25.11.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 399/80
Ricorso proposto il 24 settembre 2019 – Chemours Netherlands/ECHA
(Causa T-636/19)
(2019/C 399/98)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Chemours Netherlands BV (Dordrecht, Paesi Bassi) (rappresentanti: R. Cana, E. Mullier e F. Mattioli, lawyers)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il ricorso ammissibile e fondato;
—
annullare la decisione impugnata nella parte in cui include l’acido 2,2,3,3-tetrafluoro-2-(eptafluoropropossi) propionico, i suoi sali e i suoi acidi alogenuri (che comprendono tutti i loro isomeri e le loro combinazioni) nell'elenco preliminare delle sostanze estremamente problematiche o che danno adito ad un livello di preoccupazione equivalente per la salute umana e/o nella parte in cui include l’acido 2,2,3,3-tetrafluoro-2-(eptafluoropropossi) propionico, i suoi sali e i suoi acidi alogenuri (che comprendono tutti i loro isomeri e le loro combinazioni) nell'elenco preliminare delle sostanze che danno adito ad un livello di preoccupazione equivalente per l'ambiente;
—
condannare la convenuta alle spese del presente procedimento; e
—
adottare ogni altro provvedimento necessario.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione, da parte dell'Agenzia, dell'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), avendo oltrepassato le competenze ad essa attribuite da tale disposizione, nonché su un errore manifesto di valutazione.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità in ragione dell’adozione della decisione impugnata, in quanto essa non è necessaria né opportuna.
(1) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, 30.12.2006, pag. 1).
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