7.10.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 337/18
Ricorso proposto il 14 agosto 2019 – Klein/Commissione
(Causa T-562/19)
(2019/C 337/18)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Christoph Klein (Großgmain, Austria) (rappresentante: H.-J. Ahlt, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare che la Commissione europea è incorsa in una violazione del Trattato essendo rimasta inattiva nel procedimento di clausola di salvaguardia avviato dalla Germania il 7 gennaio 1998 relativamente al dispositivo medico con marchio CE «Inalatore Broncho-Air» e non avendo assunto alcuna decisione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 93/42/CEE (1).
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condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea ha violato l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 93/42/CEE, poiché dall’introduzione del procedimento di clausola di salvaguardia relativa al dispositivo medico con marchio CE «Inalatore Broncho-Air», il 7 gennaio 1998, essa non ha assunto alcuna decisione e non avrebbe avuto alcun margine discrezionale in tal senso.
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea, a causa della sua carenza (inazione), viola l'articolo 34 TFUE e il diritto alla libera circolazione delle merci per il dispositivo medico «Inalatore Broncho-Air».
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea ha violato l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») negando al ricorrente l'accesso al riesame della decisione nonché l'esercizio dei suoi diritti della difesa dinanzi al giudice stabilito dalla legge o dinanzi alla Corte di giustizia.
4.
Quarto motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione europea dell'articolo 41 della Carta, in quanto sinora non è intervenuta nessuna audizione del soggetto interessato dall'ordinanza di divieto nazionale né alcuna decisione entro un termine ragionevole, nonostante le disposizioni del diritto dell'Unione europea di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 93/42/CEE.
5.
Quinto motivo, vertente sul fatto che, omettendo di assumere una decisione, la Commissione europea viola il diritto di proprietà del ricorrente sancito dall’articolo 17 della Carta, in quanto quest’ultimo non può beneficiare della libera circolazione delle merci per il suo prodotto «Inalatore Broncho-Air».
6.
Sesto motivo, vertente sul fatto che l'inerzia della Commissione europea continua a rappresentare una violazione dell'articolo 20 della Carta, ossia del principio di uguaglianza dinanzi alla legge, poiché in casi analoghi essa ha assunto una decisione. Del pari, ciò comporta una violazione del divieto di discriminazione ai sensi dell'articolo 21 della Carta.
7.
Settimo motivo, vertente sul fatto che, a causa della carenza di decisione della Commissione europea, al ricorrente sarebbe stato negato per oltre 20 anni il diritto di esercitare la sua professione, liberamente scelta, in qualità di inventore dell’«Inalatore Broncho-Air», il che rappresenterebbe una violazione, da parte della Commissione europea, dell’articolo 15 della Carta.
(1) Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU 1993, L 169, pag. 1).
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