28.10.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 363/31
Ricorso proposto il 9 settembre 2019 – Deutsche Telekom/Commissione
(Causa T-610/19)
(2019/C 363/40)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Deutsche Telekom AG (Bonn, Germania) (rappresentanti: P. Linsmeier, U. Soltész, C. von Köckritz e P. Lohs, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione del 28 giugno 2019, ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE, con la quale la Commissione ha respinto la domanda di pagamento di interessi moratori;
—
condannare l’Unione, rappresentata dalla Commissione, a versare alla ricorrente l’importo di EUR 2 580 374,07 a titolo di risarcimento del danno da essa subito a causa del fatto che non ha potuto utilizzare, per il periodo dal 16 gennaio 2015 al 19 febbraio 2019, l’importo indebitamento versato, cosicché essa non ha potuto realizzare l’utile che avrebbe normalmente ottenuto con tale importo o ridurre in maniera corrispondente il suo costo del capitale, o
—
in subordine, nel caso in cui il Tribunale respinga il secondo motivo di ricorso, a versare alla ricorrente l’importo di EUR 1 750 522,83 a titolo di risarcimento del danno da essa subito a causa del fatto che la Commissione le ha negato il pagamento degli interessi di mora sull’importo di EUR 12 039 019 per il periodo dal 16 febbraio 2015 al 19 febbraio 2019, basati sul tasso di interesse della Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento più 3,5 punti percentuali, per il periodo dal 16 gennaio 2015 al 19 febbraio 2019 o, in ulteriore subordine, un diverso importo ritenuto opportuno dal Tribunale, calcolato sulla base del tasso di interessi moratori che il Tribunale ritenga opportuno;
—
accertare che anche sull’importo che la Commissione deve pagare, conformemente al secondo e al terzo motivo di ricorso, per il periodo compreso tra la pronuncia della sentenza del presente procedimento fino al pagamento integrale da parte della Commissione devono essere applicati interessi sulla base del tasso di interesse della Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento più 3,5 punti percentuali; in subordine, sulla base di un tasso di interesse di mora che il Tribunale riterrà opportuno; e
—
condannare la Commissione e l’Unione europea a farsi carico delle spese sostenute dalla ricorrente.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi:
1.
Primo motivo di ricorso (domanda di annullamento): la Commissione, rifiutando di versare gli interessi di mora alla ricorrente, avrebbe violato il suo obbligo di dare esecuzione alla sentenza del 13 dicembre 2018, Deutsche Telekom/Commissione (T-827/14, EU:T:2018:930), la quale sarebbe stata confermata dalla sentenza del 5 settembre 2019 Unione europea/Guardian Europe (C-447/17 P, EU:C:2019:672), violando in tal modo l’articolo 266, paragrafo 1, TFUE.
2.
Secondo motivo di ricorso (domanda di annullamento): violazione dell’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE.
La ricorrente sostiene, al riguardo, che la motivazione della decisione di rigetto sarebbe insufficiente, in quanto quest’ultima non esporrebbe in maniera abbastanza chiara il motivo del rigetto della domanda della ricorrente relativa agli interessi di mora. Non risulterebbe chiaro se la Commissione considera che l’articolo 90 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (1) disciplina in maniera compiuta anche la domanda inerente agli interessi moratori ai sensi dell’articolo 266, paragrafo 1, TFUE e come una simile interpretazione sia compatibile con la giurisprudenza costante relativa all’obbligo della Commissione di versare gli interessi di mora ai sensi dell’articolo 266, paragrafo 1, TFUE.
3.
Terzo motivo di ricorso (domanda di risarcimento danni): danni subiti dalla ricorrente a causa del mancato utilizzo della parte pagata in eccesso dell’ammenda illegittima, ai sensi dell’articolo 266, paragrafo 2, dell’articolo 268 e dell’articolo 340, paragrafo 2, TFUE e, in subordine, a causa del rifiuto del versamento degli interessi di mora.
(1) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU 2012, L 362, pag. 1).
Full & Egal Universal Law Academy