25.11.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 399/95
Ricorso proposto il 1o ottobre 2019 – FG/Parlamento
(Causa T-670/19)
(2019/C 399/114)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: FG (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;
di conseguenza:
—
annullare la decisione di rigetto della sua candidatura e la decisione di nominare (dato riservato) (1) sul posto di (dato riservato);
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se necessario, annullare la decisione del 21 giugno 2019 recante rigetto del reclamo;
—
riconoscere il diritto al risarcimento del danno materiale subito, quale descritto nel ricorso;
—
riconoscere il diritto a che gli sia versato l’importo di EUR 10 000, fissato in via provvisoria ex aequo et bono, a titolo di risarcimento del danno morale subito;
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a titolo di misure di organizzazione del procedimento, ordinare al convenuto di produrre:
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la relazione completa sul colloquio e la raccomandazione redatta dal comitato consultivo;
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l’elenco delle tematiche affrontate dai candidati in sede di colloquio;
—
l’elenco dei criteri di valutazione dei meriti utilizzati dal comitato consultivo e, se del caso, dall’APN;
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il processo verbale di deliberazione dell’ufficio di presidenza ai fini della sua decisone di assunzione;
—
condannare il convenuto a tutte le spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione.
2.
Secondo motivo, vertente sull’illegittimità della decisione del 16 maggio 2000 e dell’articolo 6 del bando di assunzione, in quanto essi violano i principi di buona amministrazione, di certezza del diritto e di non discriminazione, nonché l’articolo 27 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea. In ogni caso, la procedura di assunzione seguita nel caso di specie è illegittima per gli stessi motivi.
—
In primo luogo, all’APN non è stato comunicato un parere completo del comitato sui meriti dei candidati quando essa è stata chiamata ad adottare la sua decisione di nomina e, pertanto, a effettuare la sua scelta. Da ciò discende, inoltre, che tali meriti non sono stati valutati, né dal comitato né dall’APN, in modo oggettivo e trasparente, sulla base di criteri prestabiliti (e a fortiori comunicati).
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In secondo luogo, la raccomandazione che accompagna la relazione sul colloquio non è meglio precisata. Il comitato si limita a redigere una relazione sul colloquio, ma la decisione del 16 maggio 2000 non prevede che il comitato proceda, al momento dei colloqui, a una comparazione dei meriti. La decisione del 16 maggio 2000 non precisa nemmeno che l’ufficio di presidenza, in qualità di APN, debba dotarsi di criteri a tal fine, anche alla luce del fatto che quest’ultima non ha accesso, sembra, ai criteri stabiliti dal comitato, qualora esistano, ipotesi che nella fattispecie non ricorre.
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In terzo luogo, la decisione del 16 maggio 2000 non precisa che l’APN dispone di tutti i fascicolo dei candidati. Anche se il convenuto afferma che i membri dell’ufficio di presidenza avevano a disposizione i fascicoli personali dei candidati, esso non afferma che tali membri abbiano effettivamente consultato tali fascicoli e, in particolare, quello del ricorrente.
—
In quarto luogo, la decisione del 16 maggio 2000 non prevede la comunicazione ai candidati dei criteri stabiliti dal comitato e dall’APN ai fini del loro lavoro di esame e di comparazione dei meriti.
3.
Terzo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione e sulla violazione dell’interesse del servizio. Il ricorrente sostiene al riguardo che nominando (dato riservato) sul posto di (dato riservato), l’APN abbia commesso un errore manifesto di valutazione riguardante sia il rispetto dei requisiti dell’avviso di posto vacante e del bando di assunzione sia la comparazione dei meriti rispettivi di (dato riservato) e del ricorrente. L’APN ha inoltre manifestamente trascurato l’interesse del servizio.
4.
Quarto motivo, basato sulla violazione delle regole di obiettività e imparzialità e dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e sullo sviamento di potere da cui sarebbero viziate le decisioni impugnate.
5.
Quinto motivo, basato sulla violazione del dovere di sollecitudine.
(1) Dati riservati non riportati.
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