2.12.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 406/37
Ricorso proposto il 7 ottobre 2019 – Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal/ACER
(Causa T-648/19)
(2019/C 406/47)
Lingua processuale: l’ungherese
Parti
Ricorrente: Magyar Energetikai és Közmű szabályozási Hivatal (Budapest, Ungheria) (rappresentanti: G. Stanka, G. Szikla e J. M. Burai Kovács, avvocati)
Convenuta: Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)
Conclusioni
La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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in via principale
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annullare, in forza dell’articolo 263 TFUE, la decisione impugnata;
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dichiarare che il capo V del regolamento (UE) 2017/459 della Commissione (1) su cui si basa la decisione impugnata, risulta inapplicabile ai sensi dell’articolo 277 TFUE;
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condannare la convenuta alle spese;
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in subordine
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nel caso in cui il Tribunale ritenga che non sia possibile dichiarare inapplicabile il regolamento 2017/459, su cui si basa la decisione impugnata, annullare tale decisione, i) in primo luogo per assenza di competenza; ii) in secondo luogo, per una grave infrazione procedurale; iii) in terzo luogo, per carenza di fondamento sostanziale, e
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condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso ha ad oggetto la decisione n. 05/2019 della ACER, del 9 aprile 2019, confermata dalla commissione dei ricorsi della ACER in data 6 agosto 2019.
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce cinque motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che l’intero capo V del regolamento 2017/459, su cui si basa la decisione impugnata, è invalido per assenza di competenza legislativa.
Il regolamento 2017/459, su cui si basa la decisione impugnata, è stato adottato in sede di esercizio della competenza di armonizzazione normativa sulla base della delega conferita dal regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
Sulla base della delega conferita dal regolamento n. 715/2009, la Commissione disponeva di competenza esclusivamente al fine di creare un codice di rete, applicato alla capacità esistente e incrementale delle reti di trasporto di gas, che definisse meccanismi di allocazione della capacità.
Invece, il capo V, nell’andare ben oltre la materia che doveva disciplinare, non stabilisce un quadro normativo ai fini della distribuzione, neutro dal punto di vista della concorrenza, della capacità di trasporto del gas, bensì, eccedendo l’ambito del codice di rete, regolamenta in modo dettagliato questioni in materia di investimenti connessi alla capacità incrementale.
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che l’abilitazione della ACER ad adottare una decisione individuale con il contenuto della decisione impugnata risulta priva di validità per mancanza di un’adeguata base giuridica.
La ACER si è attribuita nella decisione impugnata una competenza, relativa a una decisione con il menzionato contenuto, la cui delega a favore della ACER violerebbe i requisiti imposti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nelle cause 9/56 (Meroni/Alta Autorità) e C-270/12 (Regno Unito/Consiglio e Parlamento) e violerebbe l’articolo 114 TFUE. Pertanto, conformemente all’articolo 277 TFUE, non è applicabile nel procedimento principale alla parte ricorrente.
3.
Terzo motivo, vertente sull’illegittimità della decisione impugnata per carenza di competenza
La ACER – indipendentemente dalla questione della validità, dal punto di vista del diritto pubblico, del regolamento adottato dalla Commissione che costituisce il fondamento della decisione impugnata – non sarebbe stata nemmeno legittimata ad adottare la decisione impugnata sul fondamento delle disposizioni giuridiche indicate come base giuridica della sua decisione, dal momento che
i)
la stessa può esercitare, nell’ambito del regolamento 2017/459, solo ed esclusivamente i poteri decisionali menzionati expressis verbis all’articolo 28, paragrafo 2, di tale regolamento e
ii)
sulla base dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che disciplina lo status della ACER e che era in vigore al momento in cui è stata adottata la decisione impugnata, la ACER avrebbe soltanto potuto adottare una decisione individuale che
a)
fosse di competenza delle autorità nazionali di regolamentazione;
b)
si riferisse all’accesso e alla sicurezza operativa;
c)
vertesse su questioni di regolamentazione.
4.
Quarto motivo, fondato sull’illegittimità della decisione impugnata per la violazione di forme sostanziali
Il procedimento instaurato dalla ACER ha violato l’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non essendo stati soddisfatti né l’obbligo di motivazione che incombeva alla medesima né i presupposti di un procedimento imparziale ed equo.
5.
Quinto motivo, fondato sull’illegittimità della decisione impugnata per carenza di fondamento sostanziale
Tenuto conto del fatto che la ACER non ha esaminato in modo assoluto, per quanto riguarda il merito, le «eventuali conseguenze negative per la concorrenza o per l'efficace funzionamento del mercato interno del gas associate ai progetti», ai sensi dell’articolo 22 del regolamento 2017/459, la decisione impugnata non può essere considerata fondata neppure dal punto di vista sostanziale.
(1) Regolamento (UE) 2017/459 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di allocazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che abroga il regolamento (UE) n. 984/2013 (GU 2017, L 72, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU 2009, L 211, pag. 36; rettifica in GU 2009, L 309, pag. 87).
(3) Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (GU 2009, L 211, pag. 1).
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