16.9.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 312/42
Ricorso proposto il 17 luglio 2019 — Lux/Commissione
(Causa T-513/19)
(2019/C 312/34)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Catherine Lux (Strasburgo, Francia) (rappresentante: N. de Montigny, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione dell’Ufficio gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO).4, del 21 settembre 2018, recante qualificazione del trasferimento del contratto della ricorrente dalla EFSA all’AESA quale nuovo contratto di impiego e recante diniego di applicazione in suo favore delle misure transitorie stabilite dagli articoli 21 e 22 dell’allegato XIII allo Statuto;
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 21 e 22 dell’allegato XIII allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea, in quanto la Commissione avrebbe interpretato erroneamente la nozione di entrata in servizio.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 10 e 12 delle disposizioni generali di esecuzione, in quanto tali disposizioni sono state adottate al fine di favorire la mobilità tra le agenzie, confermando in tale occasione la possibilità di una carriera europea in seno alle agenzie.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi di certezza del diritto e di irretroattività. La ricorrente afferma a tal riguardo che la sua decisione di continuare ad esercitare le sue funzioni in seno all’AESA, nel 2017, era basata sulla conferma, da parte del servizio risorse umane dell’AESA, del fatto che tale proseguimento le garantiva parimenti il prolungamento delle condizioni relative ai suoi diritti pensionistici acquisiti in seno alla EFSA.
4.
Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di continuità della carriera e dell’impiego degli agenti temporanei. La ricorrente sostiene che la Commissione non può escludere l’applicazione degli articoli 10 e 12 delle disposizioni generali di esecuzione in quanto è essa stessa ad aver istituito il principio di analisi comune e continua dell’occupazione di un agente temporaneo in seno alle agenzie.
5.
Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento. La ricorrente sostiene a tal riguardo che nessun ragionamento consente di giustificare la disparità di trattamento in materia di diritti pensionistici in seno all’Unione tra un funzionario e un agente.
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