11.11.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 383/64
Ricorso proposto il 9 settembre 2019– Helsingin Bussiliikenne Oy/Commissione
(Causa T-603/19)
(2019/C 383/73)
Lingua processuale: il finlandese
Parti
Ricorrente: Helsingin Bussiliikenne Oy (Helsinki, Finlandia) (rappresentanti: O. Hyvönen e N. Rosenlund, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare in tutto o in parte la decisione della Commissione del 28 giugno 2019 relativa al presunto aiuto di Stato SA.33846 (2015/C) (ex 2011/CP)
—
condannare la Commissione all’integralità delle spese sostenute dalla ricorrente, maggiorate degli interessi legali.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 108, paragrafo 2, TFUE nonché l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589 e ha commesso un errore di procedura sostanziale durante il procedimento di indagine e violato i diritti di difesa della ricorrente.
—
La ricorrente avrebbe dovuto avere la possibilità di essere ascoltata prima dell’adozione della decisione impugnata e avrebbe dovuto essere invitata a presentare osservazioni durante il procedimento di indagine formale, in quanto la decisione impugnata la designa come beneficiaria dell’aiuto e la riguarda direttamente.
2.
Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione da parte della Commissione.
—
La Commissione non ha condotto indagini sufficienti in merito al caso di specie, sicché ha adottato la propria decisione in base ad informazioni lacunose ed erronee.
—
La Commissione avrebbe erroneamente valutato, perlomeno, la conformità alle condizioni di mercato del prezzo della cessione delle attività, il suo obiettivo e la sua logica economica.
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che la motivazione della decisione impugnata non soddisfa i requisiti sanciti dall’articolo 296 TFUE e dalla relativa giurisprudenza.
—
Tale censura riguarda segnatamente la motivazione afferente alla questione della conformità alle condizioni di mercato del prezzo al quale l’attività di HelB è stata ceduta.
4.
Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è contraria a taluni principi generali del diritto dell’Unione, segnatamente al principio del legittimo affidamento e al principio di proporzionalità.
—
La ricorrente poteva legittimamente ritenere, da un lato, che l’indagine effettuata dalla Commissione riguardasse unicamente le misure e persone individuate nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale e, dall’altro, che se l’indagine fosse estesa alla cessione delle attività o alla sua persona, la Commissione avrebbe esteso in modo corrispondente la decisione di avvio del procedimento di indagine formale e l’avrebbe ascoltata.
—
L’obbligo di rimborso, per quanto attiene al beneficiario iniziale, deve in ogni caso essere considerato contrario al principio di proporzionalità nei limiti in cui eccede il prezzo realmente pagato la cessione delle attività e, per quanto riguarda la ricorrente, nei limiti in cui supera la differenza tra il prezzo di vendita asseritamente sottovalutato e il suo giusto valore.
5.
Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata si basa su un’applicazione manifestamente erronea dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
—
Le misure individuate nella decisione della Commissione non comportavano un aiuto di Stato vietato.
—
Nessuna delle misure qualificate dalla Commissione come aiuti di Stato vietati era destinata alla ricorrente.
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