11.11.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 383/66
Ricorso proposto il 20 settembre 2019 – Shindler e a./Commissione
(Causa T-627/19)
(2019/C 383/75)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Harry Shindler (Porto d’Ascoli, Italia) e altri cinque ricorrenti (rappresentante: J. Fouchet, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare il rifiuto esplicito del 13 settembre 2019 della Commissione europea di riconoscere una carenza;
—
dichiarare che la Commissione europea si è illegittimamente astenuta dall’adottare:
—
da un lato, una decisione a tutela della cittadinanza europea dei ricorrenti britannici con una vita privata e familiare in altri Stati dell’Unione europea e che non hanno avuto diritto di voto per decidere sull’uscita dall’Unione europea del loro Stato d’origine solo a causa dell’esercizio della libertà di circolazione (15 year-rule), e questo a prescindere dal fatto che vi sia o meno un accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione europea,
—
dall’altro lato, una decisione vincolante che si applichi in modo uniforme negli altri 27 Stati dell’Unione nei quali vivono cittadini britannici, contenente misure diverse relative all’ingresso, al soggiorno, ai diritti sociali e all’attività professionale applicabili in caso di mancanza di accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione europea;
pertanto;
—
prendere atto di tale carenza;
—
condannare la Commissione europea a versare a ciascuno dei ricorrenti la somma di EUR 1 500 a titolo delle loro spese affrontate a sostegno del presente ricorso.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti che derivano loro dal possesso della cittadinanza europea, e questo tanto in caso di accordo per l’uscita quanto in caso di mancanza di accordo. Nell’ambito di tale motivo, i ricorrenti deducono in particolare:
—
la mancata previsione, nei trattati europei, della perdita della cittadinanza europea in caso di uscita di uno Stato membro dall’Unione e dunque una violazione del principio della certezza del diritto;
—
la violazione del principio di proporzionalità;
—
la violazione del diritto alla vita privata e familiare.
2.
Secondo motivo, vertente sull’astensione illegittima della Commissione, che non ha adottato misure vincolanti ma semplici raccomandazioni.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte della regola britannica «15-year rule», del principio del contraddittorio, della libertà di circolazione e del principio di uguaglianza dinanzi al diritto di voto. I ricorrenti ritengono, a questo proposito, che tale regola dei quindici anni sia una normativa nazionale la quale svantaggia taluni cittadini di uno Stato membro per il solo fatto di aver esercitato la loro libertà di circolare o di soggiornare in un altro Stato membro, e che ciò rappresenti una restrizione delle libertà riconosciute dall’articolo 21, paragrafo1, TFUE.
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