16.9.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 312/45
Ricorso proposto il 26 luglio 2019 — Nord Stream/Parlamento e Consiglio
(Causa T-530/19)
(2019/C 312/37)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Nord Stream AG (Zug, Svizzera) (rappresentanti: M. Raible, C. von Köckritz e J. von Andreae, avvocati)
Convenuti: Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale nei limiti in cui l’articolo 1, paragrafo 9, di tale direttiva ha introdotto l’articolo 49 bis, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2009/73 che dispone che «[l]e decisioni a norma dei paragrafi 1 e 2 sono adottate entro il 24 maggio 2020»;
—
condannare il Parlamento europeo e/o il Consiglio dell’Unione europea a farsi carico delle spese della ricorrente.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che il termine per ottenere eventuali decisioni di deroga in forza del nuovo articolo 49 bis introdotto nella direttiva 2009/73 è eccessivamente breve e conseguentemente viola il principio giuridico generale di proporzionalità sancito all’articolo 5, paragrafo 4, TUE.
2.
Secondo motivo, vertente sul parziale annullamento della direttiva modificativa per violazione dell’articolo 296 TFUE dal momento che essa è viziata da difetto di motivazione per l’introduzione di un termine eccessivamente breve nella disposizione contestata.
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che la disposizione contestata viola il principio del legittimo affidamento in quanto limita ingiustificatamente la possibilità di ottenere deroghe ai sensi del nuovo articolo 49 bis introdotto nella direttiva 2009/73. La possibilità di ottenere dette deroghe è prescritta per legge allo scopo di tutelare il legittimo affidamento dei gestori di gasdotti offshore di paesi terzi che erano completati e in funzione al momento in cui la direttiva modificativa è entrata in vigore.
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