25.11.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 399/84
Ricorso proposto il 26 settembre 2019 – Elevolution Engenharia/Commissione
(Causa T-652/19)
(2019/C 399/103)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Elevolution - Engenharia SA (Amadora, Portogallo) (rappresentanti: M. Marques Mendes, R. Campos, A. Dias Henriques, M. Troncoso Ferrer e C. García Fernández, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
accogliere il ricorso e annullare in toto la decisione;
—
condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente sull’errore, quanto ai presupposti di fatto, contenuto nella decisione della Commissione europea del 12 luglio 2019, adottata dal direttore in carica della direzione generale della cooperazione internazionale e dello sviluppo (DEVCO), documento Ares(2019)4611765 – 16/07/2019, che esclude la ricorrente, per un periodo di tre anni, da procedure di aggiudicazione di appalti e di concessione di sovvenzioni finanziate dal FES nell’ambito del regolamento del Consiglio (UE) n. 2015/323, disponendo inoltre la pubblicazione sul sito web della Commissione dell’informazione relativa all’esclusione:
La ricorrente ritiene che la Commissione, nella sua decisione, sia incorsa in errore quanto ai presupposti di fatto, in particolare per quanto riguarda i ritardi nell’esecuzione dei lavori, ritardi che non possono essere imputati alla ricorrente. La procedura di conciliazione prevista nel contratto avrebbe dovuto essere conclusa e non si può imputare alla ricorrente il fatto che non si sia costituito il tribunale arbitrale.
2.
Secondo motivo, vertente sul difetto di motivazione e sul vizio di violazione di legge, in particolare dell’articolo 143, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046, dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del diritto a una buona amministrazione:
La decisione è viziata da un difetto di motivazione, poiché non consente alla ricorrente di conoscere l’analisi e le conclusioni risultanti dalla procedura previa obbligatoria in contraddittorio, condotta dal gruppo di esperti previsto dal regolamento finanziario. Dal momento che non tiene conto della procedura previa in contraddittorio, non facendo alcun riferimento ai risultati della medesima, la decisione è altresì inficiata dal vizio di violazione di legge, mettendo in questione e non osservando l’articolo 143 del regolamento finanziario, in particolare il suo paragrafo 5, e mette in discussione il diritto a una buona amministrazione, previsto all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 109, paragrafo 1, lettera b) (fino al 1o gennaio 2016), e 106, paragrafo 1, lettera e) (a partire dal 1o gennaio 2016), e successivamente dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali:
Agli effetti di adottare la decisione di escludere o meno la ricorrente dalle procedure di aggiudicazione di appalti e di sovvenzioni disciplinate dal regolamento (UE) n. 2015/323 e dal regolamento (UE) n. 2018/1877 del Consiglio, la Commissione è allo stesso tempo giudice e parte. In una situazione in cui non è ancora stato accertato se sussista una violazione contrattuale, tener conto solo delle allegazioni della Commissione e/o della stazione appaltante, escludendo quelle della ricorrente, comporterebbe una violazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, poiché violerebbe il principio della parità delle armi.
4.
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 136, paragrafo 3, del regolamento finanziario e del principio di proporzionalità, come sancito all’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali:
La Commissione ha applicato la sanzione più severa prevista all’articolo 106, paragrafo 14, lettera c), del regolamento n. 966/2012, nella versione di cui al regolamento n. 2015/1929, che è anche la sanzione più severa prevista all’articolo 139 del regolamento finanziario. Considerando i fatti nel loro complesso e considerando che la questione di stabilire se la ricorrente ha violato gravemente il contratto è ancora una questione sub iudice non dimostrata, l’applicazione della sanzione più severa prevista all’articolo 106, paragrafo 14, lettera c), del regolamento n. 966/2012 implica una violazione del principio di proporzionalità sancito all’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali.
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