30.9.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 328/64
Ricorso presentato il 25 luglio 2019 — Intering e a./Commissione
(causa T-525/19)
(2019/C 328/72)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Intering SH.P.K. (Obiliq, Kosovo), Steinmüller Engineering GmbH (Gummersbach, Germania), Deling d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge (Šići bb, Tuzla, Bosnia-Erzegovina), ZM-Vikom d.o.o. za proizvodnju, konstruckcije i montažu (Šibenik, Croazia) (rappresentante: R. Spielhofen, avvocato), riunite in consorzio
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della convenuta, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del Kosovo, del giugno 2019 (messa a disposizione della ricorrente, tramite documento non datato, il 7 giugno 2019) — Rif.: Ares(2019)3677456-07/06/2019 — relativa all’esclusione della ricorrente dal prosieguo della procedura di gara e all’esclusione dall’elenco ristretto («short-list»), nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto per un programma dal titolo «Sostegno dell’UE per l’aria pulita in Kosovo» diretto alla riduzione delle polveri e degli ossidi di azoto presso la centrale termoelettrica B del Kosovo, unità B1 e B2 — numero di riferimento della pubblicazione: EuropeAid/140043/DH/WKS/XK.
Con memoria del 2 agosto 2019, le conclusioni sono state modificate come segue:
—
annullare la decisione della convenuta, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del Kosovo, del 29 luglio 2019 (notificata al ricorrente con lettera del 30 luglio 2019) — Rif. Ares(2019)4979920-30/07/2019 e AresD(2019) NA/vk — relativa all’esclusione della ricorrente dal prosieguo della procedura di gara e all’esclusione dall’elenco ristretto («short-list»), nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto per un programma dal titolo «Sostegno dell’UE per l’aria pulita in Kosovo» diretto alla riduzione delle polveri e degli ossidi di azoto presso la centrale termoelettrica B del Kosovo, unità B1 e B2 — numero di riferimento della pubblicazione: EuropeAid/140043/DH/WKS/XK.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono otto motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dei principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento dei candidati, in quanto la convenuta avrebbe omesso di chiarire i propri dubbi in merito ai documenti presentati dalle ricorrenti, sebbene nutrisse manifestamente dubbi al riguardo, e avrebbe escluso le ricorrenti dal prosieguo della procedura di gara senza dare loro la possibilità di chiarire tali dubbi.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi di trasparenza e proporzionalità, in quanto la convenuta avrebbe omesso di motivare la sua decisione di escludere le ricorrenti dal prosieguo della procedura di gara e, al tempo stesso, non avrebbe concesso alle ricorrenti l’accesso al rapporto di valutazione dettagliato e alle informazioni sui vantaggi e le caratteristiche dei candidati inseriti nell’elenco ristretto, sui quali si fonda la decisione impugnata.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio generale secondo cui durante la procedura di gara la documentazione di gara non deve subire alcuna modifica, dal momento che, secondo la comunicazione della convenuta, la candidatura delle ricorrenti sarebbe stata valutata sulla base di sottocriteri e interpretazioni per i quali non esistevano disposizioni nella documentazione della procedura in questione.
4.
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 5, paragrafo 1 («L’assistenza finanziaria nell’ambito del presente regolamento è coerente con le politiche dell’Unione»), e dell’articolo 5, paragrafo 2 («La Commissione, d’intesa con gli Stati membri, contribuisce all’attuazione degli impegni dell’Unione a favore dell’aumento della trasparenza e della responsabilità nella prestazione dell’assistenza, anche attraverso la diffusione pubblica delle informazioni sul volume e sulla destinazione dell’assistenza, garantendo che i dati siano paragonabili a livello internazionale e possano essere facilmente accessibili, condivisi e pubblicati»), del regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (1) in quanto violerebbe i principi generali del diritto in materia di appalti pubblici.
5.
Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 1, paragrafo 3 («La Commissione assicura che le azioni siano attuate conformemente agli obiettivi dello strumento applicabile e in conformità all’efficace tutela degli interessi finanziari dell’Unione»), e dell’articolo 1, paragrafo 6 («L’Unione si adopera per promuovere, sviluppare e consolidare i principi di democrazia, stato di diritto e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali su cui si fonda, sulla base, se del caso, del dialogo e della cooperazione con i paesi e le regioni partner») del regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l’attuazione degli strumenti per il finanziamento dell’azione esterna dell’Unione (2), in quanto sarebbe contrario ai principi generali del diritto in materia di appalti pubblici.
6.
Sesto motivo, vertente sulla violazione delle disposizioni del «Leitfaden für die Auftragsvergabe und die Gewährung von Finanzhilfen für Maßnahmen im Außenbereich der Europäischen Union — Ein praktischer Leitfaden» [Linee guida per l’aggiudicazione degli appalti e la concessione di sovvenzioni applicabile alle azioni esterne dell’Unione europea — Guida pratica] (in vigore dal 2 agosto 2018) (PRAG) per quanto riguarda l’ambito di applicazione di tale procedura e le disposizioni del bando (come sopra definite) stabilite dall’amministrazione aggiudicatrice, in particolare il punto 17 del bando.
7.
Settimo motivo, vertente sulla violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (3), in quanto la convenuta non avrebbe motivato la sua decisione di escludere le ricorrenti dal prosieguo della procedura di aggiudicazione e, al tempo stesso, non avrebbe concesso alle ricorrenti l’accesso al rapporto di valutazione dettagliato e alle informazioni sui vantaggi e le caratteristiche degli aggiudicatari inseriti nell’elenco ristretto, sui quali si fonda la decisione impugnata.
8.
Ottavo motivo, vertente sulla violazione delle disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziare applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (4) (regolamento finanziario) in relazione all’insufficiente spiegazione dei motivi del rigetto della domanda di partecipazione delle ricorrenti al procedimento oggetto del bando di gara («Contract Notice»).
(1) Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU 2014, L 77, pag. 11).
(2) Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l’attuazione degli strumenti per il finanziamento dell’azione esterna dell’Unione (GU L 2014, L 77, pag. 95).
(3) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pagg. da 43 a 48).
(4) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziare applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU 2012, L 298, pagg. da 1 a 96). Non più in vigore, abrogato dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pagg. da 1 a 222).
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