9.9.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 305/62
Ricorso proposto l’8 luglio 2019 — CZ e a./SEAE
(Causa T-497/19)
(2019/C 305/72)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: CZ, DB, DC e DD (rappresentante: J.-N. Louis, avvocato)
Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione del SEAE di rigetto della loro domanda del 4 giugno 2018;
—
condannare il SEAE alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, diretto all’annullamento della decisione del SEAE di rigetto della loro domanda di adozione di misure dirette a porre fine alla violazione del principio di equivalenza del potere di acquisto tra funzionari ed agenti indipendentemente dalla loro sede di servizio, i ricorrenti deducono tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e del principio di equivalenza del potere di acquisto tra i funzionari, indipendentemente dalla loro sede di servizio. In primo luogo, i ricorrenti fanno valere che la decisione impugnata è viziata da una totale assenza di motivazione, il che impedisce loro di comprendere la fondatezza di tale decisione e non consente al Tribunale di esercitare il suo controllo giurisdizionale. In secondo luogo, i ricorrenti ritengono di esercitare le loro funzioni nelle stesse condizioni dei loro colleghi con sede di servizio presso la rappresentanza della Commissione europea a Parigi e di dover dunque ricevere, come questi ultimi, un’indennità forfettaria di funzione. Infine, essi ritengono che il rispetto del principio di equivalenza del potere di acquisto sia incompatibile con l’esistenza di un medesimo coefficiente correttore per i funzionari con sede di servizio a Parigi, Strasburgo, Marsiglia e Valenciennes.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento e di non discriminazione, giacché i ricorrenti, diversamente dai loro colleghi con sede di servizio presso la rappresentanza della Commissione europea a Parigi, non ricevono l’indennità forfettaria di funzione, pur esercitando le loro funzioni nelle stesse condizioni di questi ultimi.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione del dovere di sollecitudine che obbliga l’autorità competente ad indicare, nella motivazione della decisione impugnata, le ragioni che l’hanno indotta a far prevalere l’interesse del servizio.
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