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ATTI RELATIVI ALL' ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLE COMUNITA EUROPEE, ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE E AGLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI , ALLEGATO I: ELENCO DI CUI ALL' ARTICOLO 26 DELL' ATTO DI ADESIONE
Gazzetta ufficiale n. L 302 del 15/11/1985 pag. 0170
ALLEGATO I, Elenco di cui all'articolo 26 dell'atto di adesione, VIII. POLITICA SOCIALE
1. Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, modificato e aggiornato dal regolamento (CEE) n. 2001/83 del Consiglio, del 2 giugno 1983 (GU n. L 230 del 22.8.1983, pag. 6)
Il teso dell'articolo 23, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
«1. L'istituzione competente di uno stato membro, la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in denaro si basa su un guadagno medio o su una base contributiva media, determina tale guadagno medio o tale base contributiva media esclusivamente in funzione dei guadagni accertati o delle basi contributive applicate durante i periodi compiuti sotto detta legislazione».
All'articolo 45 è aggiunto:
«7. Se la legislazione di uno stato membro, che subordina la concessione delle prestazioni alla condizione che il lavoratore subordinato o autonomo sia soggetto a questa legislazione al momento in cui il rischio si avvera, esige una durata di assicurazione per l'acquisizione del diritto alle prestazioni, il lavoratore subordinato o autonomo che abbia cessato di essere soggetto a tale legislazione è considerato esservi ancora sottoposto al momento in cui si avvera il rischio, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capitolo, se a tale momento esso è soggetto alla legislazione di un altro stato membro o, altrimenti, se può far valere dei diritti a prestazioni in base alla legislazione di un altro stato membro. Quest'ultima condizione è tuttavia ritenuta soddisfatta nel caso di cui all'articolo 48, paragrafo 1».
All'articolo 47, paragrafo 1 è aggiunto:
«e) l'istituzione competente di uno stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si stabilisca su una base contributiva media, determina questa base media in funzione dei soli periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di detto stato».
All'articolo 82, paragrafo 1 il termine «sessanta» è sostituito dal termine «settantadue».
Il testo dell'allegato I è sostituito dal testo seguente:
«ALLEGATO I
CAMPO D'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO QUANTO ALLE PERSONE
I. Lavoratori subordinati e/o lavoratori autonomi
[articolo 1, lettera a), punti ii) e iii) del regolamento]
A. BELGIO
Senza oggetto.
B. DANIMARCA
1. È considerato lavoratore subordinato, ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii), del regolamento, qualsiasi persona che, per il fatto di esercitare un'attività subordinata, è soggetta:
a) alla legislazione relativa agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali, per il periodo anteriore al 1º settembre 1977, o
b) alla legge relativa al regime di pensione complementare dei lavoratori subordinati (arbejdsmarkedets tillaegspension, ATP), per il periodo che inizia il 1º settembre 1977.
2. Il termine «lavoratore autonomo», ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii), del regolamento, designa la persona che, in conformità della legge sulle prestazioni giornaliere in denaro in caso di malattia o di maternità ha diritto a tali assegni in base ad un reddito proveniente da un'attività professionale che non sia di tipo subordinato.
C. GERMANIA
Se per l'erogazione delle prestazioni familiari è competente un'istituzione tedesca, conformemente al titolo III, capitolo 7, del regolamento, ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii), del regolamento, si considera:
a) lavoratore subordinato, la persona assicurata a titolo obbligatorio contro il rischio di disoccupazione o la persona che ottiene, in seguito a tale assicurazione, prestazioni in denaro dall'assicurazione malattia o prestazioni analoghe;
b) lavoratore autonomo, la persona che esercita un'attività autonoma e che è tenuta:
- ad assicurarsi o a versare contributi per il rischio vecchiaia in un regime previsto per lavoratori autonomi, o
- ad assicurarsi nell'ambito dell'assicurazione pensione obbligatoria.
D. SPAGNA
Senza oggetto.
E. FRANCIA
Senza oggetto.
F. GRECIA
1. Sono considerati lavoratori subordinati, ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto iii), del regolamento, le persone assicurate nel contesto del regime OGA che esercitano unicamente un'attività subordinata oppure sono state soggette alla legislazione di un altro stato membro, che, per tale fatto, hanno o hanno avuto la qualifica di lavoratore subordinato, ai sensi dell'articolo 1, lettera a), del regolamento.
2. Per la concessione degli assegni familiari del regime nazionale, sono considerati lavoratori subordinati, ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii), del regolamento, le persone di cui all'articolo 1, lettera a), punti i) e iii), del regolamento.
G. IRLANDA
1. Il termine «lavoratore subordinato» ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii), del regolamento, designa la persona che è assicurata a titolo obbligatorio o volontario in conformità di quanto disposto alle sezioni 5 e 37 della legge codificata del 1981 sulla sicurezza sociale ed i servizi sociali [Social Welfare (Consolidation) Act (1981)].
