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ATTI RELATIVI ALL' ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLE COMUNITA EUROPEE, ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE E AGLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI , ALLEGATO I: ELENCO DI CUI ALL' ARTICOLO 26 DELL' ATTO DI ADESIONE
Gazzetta ufficiale n. L 302 del 15/11/1985 pag. 0165
ALLEGATO I, Elenco di cui all'articolo 26 dell'atto di adesione, IV. CONCORRENZA
Atti CECA
1. Decisione 72/443/CECA della Commissione, del 22 dicembre 1972 (GU n. L 297 del 30.12.1972, pag. 45), modificata dell'atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17).
All'articolo 2 è aggiunto:
«Hulleras del Norte, SA, Oviedo,
Empresa Nacional Carbonífera del Sur, Madrid,
Minero Siderúrgica de Ponferrada, SA, León,
Empresa Nacional de Electricidad, SA, Puentes de García Rodríguez».
All'articolo 3, paragrafo 1 è aggiunto:
«j) Spagna:
- la zona comprendente le province di Guipúzcoa, Vizcaya, Cantabria, Asturias, Lugo, La Coruña, Pontevedra, León e Palencia,
- tutte le altre province spagnole;
k) Portogallo».
2. Decisione n. 3073/73/CECA della Commissione, del 31 ottobre 1973 (GU n. L 314 del 15.11.1973, pag. 1).
All'articolo 1 i termini «e del territorio europeo della Repubblica del Portogallo» sono soppressi.
3. Decisione n. 2030/82/CECA della Commissione, del 26 luglio 1982 (GU n. L 218 del 27.7.1982, pag. 13).
La tabella nell'allegato è così modificata e completata:
- alle colonne di ripartizione per paese della Comunità sono aggiunte due colonne numerate rispettivamente 12 e 13;
- le colonne 12, 13 e 14 diventano rispettivamente le colonne 14, 15 e 16;
- nella colonna intitolata «Totale consegne prodotti declassati e di seconda scelta» la numerazione è sostituita da «01 (02 a 15)»;
- nella nota a piè di pagina (3) è aggiunto: «12: Spagna, 13: Portogallo»;
- nella nota a piè di pagina (4) il numero «12» è sostituito da «14» e il termine «Portogallo» è soppresso.
4. Decisione n. 3483/82/CECA della Commissione, del 17 decembre 1982 (GU n. L 370 del 29.12.1982, pag. 1), modificata dalla decisione n. 1826/83/CECA della Commissione, del 1º luglio 1983 (GU n. L 180 del 5.7.1983, pag. 13).
Nelle tabelle degli allegati I e II sono aggiunte le colonne:
«Spagna Portogallo
11 12»
e l'ultima colonna relativa al «Totale Comunità» diventa pertanto la colonna «13».
Atti CEE
5. Regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962 (GU n. 13 del 21.2.1962, pag. 204/62), modificato da:
- regolamento n. 59 del Consiglio, del 3 luglio 1962 (GU n. 58 del 10.7.1962, pag. 1655/62),
- regolamento n. 118/63/CEE del Consiglio, del 5 novembre 1963 (GU n. 162 del 7.11.1963, pag. 2696/63),
- regolamento (CEE) n. 2822/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971 (GU n. L 285 del 29.12.1971, pag. 49),
- atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),
- atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17).
Il testo dell'articolo 25, paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:
«5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 4 sono parimenti applicabili in caso di adesione della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese».
6. Regolamento n. 27 della Commissione, del 3 maggio 1962 (GU n. 35 del 10.5.1962, pag. 1118/62), modificato da:
- regolamento (CEE) n. 1133/68 della Commissione, del 26 luglio 1968 (GU n. L 189 dell'1.8.1968, pag. 1),
- regolamento (CEE) n. 1699/75 della Commissione, del 2 luglio 1975 (GU n. 172 del 3.7.1975, pag. 11),
- atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17).
All'articolo 2, paragrafo 1 il termine «undici» è sostituito dal termine «tredici».
7. Regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965 (GU n.L 36 del 6.3.1965, pag. 533/65), modificato da:
- atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),
- atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17).
Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma è sostituito dal testo seguente:
«Le disposizioni del comma precedente sono parimenti applicabili in caso di adesione della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese».
All'articolo 4, paragrafo 2 è aggiunto:
«Il paragrafo 1 si applica agli accordi e alle pratiche concordate che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato in conseguenza dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e che devono essere notificati anteriormente al 1º luglio 1986, conformemente agli articoli 5 e 25 del regolamento n. 17, soltanto se notificati prima di detta data».
