28.10.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 363/18
Ricorso proposto il 18 luglio 2019 – DI/BCE
(Causa T-514/19)
(2019/C 363/26)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: DI (rappresentante: L. Levi, avvocato)
Convenuta: Banca centrale europea (BCE)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione del comitato esecutivo della BCE del 7 maggio 2019 recante licenziamento disciplinare senza preavviso;
—
annullare la decisione del comitato esecutivo della BCE del 25 giugno 2019 recante diniego di riaprire i procedimenti disciplinari in seguito all’archiviazione del procedimento penale;
—
di conseguenza, ordinare la piena reintegrazione del ricorrente dall’11 maggio 2019 con tutti i diritti pecuniari correlati e con adeguata pubblicità al fine di ripristinarne il suo buon nome;
—
in ogni caso, ordinare il risarcimento del danno morale che il ricorrente sostiene di aver subito, stimato ex aequo et bono in EUR 20 000:
—
condannare la convenuta a tutte le spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce nove motivi.
1.
Primo motivo, vertente sull’incompetenza dell’autore delle misure impugnate.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8.3.2 delle norme sul personale della BCE. Si sostiene che i procedimenti disciplinari siano iniziati quando erano prescritti.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio secondo il quale il penale blocca il disciplinare nello stato in cui si trova, nonché del principio di buona amministrazione e dell’obbligo di diligenza.
4.
Quarto motivo, vertente sul fatto che il comitato disciplinare ha ecceduto i propri poteri. Si deduce una violazione dell’articolo 8.3.7 delle norme sul personale della BCE, e del principio d’imparzialità quale sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
5.
Quinto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione
6.
Sesto motivo, vertente sulla violazione della presunzione d’innocenza. Si deduce una violazione dell’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
7.
Settimo motivo, vertente sulla violazione del principio secondo il quale i procedimenti disciplinari sono compiuti entro un periodo ragionevole e sulla violazione dell’obbligo di diligenza.
8.
Ottavo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione.
9.
Nono motivo, vertente, in via subordinata, sulla violazione del principio di proporzionalità.
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