28.10.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 363/27
Ricorso proposto il 6 settembre 2019 – Helsingin Kaupunki/Commissione
(Causa T-597/19)
(2019/C 363/36)
Lingua processuale: il finlandese
Parti
Ricorrente: Helsingin Kaupunki (Helsinki, Finlandia) (rappresentante: avv. I. Aalto-Setälä)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare in tutto o in parte la decisione della Commissione del 28 giugno 2019, riguardante l’aiuto di Stato SA. 33846 – (2015/C) (ex 2011/CP) e
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condannare integralmente la Commissione alle spese della Città e ai relativi interessi.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi:
1.
Primo motivo: errore manifesto nell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE nella decisione impugnata.
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La Commissione avrebbe applicato in modo manifestamente erroneo il principio dell’operatore economico in economia di mercato. Nella sua valutazione essa non avrebbe neppure doverosamente considerato tutte le informazioni e le comunicazioni trasmesse nel corso dell’esame delle prove, informazioni e comunicazioni che avrebbero dimostrato che il beneficio controverso sarebbe stato concesso al ricorrere di condizioni normali di mercato e nell’osservanza delle modalità secondo cui si orienterebbe un attento operatore di mercato al ricorrere delle corrispondenti circostanze economiche.
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La valutazione delle misure di cui trattasi contrasterebbe con la prassi decisionale della Commissione e con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. La Commissione avrebbe applicato modalità di calcolo che non sarebbero adatte alla valutazione degli aspetti specifici dei mezzi creditizi di impresa.
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La Commissione sarebbe inoltre incorsa in un manifesto errore di valutazione consistente nell’aver constatato che il credito di dotazione non potesse essere classificato come aiuto esistente.
2.
Secondo motivo: il fondamento della decisione impugnata non corrisponderebbe ai requisiti di cui all’articolo 296 TFUE ed alla relativa giurisprudenza.
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Il fondamento della decisione impugnata sarebbe carente, in particolare con riferimento alla valutazione della consuetudine commerciale del prezzo di acquisto per l’attività commerciale della Helsingin Bussiliikenne (HelB), in cui la Commissione avrebbe senza motivo contestato la veridicità della perizia presentata dalla Finlandia, senza proporre un chiaro e univoco punto di vista riguardo al prezzo di mercato.
3.
Terzo motivo: la decisione impugnata sarebbe in contrasto con i principi generali del diritto dell’Unione e, in particolare, con i principi di tutela del legittimo affidamento e di proporzionalità, e violerebbe i diritti della difesa.
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La Commissione, nella decisione impugnata, avrebbe constatato, erroneamente ed in violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, che il credito di dotazione concesso alla HKL-Bussiliikenne avesse carattere di aiuto, in quanto essa avrebbe interpretato in modo restrittivo la nozione di disciplina d’aiuto esistente, secondo un parere anteriormente reso noto in Finlandia.
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La pretesa risarcitoria espressa dalla Commissione nella decisione impugnata sarebbe manifestamente eccessiva, dato che sarebbe richiesta ai fini del superamento del vantaggio concorrenziale ingiustificato causato dall’asserito aiuto di Stato. Il prezzo di acquisto definitivamente pagato per l’attività commerciale della HelB risponderebbe alle consuetudini di mercato. L’acquirente dell’attività commerciale non avrebbe ottenuto alcun vantaggio ingiustificato, poiché l’aiuto sarebbe stato considerato nel prezzo d’acquisto. L’estensione della pretesa risarcitoria anche all’acquirente dell’attività commerciale sarebbe pertanto in contrasto con il principio di proporzionalità.
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