7.10.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 337/10
Ricorso proposto il 1o agosto 2019 – Shindler e a./Consiglio
(Causa T-541/19)
(2019/C 337/11)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Harry Shindler (Porto d’Ascoli, Italia), e altri cinque ricorrenti (rappresentante: J. Fouchet, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare il rifiuto implicito del Consiglio dell'Unione, del 3 luglio 2019, di riconoscere una carenza con riferimento al silenzio in merito alla richiesta del 3 maggio 2019 di rinviare le elezioni europee di fine maggio 2019;
—
dichiarare che il Consiglio dell'Unione si è astenuto illegittimamente dal rinviare le elezioni europee e quindi dal modificare le date previste nella decisione (UE, Euratom) 2018/767 del Consiglio, del 22 maggio 2018, al fine di consentire ai ricorrenti britannici di poter partecipare attivamente allo scrutinio delle elezioni europee del 2019, essenziale in particolare per la ratifica di un eventuale accordo di uscita tra l'Unione europea e il Regno Unito;
Pertanto,
—
prendere atto della carenza stessa;
—
condannare il Consiglio dell’Unione a versare a ciascuno dei ricorrenti la somma di EUR 1 500 a titolo di spese legali.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto di voto dei ricorrenti alle elezioni europee, tutelato dal diritto dell'Unione. Nell'ambito di tale motivo, i ricorrenti fanno valere in particolare:
—
la violazione dell'articolo 9 TUE, 20 TFUE, 21 TFUE e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»);
—
la violazione da parte del Consiglio del principio di certezza del diritto e del legittimo affidamento;
—
la violazione da parte del Consiglio del principio di parità di trattamento inerente alla cittadinanza europea, sancito dagli articoli 20 e 39 della Carta, nonché la violazione dell'articolo 1, paragrafo 3, dell’atto del 1976, letto in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 3, TUE.
2.
Secondo motivo, vertente sulla triplice privazione del diritto di voto alle elezioni europee a causa dell'astensione illegittima del Consiglio. Nel presente motivo, i ricorrenti affermano in particolare che:
—
il Consiglio ha violato i diritti dei britannici non rimettendo in discussione l'applicazione della «15 year-rule» in occasione delle elezioni europee, la quale lederebbe gravemente la libertà di circolazione e di soggiorno, il principio di buona amministrazione e il principio di uguaglianza dinanzi al diritto di voto riconosciuto dalla Carta, e violerebbe l'articolo 3 del protocollo 1 e l'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
—
la proroga tardiva della Brexit dell'11 aprile 2019, intervenuta a seguito della chiusura dei registri elettorali nazionali costituirebbe una violazione della libertà di circolazione e di soggiorno, dell’articolo 50 TUE, del principio di buona amministrazione e del principio di uguaglianza dinanzi al diritto di voto riconosciuto dalla Carta e dall'articolo 3 del protocollo 1 nonché dall'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
—
lo scrutinio nel Regno Unito sarebbe irregolare a causa della frettolosa proroga della Brexit e dell'eccessivo formalismo nei confronti dei cittadini europei non britannici che vivono nel Regno Unito.
3.
Terzo motivo, vertente su un'eccezione di illegittimità del rifiuto del Consiglio dell'Unione di constatare una carenza e di rinviare le elezioni europee. Questo rifiuto si basa sulla decisione (UE, Euratom) del Consiglio del 22 maggio il 2017 che autorizza l’avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per concludere un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall’Unione europea (documento XT 21016/17), ivi compreso l'allegato alla decisione stessa che fissa le direttive per il negoziato dell’accordo (documento XT 21016/17 ADD 1 REV 2), che i ricorrenti considerano illegittimo.
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