7.10.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 337/22
Ricorso proposto il 27 agosto 2019 – Novomatic/EUIPO - adp Gauselmann (Power Stars)
(Causa T-588/19)
(2019/C 337/23)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Novomatic AG (Gumpoldskirchen, Austria) (rappresentante: M. Ringer, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: adp Gauselmann GmbH (Lübbecke, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo «Power Stars» – Marchio dell’Unione europea n. 8 435 695
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 giugno 2019 nel procedimento R 2038/2018-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata, nella parte in cui respinge il ricorso per quanto riguarda la decadenza dei prodotti coperti dalla registrazione del marchio dell'Unione europea n. 8 435 695«Hardware, in particolare per casinò e sale per il gioco d'azzardo, per apparecchi automatici per il gioco d'azzardo, slot machine o apparecchi automatici per video-lotterie o giochi d'azzardo su Internet; giochi di casinò, apparecchi da gioco automatici e macchine da gioco, in particolare per uso commerciale all'interno di casinò e sale giochi, con o senza pagamento della vincita o giochi d'azzardo mediante Internet; slot-machine e/o apparecchi da gioco elettronici a denaro con o senza possibilità di vincita; apparecchi da gioco, apparecchi automatici e macchine per il gioco d'azzardo, slot machine, tutti questi apparecchi elettrici o elettronici funzionanti a monete, gettoni, banconote, biglietti o azionate da unità di memorizzazione elettroniche, magnetiche o biometriche, in particolare per l'uso professionale in casinò e sale per il gioco d'azzardo con o senza pagamento delle vincite; alloggiamenti per slot-machine, apparecchi per giochi d'azzardo, apparecchi da gioco automatici e macchine da gioco; apparecchi elettrici, elettronici o elettromeccanici per bingo, lotterie o giochi di video lottery e per ricevitorie di scommesse, connessi tra di loro o autonomi; macchine elettropneumatiche ed elettriche per estrazioni (macchine da gioco automatiche)» e modificarlo nel senso di respingere la domanda di annullamento delle altre parti e condannare l’altra parte a sostenere le spese dei procedimenti di ricorso e di annullamento.
—
in via subordinata: annullare la decisione impugnata nella parte in cui respinge il ricorso per quanto riguarda la decadenza dei suddetti prodotti coperti dalla registrazione del marchio dell'Unione europea n. 8 435 695, e rinviare il procedimento dinanzi all’EUIPO;
—
condannare l’EUIPO alle spese.
Motivi invocati
—
Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
—
Violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
—
Violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Full & Egal Universal Law Academy