2.9.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 295/87
Ricorso proposto il 18 luglio 2019 — Del Valle Ruiz e a./CRU
(Causa T-512/19)
(2019/C 295/113)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Antonio Del Valle Ruiz (Città del Messico, Messico) e altri 36 ricorrenti (rappresentanti: P. Rubio Escobar e B. Fernández García, avvocati)
Convenuto: Comitato unico di risoluzione
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione (SRB/CM01/ARES (2018) 3664981) del Comitato unico di risoluzione, del 20 maggio 2019, con cui si è convenuto di non redigere la relazione di valutazione definitiva prevista all’articolo 20, paragrafo 11, del regolamento (UE) 806/2014, nel quadro della risoluzione del Banco Popular e, di conseguenza, condannare il Comitato unico di risoluzione a disporre, in conformità alla legislazione applicabile, la redazione della suddetta relazione di valutazione definitiva;
—
del pari, in forza degli articoli 133 e 134 del regolamento di procedura del Tribunale, condannare il convenuto e gli intervenienti al pagamento integrale o parziale delle spese sostenute dai ricorrenti.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul difetto o sull’insufficienza di motivazione dell’atto e sulla conseguente violazione degli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE).
2.
Secondo motivo, basato sulla violazione dell’articolo 20, paragrafo 11, del regolamento (UE) 806/2014 (1), in quanto il convenuto afferma che la relazione di valutazione definitiva del Banco Popular disciplinata in detta disposizione non sarà effettuata.
3.
Terzo motivo, relativo alla violazione del principio di buona amministrazione di cui all’articolo 41 della CDFUE, in quanto il Comitato unico di risoluzione si è discostato dal parere di un esperto indipendente in merito alla necessità di redigere la relazione di valutazione definitiva, senza basare la sua decisione su alcuna argomentazione scientifica-economica.
4.
Quarto motivo, relativo alla violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e all’impossibilità di difendersi, con conseguente violazione degli articoli 2 TFUE, 47 CDFUE e 24 della Costituzione spagnola.
5.
Quinto motivo, vertente sulla violazione del considerando 24 del regolamento (UE) 806/2014 e della giurisprudenza «Meroni», in quanto, da un lato, il convenuto non ha la competenza a decidere a sua discrezione se sia o meno opportuno presentare la relazione di valutazione definitiva, e, dall’altro, e in ogni caso, una decisione come quella impugnata nel presente ricorso avrebbe dovuto essere controllata dalla Commissione europea.
(1) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico (GU 2014, L 225, pag. 1).
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