2.9.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 295/85
Ricorso proposto il 15 luglio 2019 — Mead Johnson Nutrition (Asia Pacific) e a./Commissione
(Causa T-508/19)
(2019/C 295/111)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Mead Johnson Nutrition (Asia Pacific) Pte Ltd (Singapore, Singapore), MJN Global Holdings BV (Amsterdam, Paesi Bassi), Mead Johnson BV (Nijmegen, Paesi Bassi), Mead Johnson Nutrition Co. (Chicago, Illinois, Stati Uniti) (rappresentanti: C. Quigley, QC, M. Whitehouse e P. Halford, Solicitors)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione C(2018) 7848 o, in subordine, annullare gli articoli 1, 2 e 5 della decisione controversa nella parte in cui si applicano alle ricorrenti;
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno della domanda di annullamento dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione controversa e, nella parte in cui dispongono il recupero dalle ricorrenti, dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, della decisione controversa, le ricorrenti deducono sei motivi.
1.
Primo motivo, vertente sui manifesti errori di valutazione, da parte della Commissione, delle pertinenti disposizioni dell’Income Tax Act 2010 (in prosieguo: l’«ITA 2010»).
2.
Secondo motivo, vertente sull’errore di diritto e/o sul manifesto errore di valutazione in cui è incorsa la Commissione nel classificare la non imposizione del reddito derivante da royalties estraneo all’attività d’impresa ai sensi dell’ITA 2010 come una «deroga», «esenzione» o «esenzione implicita» dal regime di tassazione delle imprese di Gibilterra che ha dato luogo a un regime di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la non imposizione del reddito derivante da royalties estraneo all’attività d’impresa costituiva una scelta valida che rientra nella sovranità fiscale ed economica di Gibilterra.
3.
Terzo motivo, vertente sull’errore di diritto e/o sul manifesto errore di valutazione in cui è incorsa la Commissione nel non individuare alcun vantaggio economico ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, come conseguenza della non imposizione del reddito derivante da royalties estraneo all’attività d’impresa ai sensi dell’ITA 2010.
4.
Quarto motivo, vertente sull’errore di diritto e/o sul manifesto errore di valutazione in cui è incorsa la Commissione nel classificare erroneamente la non imposizione del reddito derivante da royalties estraneo all’attività d’impresa, ai sensi dell’ITA 2010, come un vantaggio selettivo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
5.
Quinto motivo, vertente sul fatto che, nonostante lo abbia affermato il contrario, anche qualora fosse stato riscontrato detto vantaggio selettivo la Commissione è incorsa in un errore di diritto e/o in un manifesto errore di valutazione nello stabilire che tale vantaggio comprendeva anche la non imposizione del reddito derivante da royalties che (come nel caso delle ricorrenti) non è effettivamente aumentato in, o derivato da, Gibilterra.
6.
Sesto motivo, vertente sull’errore di diritto e/o sul manifesto errore di valutazione in cui è incorsa la Commissione nel classificare il presunto aiuto come un aiuto nuovo invece che come un aiuto già esistente.
Inoltre, a sostegno della domanda di annullamento dell’articolo 2 della decisione controversa e, nella parte in cui dispongono il recupero dalle ricorrenti, l’articolo 5, paragrafi 1 e 2, della decisione controversa, le ricorrenti deducono sei motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, e dell’articolo 6 del regolamento di procedura.
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che il ruling fiscale del 2012 per la ricorrente era conforme all’ITA 2010 e non costituiva un aiuto di Stato individuale.
3.
Terzo motivo, vertente sui manifesti errori di valutazione in cui è incorsa la Commissione in merito al significato ed all’efficacia del ruling fiscale del 2012.
4.
Quarto motivo, vertente sullo sviamento di potere da parte della Commissione.
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