23.9.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 319/29
Ricorso proposto il 19 luglio 2019 — VDV eTicket Service/Commissione e INEA
(Causa T-516/19)
(2019/C 319/30)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: VDV eTicket Service GmbH & Co. KG (Colonia, Germania) (rappresentante: A. Bartosch, avvocato)
Convenute: Commissione europea e Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
accertare, ai sensi dell’articolo 272 TFUE, che il mancato riconoscimento di costi per l’importo di EUR 407 443,04 tramite la lettera controversa è illegittimo,
—
in subordine, annullare la decisione impugnata ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE,
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso è diretto contro la decisione dell’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA) ARES(2019)3151305 del 13 maggio 2019, nei limiti in cui essa ha dichiarato non recuperabili i costi della ricorrente per l’importo di EUR 407 443,04 nell’ambito del programma quadro Horizon 2020 — Progetto: 636126 — European Travellers Club.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, vertente sull’abuso di diritto a motivo della necessaria conoscenza dell’erronea ripartizione dei costi.
—
le convenute avrebbero commesso un abuso di diritto, in quanto, da un lato esse non avrebbero riconosciuto taluni costi di subappalto sostenuti dalla ricorrente mentre, dall’altro, avrebbero dovuto constatare da una serie di documenti che i costi di subappalto della ricorrente erano nettamente più elevati di quelli indicati nell’allegato 2 della convenzione di sovvenzione in questione.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento.
—
le convenute, per le stesse considerazioni illustrate nell’ambito del primo motivo di ricorso, avrebbero violato anche il principio della tutela del legittimo affidamento.
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