25.11.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 399/71
Ricorso proposto il 9 settembre 2019 – Canon/Commissione
(Causa T-609/19)
(2019/C 399/89)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Canon Inc. (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: U. Soltész, W. Bosch, C. von Köckritz, K. Winkelmann, J. Schindler, D. Arts, W. Devroe, lawyers, e M. Reynolds, Solicitor)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione europea C(2019) 4559 def., del 27 giugno 2019, che infligge ammende per non aver notificato una concentrazione in violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1) e per aver realizzato una concentrazione in violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 (caso M.8179 - Canon/Toshiba Medical Systems Corporation, procedimento di cui all'articolo 14, paragrafo 2), come notificata alla ricorrente il 1o luglio 2019;
—
in subordine, annullare o ridurre sostanzialmente le ammende inflitte;
—
condannare la Commissione alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore manifesto di diritto, per aver applicato erroneamente il criterio giuridico ai fini della valutazione relativa agli articoli 4, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004.
—
Si sostiene che la Commissione ignori la giurisprudenza esistente, basandosi su un concetto privo di precedenti e ingiustificato di «realizzazione parziale di un'unica concentrazione». In particolare, la valutazione della Commissione non dimostra che l'operazione provvisoria in questione abbia contribuito ad un cambiamento duraturo del controllo rispetto all'obiettivo, nei modi richiesti dalla giurisprudenza.
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che, sebbene non sia stato dimostrato alcun dolo né colpa da parte della ricorrente, la Commissione ha inflitto alla ricorrente un'ammenda in violazione dell'articolo 14 del regolamento n. 139/2004, del principio nulla poena sine lege e del legittimo affidamento, del principio di proporzionalità e del principio del concorso di reati. La ricorrente chiede pertanto al Tribunale di esercitare la sua competenza giurisdizionale anche di merito ai sensi dell'articolo 16 del regolamento n. 139/2004 e dell'articolo 261 TFUE per annullare in toto la decisione riguardante le ammende o ridurre significativamente queste ultime.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, di requisiti procedurali sostanziali. Negando alla ricorrente la possibilità di presentare osservazioni su nuovi argomenti e fatti/elementi di prova in una risposta formale ad un'ulteriore comunicazione degli addebiti o una lettera di comunicazione dei fatti e nel corso di un'altra audizione orale, si sostiene che la Commissione abbia violato l'articolo 18 del regolamento n. 139/2004 e il diritto di difesa della ricorrente.
(1) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (Regolamento comunitario sulle concentrazioni) (GU 2004 L 24, pag. 1).
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