30.9.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 328/67
Ricorso proposto il 30 luglio 2019 — Les Mousquetaires e ITIM Emterprises/Commissione
(Causa T-539/19)
(2019/C 328/75)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Les Mousquetaires (Parigi, Francia), ITIM Emterprises (Parigi) (rappresentanti: N. Jalabert-Doury, K. Mebarek e B. Chemama, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
disporre la riunione della presente causa con la causa T-255/17;
—
accogliere l’eccezione d’illegittimità dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 nella parte in cui non offre mezzi di ricorso effettivi nei confronti delle condizioni di esecuzione delle decisioni di accertamento, conformemente agli articoli 6, paragrafo 1, 8 e 13 della [convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali] e agli articoli 7 e 47 della [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea];
—
annullare la decisione AT.40466 — Tute 1 del 13 maggio 2019 che ordina alla Les Mousquetaires S.A.S., nonché a tutte le sue controllate, di sottoporsi ad accertamento, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n.1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002;
—
annullare il diniego delle tutele garantite dal diritto dell’Unione di cui sono state oggetto le ricorrenti;
—
annullare la decisione adottata dalla Commissione notificata alle ricorrenti il 18 giugno 2019 che le priva, senza giusto motivo, del diritto a un ricorso effettivo per quanto riguarda i dati esaminati nell’ambito di un accertamento continuo;
—
condannare la Commissione europea alla totalità delle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono otto motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali, del diritto all’inviolabilità del domicilio e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva in ragione dell’assenza di un ricorso giurisdizionale effettivo per quanto riguarda le condizioni di esecuzione delle decisioni di accertamento.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2003, L 1, pag. 1) e dei diritti fondamentali per il motivo che la decisione di accertamento sarebbe insufficientemente motivata e avrebbe, di conseguenza, privato le ricorrenti delle garanzie fondamentali che s’impongono in tale contesto.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 e dei diritti fondamentali in quanto la Commissione non avrebbe avuto alcun indizio che giustificava la decisione impugnata.
4.
Quarto motivo, vertente sullo sviamento di potere, sulla violazione dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 e dei diritti fondamentali i quanto la decisione di accertamento non effettuerebbe, quindi, un esame imparziale e presenterebbe al contrario, tutti gli aspetti di un atto adottato per fini diversi da quelli dichiarati.
5.
Quinto motivo, vertente sulla violazione degli articoli 20, paragrafi 3 e 4, e 21 del regolamento n. 1/2003 e dei diritti fondamentali in quanto le ricorrenti sarebbero state private di altre garanzie fondamentali, imposte a pena di nullità.
6.
Sesto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione e sulla violazione del principio di proporzionalità in quanto la Commissione ha deciso sull’opportunità, la durata e la portata dell’accertamento e dell’accertamento continuato.
7.
Settimo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali costituita dalla decisione di diniego di garantire una tutela adeguata a taluni documenti per i quali le ricorrenti avevano richiesto il beneficio di una tutela di diritto dell’Unione.
8.
Ottavo motivo, vertente sulla violazione de diritti fondamentali a causa della privazione, senza giusto motivo, del diritto a presentare al giudice dell’Unione una domanda di sospensione dell’esame di dati posti sotto sigillo in attesa dell’esito del presente ricorso.
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