16.9.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 312/41
Ricorso proposto il 12 luglio 2019 — Crédit Lyonnais/BCE
(Causa T-504/19)
(2019/C 312/33)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Crédit Lyonnais (Lione, Francia) (rappresentanti: A. Champsaur e A. Delors, avvocati)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare, sulla base degli articoli 256 e 263 TFUE, la decisione ECB-SSM-2019-FRCAG-39, adottata dalla BCE in data 3 maggio 2019, nella parte in cui reca diniego di autorizzare la ricorrente a escludere dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria il 34 % delle sue esposizioni sulla CDC;
—
condannare la BCE all’integralità delle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 266 TFUE e dell’autorità di cosa giudicata dal Tribunale. La ricorrente ritiene che, basando la sua decisione su motivi già esaminati e respinti dal Tribunale nella sentenza del 13 luglio 2018, Crédit agricole/BCE (T-758/16, EU:T:2018:472), e insistendo nel mettere in evidenza un rischio teorico di insolvenza dello Stato francese e un rischio di dimissioni a prezzi molto bassi di elementi dell’attivo senza dimostrare la verosimiglianza di tali asserzioni, la Banca centrale europea ha violato l’articolo 266 TFUE e l’autorità di cosa giudicata.
2.
Secondo motivo, vertente, da un lato, sulla violazione dell’articolo 429, paragrafo 14, e dell’articolo 400, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1), e, dall’altro, sull’eccesso di potere commesso dalla BCE. La ricorrente ritiene che, basando la sua decisione sull’esistenza di un rischio di concentrazione sulla Caisse des dépôts et consignations (in prosieguo: la «CDC») per negare di escludere interamente le esposizioni del Crédit Lyonnais (in prosieguo: «LCL») sulla CDC dal suo coefficiente di leva finanziaria, la BCE impone a LCL un requisito prudenziale a titolo di concentrazione sulle esposizioni sovrane che l’articolo 400, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, non le consente di imporre e utilizza i poteri ad essa attribuiti dall’articolo 429, paragrafo 14, del medesimo regolamento a fini diversi da quelli previsti da detto articolo.
3.
Terzo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione che la BCE avrebbe commesso, insistendo nel non prendere in considerazione le caratteristiche specifiche del risparmio regolamentato, violando in tal modo il suo obbligo di esaminare, con attenzione e imparzialità, tutti gli elementi rilevanti del caso di specie e di trarne le conseguenti conclusioni. La ricorrente ritiene che, agendo in tal modo, la BCE commetta anche un errore manifesto di valutazione dei rischi potenziali relativi al risparmio regolamentato.
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