11.11.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 383/68
Ricorso proposto il 20 settembre 2019 – AH/Eurofound
(Causa T-630/19)
(2019/C 383/77)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: AH (rappresentante: N. de Montigny, avvocato)
Convenuta: Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione del 9 novembre 2018, con cui è stata conclusa l’indagine amministrativa AI-2018/01 avviata a seguito della denuncia formulata dal ricorrente nei confronti dei suoi superiori;
—
condannare la convenuta a versare al ricorrente un indennizzo risarcitorio del danno morale subito, stimato in EUR 30 000;
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce otto motivi.
1.
Primo motivo, relativo alla violazione del principio di buona amministrazione, in quanto l’amministrazione, nel trattare la denuncia, avrebbe tenuto un comportamento intimidatorio e accusatorio e non avrebbe agito in modo adeguato, tanto sotto il profilo formale quanto sotto quello sostanziale.
2.
Secondo motivo, relativo alla violazione delle tabelle che prevedono la competenza dell’AACC (autorità abilitata a concludere contratti di assunzione). Il ricorrente fa valere, in particolare, che la sua denuncia è stata esaminata da uno studio legale e che quest’ultima, pertanto, non è stata trattata dall’autorità abilitata a tal fine. Secondo il ricorrente, questo trasferimento di competenze a un consulente esterno non gli ha consentito di esercitare il suo diritto di presentare una denuncia che sia trattata nell’ambito di adozione e di contestazione delle decisioni amministrative, in violazione dei principi della certezza del diritto e di trasparenza.
3.
Terzo motivo, relativo all’assenza di decisione sulla sua domanda di assistenza. In proposito, il ricorrente sostiene che la decisione a lui sfavorevole si è limitata a respingere la denuncia per molestie e a chiudere l’indagine.
4.
Quarto motivo, relativo all’assenza di motivazione da cui sarebbe inficiata la decisione impugnata.
5.
Quinto motivo, relativo al conflitto di interessi, all’assenza di indipendenza, di neutralità e di obiettività da parte sia degli inquirenti sia dell’istituzione nell’ambito della gestione dell’indagine amministrativa e del trattamento della domanda e del reclamo del ricorrente.
6.
Sesto motivo, relativo alla violazione degli articoli 24 e 12 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, in quanto la convenuta ha mostrato un atteggiamento ostile nei confronti del ricorrente sin dal ricevimento della sua denuncia, il che è inconciliabile con i doveri di sollecitudine e di assistenza incombenti all’amministrazione.
7.
Settimo motivo, relativo alla violazione del diritto di essere ascoltato in modo efficace, dato che la convenuta non avrebbe consentito al ricorrente di essere utilmente ascoltato, ad eccezione dei fatti di molestia di cui si ritiene vittima.
8.
Ottavo motivo, relativo all’errore manifesto di valutazione che la convenuta avrebbe commesso nell’esaminare la denuncia presentata dal ricorrente.
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