25.11.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 399/98
Ricorso proposto il 2 ottobre 2019 – Polfarmex/EUIPO – Kaminski (SYRENA)
(Causa T-677/19)
(2019/C 399/116)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Polfarmex S.A. (Kutno, Polonia) (rappresentante: B. Matusiewicz-Kulig, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Arkadiusz Kaminski (Etobicoke, Ontario, Canada)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo SYRENA – Marchio dell’Unione europea n. 9 262 767
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 luglio 2019 nei procedimenti riuniti R 1861/2018-2 e R 1840/2018-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata nella parte in cui dichiara che il marchio controverso rimane valido per i prodotti «automobili» rientranti nella classe 12;
e
—
riformare la decisione impugnata dichiarando il marchio controverso decaduto nella sua integralità, anche relativamente ai prodotti «automobili» rientranti nella classe 12, per assenza di uso effettivo;
in subordine,
—
rinviare il procedimento dinanzi all’EUIPO;
—
condannare l’EUIPO alle spese.
Motivi invocati
—
Violazione dell’articolo 94, paragrafo 1 e dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con il considerando 42 di tale regolamento e con l’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione;
—
violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
—
violazione dell’articolo 18, paragrafo 1, dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 94, paragrafo 1, con l’articolo 95 paragrafo 1, e con il considerando 42 del regolamento nonché con l’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione;
—
violazione dell’articolo 58, paragrafo 2, e dell’articolo 64, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
—
violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, dell’articolo 64, paragrafo 1, e del considerando 42 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
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