7.10.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 337/12
Ricorso proposto il 30 luglio 2019 – Romania/Commissione
(Causa T-543/19)
(2019/C 337/13)
Lingua processuale: il rumeno
Parti
Ricorrente: Romania (rappresentanti: C. Canțăr, M. Chicu, A. Rotăreanu ed E. Gane, agenti)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare parzialmente la decisione C(2019)4027 final del 23 maggio 2019, nel modo seguente:
a.
nella parte in cui riguarda gli importi iscritti nelle colonne 2 e 3, riga 1, della tabella relativa al saldo nel testo della decisione C(2019)4027 final, essendo la Commissione obbligata a ricalcolare tali importi in considerazione del tasso di cofinanziamento dell’85 % dei fondi per gli assi prioritari 1 e 2 del Programul Operațional 2014RO16M1OP001 Infrastructură Mare [Programma Operativo Grande Infrastruttura (POIM)];
b.
nella parte in cui riguarda il calcolo degli importi imputabili, in euro, ai fondi per gli assi prioritari 1 e 2 del POIM dell’allegato alla decisione C(2019)4027 final, più precisamente:
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la sezione relativa al Fondo FC, punto 1 – Piano finanziario – Tabella 18a – riga AP1 – colonna C – Tasso di cofinanziamento – 75 % e la sostituzione con l’85 %, ai sensi della decisione C(2018)8890 final, essendo la Commissione obbligata al ricalcolo, tenendo conto del tasso di cofinanziamento dell’85 %, degli importi iscritti al:
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Punto 3 – Appendice 1 – riga AP1, colonna F – Importo imputabile ai fondi e colonna F7 – Importo imputabile ai fondi più importo già versato limitato al contributo del fondo;
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Punto 3 – Appendice 1 – riga AP1, colonna F – Importo imputabile ai fondi e colonna F7 – Importo imputabile ai fondi più importo già versato limitato al contributo del fondo;
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Punto 4 – Calcolo del saldo annuale – riga AP1, colonna CA e colonna R – Importo imputabile ai fondi riveduto;
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Punto 5 – Saldo annuale – colonna T – Importo imputabile ai fondi riveduto;
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Punto 5 – Saldo annuale – colonna V – riga «Da recuperare»;
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sezione riguardante il Fondo ERDF, punto 1 – Piano finanziario – Tabella 18a – riga AP2 – colonna C – Tasso del – 75 % e la sostituzione con l’85 %, ai sensi della decisione C(2018)8890 final, essendo la Commissione obbligata al ricalcolo, tenendo conto del tasso di cofinanziamento dell’85 %, degli importi iscritti al:
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Punto 3 – Appendice 1 – riga AP2, colonna F – Importo imputabile ai fondi e colonna F7 – Importo imputabile ai fondi + importo già versato limitato al contributo del fondo;
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Punto 4 – Calcolo del saldo annuale – riga AP2, colonna CA e colonna R – Importo imputabile ai fondi;
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Punto 5 – Saldo annuale – colonna T – Importo imputabile ai fondi riveduto;
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Punto 5 – Saldo annuale – colonna V – riga «Da recuperare»;
—
condannare la Commissione al pagamento delle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1.
Il primo motivo, vertente sull’esercizio inappropriato della competenza della Commissione di calcolare l’importo imputabile ai fondi e sulla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento
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La Romania ritiene che i servizi della Commissione abbiano applicato erroneamente il tasso di cofinanziamento del 75 % per gli assi prioritari 1 e 2 relativi al settore Trasporto, poiché, al momento dell’accettazione dei conti per l’esercizio contabile 2017-2018, produceva effetti la decisione C(2018)8890 final, con cui è stata adottata la modifica POIM nel senso dell’aumento del tasso di cofinanziamento dal 75 % all’85 % per i progetti relativi al settore Trasporto (assi prioritari 1 e 2 del POIM).
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Inoltre, tenuto conto delle chiare disposizioni della decisione C(2018)8890 final, nonché dell’assenza di disposizioni, nel regolamento 1303/2013, che limitino l’applicazione di un tasso di cofinanziamento approvato mediante decisione a esercizi contabili con procedimenti in corso, la Romania ritiene che, con la mancata applicazione del tasso di cofinanziamento dell’85 %, approvato mediante la decisione C(2018)8890 final, la decisione impugnata violi il principio della tutela del legittimo affidamento.
2.
Il secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione previsto dall’articolo 296, secondo paragrafo, TFUE e del principio di buona amministrazione
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La Romania afferma che l’obbligo di motivazione previsto dall’articolo 296, secondo paragrafo, TFUE è stato violato, in un contesto in cui la decisione impugnata non menziona un fondamento giuridico relativamente ai motivi per i quali la Commissione ha escluso, per l’esercizio contabile 2017-2018, l’applicazione della percentuale aumentata del tasso di cofinanziamento dell’85 %, così come stabilita mediante la decisione C(2018)8890 final.
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Inoltre, la Romania ritiene che la posizione evasiva della Commissione europea nell’ambito del processo decisionale conclusosi con l’adozione della decisione C(2019)4027 final, unitamente alla tardività della risposta dei servizi della Commissione alle questioni sollevate dalle autorità rumene, costituisca una violazione del principio di buona amministrazione.
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