16.9.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 312/37
Ricorso proposto il 9 luglio 2019 — Banco Cooperativo Español/CRU
(Causa T-498/19)
(2019/C 312/30)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Banco Cooperativo Español, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: D. Sarmiento Ramírez-Escudero e J. Beltrán de Lubiano Sáez de Urabain, abogados)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
in via principale, dichiarare nulla la decisione impugnata;
—
in subordine,
a.
dichiarare inapplicabili gli articoli 12 e 14 del regolamento delegato 2015/63 nei termini esposti nella presente istanza, e
b.
dichiarare nulla la decisione impugnata; e
—
in ogni caso, condannare alle spese il Comitato di risoluzione unico.
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso è diretto avverso la decisione del Comitato di risoluzione unico del 16 aprile 2019 (SRB/ES/SRF/2019/10), relativa al calcolo del contributo ex ante al Fondo di risoluzione unico per il periodo di contribuzione 2019.
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 12, paragrafo 2 del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione (1)
—
al riguardo si fa valere che gli articoli 12 e 14 del regolamento delegato devono essere interpretati cosicché un Sistema di tutela istituzionale creato nel 2018 debba essere riconosciuto ai fini del calcolo del contributo ex ante al Fondo di risoluzione unico per il periodo di contribuzione 2019.
2.
Secondo motivo, in subordine, vertente su di un’eccezione d’illegittimità ex articolo 277 TFUE, volta a far sì che il Tribunale dichiari inapplicabili gli articoli 12 e14 del regolamento delegato per violazione dell’articolo 103, paragrafi 2 e 7 della direttiva 2014/59/UE (2)
—
al riguardo si fa valere che se gli articoli 12 e 14 del regolamento delegato devono essere interpretati cosicché un Sistema di tutela istituzionale creato nel 2018 non debba essere riconosciuto ai fini del calcolo del contributo ex ante al Fondo di risoluzione unico per il periodo di contribuzione 2019, ne risulta che i succitati articoli del regolamento delegato violano l’articolo 103, paragrafi 2 e 7 della direttiva 2014/59/UE, in quanto non tengono conto delle condizioni per la delega di potere alla Commissione consistenti nel fatto che i) i contributi al Fondo devono essere parametrati al profilo di rischio dell’ente contribuente e ii) i contributi al Fondo devono prendere in considerazione la partecipazione ad un Sistema di tutela istituzionale.
(1) Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2016, L 233, pag.1).
(2) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190).
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