22.12.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 399/5
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 25 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Förvaltningsrätten i Falun — Svezia) — Daimler AG (C-318/11), Widex A/S (C-319/11)/Skatteverket
(Causa C-318/11) (1)
(Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 170 e 171 - Ottava direttiva TVA - Articolo 1 - Direttiva 2008/9/CE - Articolo 3, lettera a) - Modalità di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non stabiliti all’interno del paese - Soggetto stabilito in uno Stato membro ed esercente in un altro Stato membro unicamente attività di prove tecniche o di ricerca)
2012/C 399/07
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Förvaltningsrätten i Falun
Parti
Ricorrente: Daimler AG (C-318/11), Widex A/S (C-319/11)
Resistente: Skatteverket
Oggetto
(C-318/11)
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale amministrativo di Falun — Interpretazione degli artt. 170 e 171 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1), e degli artt. 1 e 2 dell’ottava direttiva del Consiglio 6 dicembre 1979, 79/1072/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese (GU L 331, pag. 11), nonché degli artt. 2, 3 e 5 della direttiva del Consiglio 12 febbraio 2008, 2008/9/CE, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (GU L 44, pag. 23) — Produttore di autovetture di uno Stato membro A, il quale ha effettuato talune acquisizioni in uno Stato membro B, con l’obiettivo di svolgervi, tramite la sua controllata avente sede in tale Stato membro, test di resistenza di suoi veicoli in condizioni invernali, ai fini della loro vendita nello Stato membro A — Controllata detenuta al 100 % dal produttore di autovetture ed il cui obiettivo principale consiste nel mettere a disposizione della società madre dei locali, delle piste per effettuare i test e dei servizi connessi all’attività di test all’interno dello Stato membro B, necessari per le attività commerciali svolte dalla società madre nello Stato membro ove essa ha sede — Esistenza o meno di una stabile organizzazione del produttore di autovetture nello Stato membro B.
(C-319/11)
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale amministrativo di Falun — Interpretazione degli artt. 170 e 171 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1), e degli artt. 1 e 2 dell’ottava direttiva del Consiglio 6 dicembre 1979, 79/1072/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese (GU L 331, pag. 11) — Società produttrice di apparecchi audiologici stabilita nello Stato membro A che ha effettuato acquisti di beni o servizi nello Stato membro B per esigenze connesse con l’attività del proprio ufficio di ricerca audiologica situato nello stesso Stato B ed il cui personale è dipendente della società medesima — Esistenza o meno di una stabile organizzazione del produttore di apparecchi audiologici nello Stato membro B.
Dispositivo
1)
Non può ritenersi che un soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto, stabilito in uno Stato membro e che effettui, in un altro Stato membro, unicamente prove tecniche o attività di ricerca, ad esclusione di operazioni imponibili, disponga, in tale altro Stato membro, di un «centro di attività stabile dal quale sono svolte le operazioni» o di una «stabile organizzazione dalla quale [sono state] effettuate operazioni», ai sensi dell’articolo 1 dell’ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari — Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese, come modificata dalla direttiva 2006/98/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, e dell’articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro.
2)
Tale interpretazione non è rimessa in discussione, in una fattispecie come quella oggetto della controversia principale nella causa C-318/11, dalla circostanza che il soggetto passivo disponga, nello Stato membro di presentazione della domanda di rimborso, di una società controllata al 100 % quasi esclusivamente destinata a fornirgli una serie di servizi in relazione con le prove tecniche effettuate.
(1) GU C 269 del 10.9.2011.
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