30.9.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 328/62
Ricorso proposto il 19 luglio 2019 — Homoki/Commissione
(Causa T-517/19)
(2019/C 328/71)
Lingua processuale: l’ungherese
Parti
Ricorrente: Andrea Homoki (Gyál, Ungheria) (rappresentante: T. Hüttl, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare, ai sensi dell’articolo 264 delle versioni consolidate del Trattato dell’Unione europea e del Trattato del funzionamento dell’Unione europea (1) la decisione n. OCM(2019) 7991-04/04/2019 (olaf.c.4[2019] 8720) dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (in prosieguo: l’«OLAF»), del 4 aprile 2019, adottata nel procedimento OF/2015/0034/B4, e la decisione n. OCM(2019) 11506 (olaf.c.4)[2019] 12610), del 22 maggio 2019, adottata nello stesso procedimento, confermando, in forza del disposto dell’articolo 264 TFUE, secondo comma, le parti delle decisioni impugnate dirette a tutelare l’identità degli informatori e la riservatezza della nota interna dell’OLAF e dei documenti di lavoro procedurali;
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condannare la convenuta a farsi carico delle spese della ricorrente ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale.
Motivi e principali argomenti
Con la prima decisione impugnata l’OLAF ha negato alla ricorrente l’accesso alla relazione dell’OLAF sugli investimenti in illuminazione pubblica di Elios Innovatív Zrt. (fascicolo dell’OLAF n. OF/2015/0034/B4), mentre con la seconda decisione impugnata ha respinto la domanda di conferma presentata dalla ricorrente.
A sostegno del ricorso di annullamento contro le decisioni impugnate, la ricorrente deduce otto motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla tutela dei diritti fondamentali
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La conoscenza del documento richiesto rientra nel diritto alla libertà di espressione e d’informazione riconosciuto alla ricorrente ai sensi dell’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali. Secondo la ricorrente, nel negare la divulgazione del documento richiesto, la convenuta non ha rispettato il parametro dei diritti fondamentali stabilito dalla Carta dei diritti fondamentali né ha tenuto conto di tali diritti, ma ha limitato in modo sproporzionato il diritto della ricorrente alla libertà di espressione e d’informazione.
2.
Secondo motivo, vertente sul superamento della presunzione generale di esclusione del diritto di accesso
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La ricorrente sostiene che la presunzione generale di esclusione del diritto di accesso concernente documenti dell’OLAF è illegittima. Secondo la ricorrente, il diritto fondamentale di accesso ai documenti non può essere privato di contenuto cosicché l’organo che applica la legge escluda dalla regola generale di pubblicità tutti i documenti elaborati da una delle istituzioni (nella fattispecie, l’OLAF) senza effettuare un’analisi del contenuto dei dati richiesti.
3.
Terzo motivo, vertente sulla contestazione dell’obbligo di riservatezza
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La ricorrente contesta all’OLAF di aver negato il pieno accesso al documento fondandosi sull’obbligo di riservatezza. La limitazione che consente, in virtù di detto obbligo, di escludere la divulgazione dell’intero fascicolo dell’indagine dell’OLAF, così privando totalmente di contenuto il diritto di accesso dei cittadini dell’Unione ai documenti delle istituzioni dell’Unione europea, risulta sproporzionata.
4.
Quarto motivo, vertente sul diritto di accesso
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La ricorrente sostiene che la circostanza che l’organo che applica la legge consenta l’accesso a taluni documenti solo qualora il richiedente dimostri un motivo imperativo di interesse generale rispetto alla presunzione di esclusione del diritto di accesso non è compatibile con la regola generale di pubblicità. Secondo la ricorrente, l’organo che procede al trattamento dei dati deve dimostrare la sussistenza di un’eccezione che consenta di limitarne la divulgazione.
5.
Quinto motivo, vertente su un difetto di motivazione per quanto riguarda le pressioni esterne e la tutela del processo decisionale
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La ricorrente afferma che, per quanto riguarda l’esercizio del diritto di accesso, la convenuta non ha effettuato una valutazione caso per caso e non ha fornito una motivazione nel merito con riguardo a quale dato richiesto in particolare fosse necessario per l’adozione della decisione in corso.
6.
Sesto motivo, vertente su un difetto di motivazione con riguardo alla tutela degli interessi commerciali
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La ricorrente sostiene che la convenuta non ha dimostrato il fatto che l’autorizzazione all’accesso avrebbe messo a rischio gli interessi commerciali di persone fisiche o giuridiche. Un ipotetico pregiudizio non dimostrato non può privare di contenuto il diritto fondamentale del richiedente dei dati a conoscere e divulgare dati di interesse generale.
7.
Settimo motivo, vertente sulla giustificazione del trasferimento di dati personali per comprovati motivi di interesse pubblico
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La ricorrente afferma che l’argomento della convenuta relativo alla protezione dei dati personali è illegittimo, in quanto, prestando un servizio pubblico e impiegando denaro pubblico, la protezione dei dati personali viene applicata con limitazioni. Inoltre, la ricorrente contesta alla convenuta di non averla informata della circostanza che avrebbe dovuto giustificare la possibilità di venire a conoscenza di dati personali per motivi di interesse generale.
8.
Ottavo motivo, vertente sull’interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti richiesti
—
La ricorrente sostiene che vi è un interesse pubblico prevalente alla divulgazione del documento richiesto. Essa pone alla base di detto interesse la circostanza che non ci si può attendere che le autorità ungheresi effettuino un esame nel merito con riguardo ai gravi abusi constatati dall’OLAF. Secondo la ricorrente, l’unico strumento efficace a tale riguardo può essere la divulgazione.
(1) GU 2010, C 83, pag. 1.
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