21.10.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 357/36
Ricorso proposto il 22 luglio 2019 – Adeso/Commissione
(Causa T-529/19)
(2019/C 357/44)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: African Development Solutions (Adeso) (Nairobi, Kenya) (rappresentante: R. Martens, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare, in toto, la decisione impugnata, ossia la decisione della Commissione del 10 maggio 2019, e accertare quindi l’infondatezza delle domande di rimborso in relazione ai Grant Agreements FED/2013/313-770 e FED/2013/316-291 per un importo pari rispettivamente a EUR 3 298 703,59 e a EUR 11 919,40.
—
condannare la convenuta alla totalità delle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in cui è sancito il principio di buona amministrazione: il diritto di essere ascoltato è stato manifestamente violato, così come il principio della certezza del diritto, in quanto, nonostante le numerose e gravi preoccupazioni sollevate dalla ricorrente relative alla controversa relazione di revisione contabile e i diversi incontri richiesti al fine di chiarire tali importanti questioni irrisolte, la Commissione si è rifiutata di fissare tali incontri, mentre, secondo giurisprudenza consolidata, il rispetto del diritto di essere ascoltato ha portata generale ed è una condizione di legittimità di ogni decisione adottata dalle istituzioni dell’UE e deve pertanto essere rispettata sempre e in ogni tipo di procedimento.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, correttezza e buona fede contrattuale, come sancito dall’articolo 5, paragrafo 4, TUE, in quanto, emettendo immediatamente un ordine di rimborso senza concedere al ricorrente la possibilità di fornire una spiegazione adeguata dei controversi risultati contabili attraverso una risposta di gestione ampiamente elaborata e gli incontri proposti, la convenuta non ha agito in buona fede e ha ecceduto il limite di quanto è appropriato e necessario, mentre un’adeguata composizione amichevole avrebbe potuto essere sufficiente in prima istanza, come previsto dalle condizioni generali della Convenzione di sovvenzione. Pertanto, non era né necessario né indispensabile per la motivazione della decisione della convenuta ignorare la richiesta della ricorrente di ricercare innanzitutto una soluzione amichevole. Ciò è del tutto contrario al principio di proporzionalità il quale implica che, se vi sono più misure appropriate, come nel caso di specie, devono essere scelte quelle meno invasive e onerose (quod non).
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