28.10.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 363/19
Ricorso proposto il 26 luglio 2019 – TestBioTech/Commissione
(Causa T-534/19)
(2019/C 363/27)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: TestBioTech eV (Monaco, Germania) (rappresentante: K. Smith QC).
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione del 20 maggio 2019, con la quale quest’ultima ha rifiutato di revocare o modificare la decisione di esecuzione 2018/2046 della Commissione del 19 dicembre 2018 (1);
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente su un errore di diritto in quanto la Commissione avrebbe effettuato la sua valutazione del granturco in questione conformemente al regolamento (CE) n. 641/2004 (2) della Commissione.
2.
Secondo motivo, vertente su errori manifesti della valutazione scientifica.
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione si sarebbe illegittimamente astenuta dal richiedere un piano di monitoraggio evento-specifico dopo l’immissione in commercio.
(1) Decisione di esecuzione (UE) 2018/2046 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 e dal granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 e 59122, e che abroga la decisione 2011/366/UE [notificata con il numero C (2018) 8238] (GU 2018, L 327, pag. 70).
(2) Regolamento (CE) n. 641/2004 della Commissione, del 6 aprile 2004, recante norme attuative del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la domanda di autorizzazione di nuovi alimenti e mangimi geneticamente modificati, la notifica di prodotti preesistenti e la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato che è stato oggetto di una valutazione del rischio favorevole (GU 2004, L 102, pag. 14).
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