21.10.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 357/37
Ricorso proposto il 27 luglio 2019 – Militos Symvouleftiki/Commissione
(Causa T-536/19)
(2019/C 357/45)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Militos Symvouleftiki AE (Atene, Grecia) (rappresentante: K. Farmakidis-Markou, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione di annullamento del bando di gara n. PR/2018-16/ATH notificata il 29 maggio 2019 avente ad oggetto un accordo quadro per la prestazione di servizi nel settore dell’organizzazione delle attività di comunicazione, pubblicato sulla GU 2019/S 110-267174.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo di annullamento, vertente sull’erronea e infondata motivazione dell’atto impugnato e su un errore manifesto di valutazione. Contrariamente alla motivazione dell’atto impugnato, l’offerta della ricorrente non ha superato il bilancio fissato per il progetto e non viene dimostrato espressamente che tutte le offerte abbiano superato il bilancio fissato.
2.
Secondo motivo di annullamento, vertente sull’erronea applicazione della disposizione del bando di gara che definisce le modalità di valutazione comparativa delle offerte quale motivo di esclusione delle stesse, o altrimenti come requisito formale per la presentazione dell’offerta. La somma dei prezzi di riferimento, che secondo l’atto impugnato supera il bilancio fissato per l’accordo quadro, è soltanto uno strumento per individuare l’offerta più vantaggiosa e non risponde con precisione alle esigenze del mercato dei servizi al momento dell’esecuzione dell’accordo.
3.
Terzo motivo di annullamento, vertente sull’esercizio abusivo della facoltà di cui all’articolo 171 del regolamento finanziario. La motivazione addotta per l’annullamento del bando presenta contraddizioni, vale a dire fa emergere una sovrastima del fabbisogno dell’amministrazione aggiudicatrice, di conseguenza, una ragionevole probabilità di un costo finale minore dell’accordo quando questo sarà eseguito, e lacune, vale a dire non dimostra espressamente che tutte le offerte delle società partecipanti abbiano presentato scostamenti di bilancio verso l’alto, in modo da dare l’oggettiva impressione che l’atto fosse stato adottato per una ragione diversa da quella invocata.
4.
Quarto motivo di annullamento, vertente sulla carenza di motivazione in merito alla mancata applicazione dell’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento 2018/1046 UE (1).
(1) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, p. 1).
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