25.11.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 399/102
Ricorso proposto il 9 ottobre 2019 – FI/Commissione
(Causa T-694/19)
(2019/C 399/121)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: FI (rappresentante: F. Moyse, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare le decisioni dell’8 marzo 2019, del 1o aprile 2019 e del 12 agosto 2019;
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso contro le decisioni della Commissione dell’8 marzo, del 1o aprile e del 12 agosto 2019, con le quali è stata negata al ricorrente la concessione della pensione di reversibilità, il ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente su un’eccezione d’illegittimità degli articoli da 18 a 20 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») derivante da violazione del principio di parità di trattamento e da discriminazione in base all’età, alla natura del rapporto giuridico derivante dalla convivenza e alla disabilità.
2.
Secondo motivo, vertente su un errore di diritto nell’applicazione degli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello Statuto, in quanto la Commissione avrebbe dovuto interpretare tali articoli nel senso che riguardano la convivenza come coppia, che si tratti di matrimonio, di diversa unione registrata o di convivenza di fatto.
3.
Terzo motivo, vertente su un errore d’interpretazione della nozione di coniuge ai sensi del regime applicabile alla pensione di reversibilità, poiché l’evoluzione della società occidentale esigerebbe un’interpretazione ampia di tale nozione.
4.
Quarto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione dovuto alla mancata considerazione della situazione particolare del ricorrente. Il ricorrente rileva al riguardo, da un lato, che ha vissuto con sua moglie per più di diciannove anni e, dall’altro, che il suo matrimonio ha avuto una durata di quattro anni, sette mesi e otto giorni.
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