16.9.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 312/33
Ricorso proposto il 5 luglio 2019 — GlaxoSmithKline e Setfirst/Commissione
(Causa T-492/19)
(2019/C 312/28)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: GlaxoSmithKline Finance plc (Brentford, Regno Unito) e Setfirst Ltd (Brentford) (rappresentanti: K. Bacon, QC, e A. Lyle-Smythe, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare integralmente la decisione della Commissione C(2019) 2526 final, del 2 aprile 2019, relativa all’aiuto di Stato SA.44896, cui il Regno Unito ha dato esecuzione, riguardante la Controlled Foreign Company (CFC) Group Financing Exemption (esenzione per i finanziamenti intragruppo mediante società controllate estere);
—
in subordine, annullare la decisione controversa nei limiti in cui essa riguarda, o possa riguardare, società estere controllate le quali sono effettivamente stabilite e svolgono reali attività economiche in un altro Stato membro;
—
in subordine, annullare la decisione controversa nei limiti in cui essa non fornisce informazioni sufficienti per il destinatario al fine di calcolare l’importo esatto dell’aiuto da recuperare senza difficoltà eccessive;
—
in subordine, disporre un siffatto annullamento parziale nei limiti giudicati opportuni dal Tribunale; e
—
in ogni caso, condannare la Commissione all’integralità delle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe errato in diritto e motivato in modo inadeguato la sua conclusione che la Group Financing Exemption (esenzione per i finanziamenti intragruppo; in prosieguo: la «GFE») costituisce un vantaggio in quanto, per le società controllate estere che sono effettivamente stabilite in un altro Stato membro, per effetto della sentenza nella causa Cadbury Schweppes (1), la loro società controllante non dovrebbe essere responsabile di nessun onere fiscale riguardante la controllata estera (nemmeno se ridotto, in conseguenza di una parziale GFE).
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe errato in diritto, commesso un manifesto errore di valutazione e omesso di fornire una motivazione adeguata in merito alla constatazione che la GFE non potesse essere giustificata dall’intento di rispettare il principio della libertà di stabilimento.
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe errato in diritto e commesso un manifesto errore di valutazione nel concludere che la GFE non fosse una deroga giustificata dalla necessità di evitare un’imputazione complessa e sproporzionatamente gravosa di profitti in capo a posizioni manageriali di alto livello, basata sulla politica dell’OCSE di imputazione dei profitti agli stabilimenti permanenti.
4.
Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe errato in diritto, non fornendo adeguate informazioni in merito ai criteri per il recupero.
(1) Sentenza del 12 settembre 2006, Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas/Commissioner of Inland Revenue (C-196/04, EU:C:2006:544).
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