28.10.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 363/20
Ricorso proposto il 21 agosto 2019 – Sophia Group/Parlamento
(Causa T-578/19)
(2019/C 363/29)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Sophia Group (Saint-Josse-ten-Noode, Belgio) (rappresentanti: Y. Schneider e C.-H. de la Vallée Poussin, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il presente ricorso di annullamento ricevibile e fondato;
—
di conseguenza, pronunciare l’annullamento della decisione del Parlamento europeo di aggiudicare il lotto 1 dell’appalto avente ad oggetto prestazioni di servizi di buildings Helpdesk (Bando di gara n. 06A0010/2019/M011) alla S.A. Computer Ressources International con sede in rue de l’Industrie, 11, 8399 Windhof, Lussemburgo;
—
se del caso, annullare:
—
la decisione di data ignota del Parlamento di firmare il contratto relativo al lotto 1 dell’appalto avente ad oggetto prestazioni di servizi di buildings Helpdesk (Bando di gara n. 06A0010/2019/M011);
—
il contratto concluso con l’aggiudicatario designato relativo al lotto 1 dell’appalto avente ad oggetto prestazioni di servizi di buildings Helpdesk (Bando di gara n. 06A0010/2019/M011);
—
condannare il Parlamento europeo alla totalità delle spese di giudizio compresa l’indennità di procedura.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 160, 167 e dei punti 16.3 e 18.2 e 21.1 dell’allegato I del regolamento 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, sull’eccesso di potere e l’errore manifesto di valutazione, sulla violazione dei principi generali di concorrenza, trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione in materia di appalti pubblici. Nell’ambito di tale primo motivo, la ricorrente ritiene che taluni dei criteri di aggiudicazione sulla base dei quali l’aggiudicatario è stato designato rientrino nella selezione qualitativa e non nell’aggiudicazione, mentre i criteri di selezione sono strettamente legati alla valutazione dei candidati o degli offerenti e i criteri di aggiudicazione sono strettamente legati alla valutazione delle offerte e devono consentire di individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 160, 167 e del punto 18.2 dell’allegato I del regolamento 2018/1046 summenzionato, sull’eccesso di potere e l’errore manifesto di valutazione, sulla violazione dei principi generali di concorrenza, trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione in materia di appalti pubblici, in quanto taluni criteri di aggiudicazione sulla base dei quali l’aggiudicatario del lotto 1 è stato designato non sarebbero in rapporto con l’oggetto dell’appalto e sarebbero come minimo vaghi e imprecisi, mentre i criteri di aggiudicazione devono consentire di individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa, devono essere in rapporto con l’oggetto dell’appalto o con il lotto di cui trattasi e ad esso proporzionati, devono essere chiari e precisi e non possono lasciare una libertà di scelta incondizionata per l’aggiudicazione dell’appalto.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 160, 167 e dei punti 18.2 e 18.4 dell’allegato I del regolamento 2018/1046 summenzionato, sull’eccesso di potere e l’errore manifesto di valutazione, sulla violazione dei principi generali di concorrenza, trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione in materia di appalti pubblici, in quanto le referenze richieste agli offerenti nel capitolato d’oneri per dimostrare la loro capacità tecnica e professionale a eseguire il lotto 1 non sarebbero in rapporto con l’oggetto dell’appalto, non sarebbero proporzionate e sarebbero vaghe e imprecise. Orbene, la ricorrente sostiene che i criteri di selezione devono essere collegati e proporzionati all’oggetto dell’appalto in modo da non comportare una distorsione della concorrenza e devono essere chiari e precisi.
4.
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 296 TFUE, dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’articolo 170 e dei punti 18.6 e 30.2 e 31.1 dell’allegato I del regolamento 2018/1046 summenzionato, della violazione delle forme sostanziali, della violazione dei principi generali di diritto comunitario di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento, del principio di motivazione degli atti delle istituzioni dell’Unione europea, sull’eccesso di potere e sulla violazione del principio di buona amministrazione. Tali violazioni sarebbero state commesse nella misura in cui le valutazioni attribuite all’offerta della ricorrente e a quella dell’aggiudicatario dell’appalto rispetto ai nove criteri di aggiudicazione «qualità» non sono motivate e/o sono accompagnate soltanto da commenti vaghi e imprecisi, allorché qualsiasi decisione di aggiudicazione di un appalto deve essere oggetto di una motivazione sufficiente che permetta agli offerenti di conoscere le ragioni oggettive, concrete e precise che giustifichino ciascuno dei punteggi attribuiti alle diverse offerte, e deve far emergere i vantaggi e gli inconvenienti di ciascuna delle offerte depositate rispetto ai criteri elencati nel capitolato d’oneri.
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