25.11.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 399/72
Ricorso proposto il 10 settembre 2019 – UPL Europe e Aceto Agricultural Chemical/Commissione
(Causa T-612/19)
(2019/C 399/90)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: UPL Europe Ltd (Warrington Cheshire, Regno Unito) e Aceto Agricultural Chemical Corp. Ltd (Port Washington, Stati Uniti) (rappresentanti: C. Mereu e P. Sellar, lawyers)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/989 della Commissione, del 17 giugno 2019 (1);
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato è stato adottato in base a errori manifesti di valutazione.
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato trae origine da un procedimento nel corso del quale non sono stati rispettati i diritti della difesa delle ricorrenti.
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato è stato adottato in violazione del principio di proporzionalità.
4.
Quarto motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato è stato adottato in violazione del principio di precauzione.
(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/989 della Commissione, del 17 giugno 2019, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva chlorpropham, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU 2019 L 160, pag. 11).
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