25.11.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 399/89
Ricorso proposto il 28 settembre 2019 – Feralpi/Commissione
(Causa T-657/19)
(2019/C 399/108)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Feralpi Holding SpA (Brescia, Italia) (rappresentanti: G. Roberti e I. Perego, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare, in tutto o in parte, la decisione della Commissione nella parte in cui riguarda la ricorrente
—
e/o annullare, o quanto meno ridurre, l’ammenda irrogata alla ricorrente dalla decisione della Commissione
—
ove occorra, dichiarare illegittimo e inapplicabile l’art. 25, par. 3-6 del Regolamento (CE) n. 1/2003
—
condannare la Commissione alle spese
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro la Decisione della Commissione C(2019) 4969 final del 4 luglio 2019, concernente una violazione dell’articolo 65 del Trattato CECA – caso AT.37956 – Tondo per cemento armato, notificata in data 18 luglio 2019.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.
1.
Primo motivo: la Commissione ha violato l’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
2.
Secondo motivo: la Commissione ha violato gli artt. 41, 47 e 51 della Carta e l’art. 6 CEDU e l’obbligo di motivazione, in quanto non ha valutato la eccessiva durata del procedimento prima di riadottare, per la terza volta, la medesima decisione sanzionatoria.
3.
Terzo motivo: la Commissione ha violato gli artt. 41, 47 e 51 della Carta e l’art. 6 CEDU e l’obbligo di motivazione, atteso che, se avesse tenuto conto della durata del procedimento e le peculiarità dello stesso, non avrebbe riadottato, per la terza volta, la medesima decisione sanzionatoria.
4.
Quarto motivo: la Commissione ha violato gli artt. 41 e 47 della Carta e dell’art. 6 CEDU, nonché il principio di proporzionalità e l’obbligo di motivazione, atteso che la Commissione, ai fini dell’esercizio del suo potere discrezionale di riadozione, non ha effettuato un corretto bilanciamento degli interessi.
5.
Quinto motivo: la Commissione ha violato l’art. 41 della Carta, il principio dei diritti della difesa e gli artt. 14 e 27, par. 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articolo 81 e 82 del trattato, e degli artt. 11, 12 e 14 del Regolamento (CE) n. 773/2004, della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE, in quanto l’audizione organizzata nel procedimento non era idonea a sanare il vizio accertato dalla Corte nella sentenza pronunciata nella causa C-85/15 P.
6.
Sesto motivo: la Commissione ha violato l’art. 65 CECA, il principio della presunzione d’innocenza, in quanto la Commissione non ha rispettato i principi in materia di onere della prova al fine di accertare la partecipazione della ricorrente all’intesa nel periodo 1989-1995.
7.
Settimo motivo: la Commissione ha violato l’art. 65 CECA ritenendo accertata una intesa complessa, unica e continuata che si sarebbe protratta, per quanto riguarda la ricorrente, dal 1989 al 2000.
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