28.10.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 363/22
Ricorso proposto il 23 agosto 2019 – EJ/BEI
(Causa T-585/19)
(2019/C 363/30)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: EJ (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)
Convenuta: Banca europea per gli investimenti
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato
e di conseguenza:
—
annullare la decisione del 16 febbraio 2018 che limita a 18 mesi il beneficio retroattivo della presa a carico delle spese di trasporto sostenute a causa della malattia grave della figlia della ricorrente, e la decisione del 23 marzo 2018 che limita a 5 anni il beneficio retroattivo del doppio assegno per figli a carico;
—
per quanto necessario, annullare la decisione del 14 maggio 2019 che conferma tali decisioni;
—
risarcire i danni materiali e morali subiti;
—
condannare la convenuta alla totalità delle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 2.2.3 delle disposizioni amministrative e dell’articolo 1 della tabella di riferimento per i rimborsi della cassa malattia e su un errore manifesto di valutazione.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione.
La ricorrente chiede anche la condanna della convenuta al pagamento del doppio assegno per figli a carico per il periodo tra il 1o settembre 2007 e il 31 maggio 2012 e al pagamento delle spese di trasporto sostenute a causa della malattia grave di sua figlia dal 1o settembre 2007 al 18 febbraio 2018, unitamente ad interessi di mora su tali importi fissati al tasso della Banca centrale europea aumentato di 2 punti. Infine, la ricorrente chiede il risarcimento del suo danno morale stimato a EUR 2 000.
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