7.10.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 337/11
Ricorso proposto il 5 agosto 2019 – FV/Consiglio
(Causa T-542/19)
(2019/C 337/12)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: FV (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare ricevibile e fondato il suo ricorso, e pertanto:
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annullare la decisione del 3 maggio 2019, notificata alla ricorrente il 6 maggio dal sig. [X] «Senior Legal Counsellor» presso il Consiglio e adottata dal sig. [Y] in qualità di AIPN, ai sensi della quale «1. la ricorrente, nata il 25 marzo 1956 [riservato] (1), grado AST 7, è collocata in congedo nell'interesse del servizio ai sensi dell’articolo 42 quater dello Statuto e ha il diritto alle prestazioni economiche previste in tale articolo. 2. La presente decisione ha effetto a decorrere dal 31 dicembre 2015»;
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condannare il Consiglio a versare un risarcimento per danni materiali e per il pregiudizio alla carriera della ricorrente, con riserva di un aumento o di una diminuzione nel corso del procedimento, pari a EUR 151 101,72;
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condannare il Consiglio a versare un risarcimento per il danno morale e il danno alla reputazione della ricorrente, con riserva di un aumento o di una diminuzione nel corso del procedimento, pari a EUR 70 000;
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in ogni caso, condannare il convenuto a sopportare tutte le spese, conformemente all'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale dell'Unione europea.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 266 TFUE e dei principi fondamentali e generali del diritto dell'Unione, compresi, in particolare, il rispetto della legittima aspettativa e del legittimo affidamento, i principi di buona amministrazione, di buona fede e di certezza del diritto, nonché il rispetto del principio di proporzionalità.
A tal proposito, la ricorrente sostiene che l'autorità investita del potere di nomina (in prosieguo: l’«AIPN») non ha manifestamente svolto una corretta applicazione e interpretazione delle disposizioni e dei principi di cui sopra, non avendo adottato le misure necessarie per l'esecuzione della sentenza di annullamento pronunciata dal Tribunale dell'Unione europea il 14 dicembre 2018, FV/Consiglio (T - 750/16, EU: T: 2018: 972). Essa ritiene inoltre che quest'ultimo abbia violato il principio che impone all'amministrazione di adottare una decisione non sproporzionata, vale a dire necessaria al raggiungimento degli obiettivi, il che impone che il contenuto e la forma della decisione si pongano in relazione allo scopo perseguito. Infine, la ricorrente lamenta una violazione del suo legittimo affidamento quanto alla circostanza che l'AIPN esegua correttamente e diligentemente la citata sentenza T-750/16, non solo con una corretta applicazione dell'articolo 266 TFUE, ma anche senza effetto retroattivo.
2.
Secondo motivo, vertente, da un lato, sul fatto che la decisione impugnata violerebbe i requisiti di cui all'articolo 42 quater dello Statuto e della comunicazione al personale 71/15 del 23 ottobre 2015, il che implicherebbe una violazione del principio che impone all'amministrazione di assumere una decisione solo sulla base di motivi giuridicamente ammissibili, vale a dire pertinenti e non viziati da un errore manifesto di valutazione, in fatto o in diritto, e, d’altro lato, su uno sviamento di procedura.
A tale proposito, la ricorrente sostiene che, nell'adottare la decisione impugnata in tali circostanze, l'AIPN non ha chiaramente dato una corretta applicazione e interpretazione delle summenzionate disposizioni statutarie e della comunicazione al personale, fondando la propria decisione su motivi inesatti sia in fatto che in diritto. Essa ritiene che il Consiglio non abbia giustificato l'interesse del servizio che ha inteso far valere applicando l'articolo 42 quater alla ricorrente, né abbia individuato le esigenze organizzative reali che richiederebbero la presunta acquisizione di nuove competenze che quest'ultima non sarebbe in grado di acquisire, oltre al fatto che l’AIPN avrebbe manifestamente sostituito l’articolo 42 quater a un procedimento disciplinare.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione del dovere di diligenza. A tale proposito, la ricorrente sostiene che, adottando la decisione impugnata in tali circostanze, l'AIPN non ha rispettato l'equilibrio che impone all'istituzione di prendere in considerazione tutti i fattori che possono determinare la sua decisione, e di tener conto sia dell'interesse del servizio che di quello del funzionario interessato.
(1) Dati riservati occultati.
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