9.9.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 305/67
Ricorso proposto il 19 luglio 2019 — Haswani/Consiglio
(Causa T-521/19)
(2019/C 305/77)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: George Haswani (Yabrud, Siria) (rappresentante: G. Karouni, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione (PESC) 2016/850 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria;
—
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/840 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria;
—
annullare la decisione (PESC) 2017/917 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria;
—
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/907 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria;
—
annullare la decisione di esecuzione (PESC) 2017/1245 del Consiglio, del 10 luglio 2017, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria;
—
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1241 del Consiglio, del 10 luglio 2017, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria;
—
annullare la decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria;
—
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/774 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria;
—
annullare la decisione (PESC) 2019/806 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria;
—
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/798 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria;
—
di conseguenza,
—
disporre la cancellazione del nome del sig. George Haswani dagli allegati contenuti negli atti summenzionati;
—
condannare il Consiglio al pagamento della somma di EUR 100 000 a titolo di risarcimento del danno morale subìto dal ricorrente;
—
condannare il Consiglio a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal ricorrente, che questi si riserva di giustificare nel corso del procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione derivante dall’articolo 296, secondo comma, TFUE. Il ricorrente addebita al Consiglio dell’Unione europea di essersi accontentato di considerazioni vaghe e generiche senza menzionare, in modo specifico e concreto, i motivi per i quali esso ritiene, nell’esercizio del suo potere discrezionale, che il ricorrente debba essere oggetto delle misure restrittive in questione. Pertanto, il Consiglio non addurrebbe alcun elemento concreto e obiettivo che sia contestato al ricorrente e che possa giustificare le misure di cui trattasi.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità nella compressione dei diritti fondamentali. Il ricorrente sostiene che le misure controverse devono essere invalidate, in quanto esse sarebbero sproporzionate rispetto all’obiettivo dichiarato e costituirebbero un’ingerenza smisurata nella libertà di impresa e nel diritto di proprietà, sanciti rispettivamente agli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La sproporzione deriverebbe dal fatto che le misure riguardano qualsiasi attività economica di spicco senza considerare altri criteri.
3.
Terzo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione e sulla mancanza di prova. Secondo una giurisprudenza costante, l’effettività del controllo giurisdizionale, garantito dall’articolo 47 della Carta, esige in particolare che, nell’ambito del controllo sulla legittimità delle motivazioni su cui si fonda la decisione di inserire o di mantenere il nome di una determinata persona negli elenchi di persone sottoposte a sanzioni, il giudice dell’Unione si assicuri che detta decisione poggi su una base fattuale sufficientemente solida. Secondo il ricorrente, sia le affermazioni del Consiglio relative agli «stretti legami con il regime» sia quelle relative a un presunto ruolo di intermediario nell’ambito di operazioni petrolifere tra il regime e l’ISIL devono essere definitivamente respinte, per il motivo che esse sarebbero del tutto infondate e non poggerebbero su alcuna base fattuale che le giustifichi.
4.
Quarto motivo, relativo alla domanda di risarcimento, in quanto l’imputazione di taluni fatti gravi, non provati, metterebbe in pericolo il ricorrente e la sua famiglia, il che dimostrerebbe l’entità del danno subìto, che giustifica la sua domanda di risarcimento.
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