8. Regolamento n. 67/67/CEE della Commissione, del 22 marzo 1967 (GU n. 57 del 25.3.1967, pag. 849/67), modificato da:
- atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),
- regolamento (CEE) n. 2591/72 della Commissione, dell'8 dicembre 1972 (GU n. L 276 del 9.12.1972, pag. 15),
- atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- regolamento (CEE) n. 3577/82 della Commissione, del 23 dicembre 1982 (GU n. L 373 del 31.12.1982, pag. 58).
Il testo dell'articolo 5, ultima frase è sostituito dal testo seguente:
«La presente disposizione è parimenti applicabile in caso di adesione della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese».
9. Regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971 (GU n. L 285 del 29.12.1971, pag. 46), modificato da:
- regolamento (CEE) n. 2743/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972 (GU n. L 291 del 28.12.1972, pag. 144),
- atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17).
Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma è sostituito dal testo seguente:
«Le disposizioni del comma precedente sono parimenti applicabili in caso di adesione della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese».
All'articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto:
«Il paragrafo 1 si applica agli accordi e alle pratiche concordate che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato in conseguenza dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e che devono essere notificati anteriormente al 1º luglio 1986, conformemente agli articoli 5 e 25 del regolamento n. 17, soltanto se notificati prima di detta data».
10. Regolamento (CEE) n. 1983/83 della Commissione, del 22 giugno 1983 (GU n. L 173 del 30.6.1983, pag. 1).
All'articolo 7 è aggiunto:
«Le disposizioni del comma precedente sono ugualmente applicabili agli accordi che erano in vigore alla data dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e che, a seguito dell'adesione, rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato».
11. Regolamento (CEE) n. 1984/83 della Commissione, del 22 giugno 1983 (GU n. L 173 del 30.6.1983, pag. 5).
All'articolo 15 è aggiunto:
«4. Le disposizioni dei paragrafi precedenti sono ugualmente applicabili agli accordi cui si riferiscono rispettivamente questi paragrafi, che erano in vigore alla data dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e che, a seguito dell'adesione, rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato».
12. Regolamento (CEE) n. 2349/84 della Commissione, del 23 luglio 1984 (GU n. L 219 del 16.8.1984, pag. 15).
All'articolo 8 è aggiunto:
«3. Gli articoli 6 e 7 si applicano agli accordi che rientrano nell'articolo 85 del trattato a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, restando inteso che la data del 13 marzo 1962 è sostituita da quella del 1º gennaio 1986 e le date del 1º febbraio 1963, del 1º gennaio 1967 e del 1º aprile 1985 sono sostituite da quella del 1º luglio 1986. La modifica apportata a questi accordi conformemente all'articolo 7 non deve essere comunicata alla Commissione».
13. Regolamento (CEE) n. 123/85 della Commissione, del 12 dicembre 1984 (GU n. L 15 del 18.1.1985, pag. 16).
All'articolo 9 è aggiunto:
«3. Gli articoli 7 e 8 si applicano agli accordi che rientrano nell'articolo 85 del trattato a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, restando inteso che la data del 13 marzo 1962 è sostituita da quella del 1º gennaio 1986 e le date del 1º febbraio 1963, del 1º gennaio 1967 e del 1º ottobre 1985 sono sostituite da quella del 1º luglio 1986. La modifica apportata a questi accordi conformemente all'articolo 8 non deve essere comunicata alla Commissione».
14. Regolamento (CEE) n. 417/85 della Commissione, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 53 del 22.2.1985, pag. 1).
È inserito l'articolo seguente:
«Articolo 9 bis
Il divieto previsto all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applica agli accordi di specializzazione esistenti alla data dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica del Portogallo e rientranti, in seguito all'adesione, nel campo di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, qualora essi siano, anteriormente al 1º luglio 1986, modificati in modo tale da riunire le condizioni enunciate nel presente regolamento».
15. Regolamento (CEE) n. 418/85 della Commissione, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 53 del 22.2.1985, pag. 5).
All'articolo 11 è aggiunto il paragrafo seguente:
«6. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano agli accordi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 85 del trattato a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, restando inteso che la data del 13 marzo 1962 è sostituita da quella del 1º gennaio 1986 e le date del 1º febbraio 1963, del 1º gennaio 1967, 1º marzo 1985 e 1º settembre 1985 sono sostituite da quella del 1º luglio 1986. La modifica apportata a questi accordi conformemente al paragrafo 3 non deve essere comunicata alla Commissione».
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