21.10.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 357/38
Ricorso proposto il 19 agosto 2019 – EI/Commissione
(Causa T-575/19)
(2019/C 357/47)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: EI (rappresentante: R. Mbonyumutwa, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata;
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condannare la Commissione europea a risarcirla:
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in primo luogo, per il danno morale che ha subito a causa della discriminazione fondata sul colore della sua pelle e ad accordarle a tal titolo EUR 123 600 (centoventitremilaseicento euro);
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in secondo luogo, per il danno materiale da essa subito per l’assenza di promozione e di aumento derivante dalla discriminazione e ad accordarle a tal titolo EUR 48 670,56 (quarantottomilaseicentosettanta euro e cinquantasei centesimi);
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disporre che la Commissione europea rivaluti i meriti della ricorrente in modo imparziale e obiettivo, e la promuova se del caso;
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condannare la Commissione europea alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso avverso la decisione dell’Autorità che ha il potere di nomina del 23 maggio 2019 di respingere il suo reclamo diretto contro la decisione di non promuoverla e recante l’elenco definitivo dei promossi a titolo dell’anno 2018, la ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione nella procedura di promozione. Questo motivo è suddiviso in quattro capi.
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Primo capo, relativo all’imprecisione e alla soggettività dei rapporti informativi cui sono soggetti i funzionari. A tal riguardo, la ricorrente considera che siano stati commessi tre errori. Il primo errore riguarda il fatto che i rapporti della ricorrente sono stati redatti da un’unica persona, il secondo riguarda l’imprecisione del contenuto dei rapporti informativi, e il terzo deriva dalla mancata presa in considerazione dell’autovalutazione fornita dalla ricorrente.
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Secondo capo, attinente all’assenza di test obiettivo di valutazione della conoscenza delle lingue. A tal proposito la ricorrente considera che siano stati commessi tre errori. Il primo riguarda la circostanza che i rapporti della ricorrente sono stati redatti da un’unica persona, il secondo riguarda il mancato ricorso a test obiettivi esistenti sul mercato e il terzo deriva dal fatto che la valutazione non corrisponde alla realtà.
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Terzo capo, relativo alla soggettività della valutazione del livello delle responsabilità assunte.
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Quarto capo, relativo alla soggettività della scelta degli elementi di fatto da prendere in considerazione.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione. A tal riguardo, la ricorrente fa valere due argomenti.
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Il primo argomento è quello secondo cui la soggettività derivante dalla procedura di promozione è unicamente a svantaggio della ricorrente.
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Il secondo argomento è quello secondo cui, a seguito di sua domanda sulla motivazione della decisione di non promuoverla, il suo superiore gerarchico le ha risposto per e-mail, il che proverebbe che la procedura di promozione non è né oggettiva né imparziale.
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