2. Il termine «lavoratore autonomo», ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii), del regolamento designa la persona che esercita un'attività professionale senza che vi sia contratto di lavoro o che, dopo aver smesso tale attività, si è ritirata in pensione. Per quanto riguarda le prestazioni in natura di malattia, l'interessato deve inoltre avere diritto a queste prestazioni in base alla sezione 45 o alla sezione 46 della legge del 1970 sulla sanità [Health Act (1970)].
H. ITALIA
Senza oggetto.
I LUSSEMBURGO
Senza oggetto.
J. PAESI BASSI
Il termine «lavoratore autonomo», ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii), del regolamento, designa la persona che esercita un'attività lavorativa o una professione senza essere legata da un contratto di lavoro.
K. PORTOGALLO
Senza oggetto.
L. REGNO UNITO
I termini «lavoratore subordinato o autonomo», ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii), del regolamento, designano qualsiasi persona che abbia la qualità di lavoratore subordinato (employed earner) o di lavoratore autonomo (self- employed earner) ai sensi della legislazione della Gran Bretagna o della legislazione dell'Irlanda del Nord nonché qualsiasi persona per la quale siano dovuti contributi in qualità di lavoratore subordinato (employed person) o di lavoratore autonomo (self-employed person) ai sensi della legislazione di Gibilterra.
II. Familiari
[Articolo 1, lettera f), seconda frase, del regolamento]
A. BELGIO
Senza oggetto.
B. DANIMARCA
Per determinare il diritto alle prestazioni in natura in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 31 del regolamento, il termine «familiare» designa qualsiasi persona considerata componente il nucleo familiare ai sensi della legge sull'assistenza sanitaria pubblica.
C. GREMANIA
Senza oggetto.
D. SPAGNA
Senza oggetto.
E. FRANCIA
Senza oggetto.
F. GRECIA
Senza oggetto.
G. IRLANDA
Per determinare il diritto alle prestazioni in natura, in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 31 del regolamento, il termine «familiare» designa qualsiasi persona che sia considerata persona a carico del lavoratore subordinato o autonomo per l'applicazione delle leggi sulla sanità 1947-1970 (Health Acts 1947-1970).
H. ITALIA
Senza oggetto.
I. LUSSEMBURGO
Senza oggetto.
J.PAESI BASSI
Senza oggetto.
K. PORTOGALLO
Senza oggetto.
L. REGNO UNITO
Per determinare il diritto alle prestazioni in natura, in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 31 del regolamento, il termine «familiare» designa:
a) per quanto riguarda le legislazioni della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, qualsiasi persona che si consideri a carico ai sensi della legge sulla sicurezza sociale del 1975 (Social Security Act 1975) o, rispettivamente, della legge sulla sicurezza sociale (Irlanda del Nord) del 1975 [Social Security (Northern Ireland) Act 1975]
b) per quanto concerne la legislazione di Gibilterra, qualsiasi persona che si consideri a carico ai sensi del regolamento relativo al regime medico di pratica di gruppo del 1973 (Group Practice Medical Scheme Ordinance 1973).
Il testo dell'allegato II è sostituito dal testo seguente:
«ALLEGATO II
[Articolo 1, lettere j) e u), del regolamento]
I. Regimi speciali dei lavoratori autonomi esclusi dal campo di applicazione del regolamento in virtù dell'articolo 1, lettera j), quarto comma.
A. BELGIO
Senza oggetto.
B. DANIMARCA
Senza oggetto.
C. GERMANIA
Le istituzioni d'assicurazione e di previdenza (Versicherungs- und Versorgungswerke) per medici, dentisti, veterinari, farmacisti, avvocati, agenti di brevetti (Patentanwaelte), notai, revisori dei conti (Wirtschaftspruefer), consulenti fiscali, mandatari fiscali (Steuerbevollmaechtigte), piloti di bordo (Seelotsen) e architetti, istituite in virtù della legislazione dei «Laender», e altri enti di assicurazione e di previdenza, segnatamente gli enti assistenziali (Fuersorgeeinrichtungen) e il sistema d'estensione della ripartizione delle competenze (erweiterte Honorarverteilung).
D. SPAGNA
1. Regimi previdenziali liberi che completano quelli di sicurezza sociale o si aggiungono a questi, amministrati da istituzioni disciplinate dalla legge generale sulla sicurezza sociale del 6 dicembre 1941 e dal suo regolamento del 26 maggio 1943:
a) per quanto concerne le prestazioni che completano quelle di sicurezza sociale o si aggiungono a queste, oppure
b) per quanto concerne le mutue di assicurati la cui integrazione nel regime di sicurezza sociale non è prevista in virtù delle disposizioni del punto 7 della sesta disposizione transitoria della legge generale sulla sicurezza sociale del 30 maggio 1974 e che, di conseguenza, non sostituiscono le istituzioni del regime obbligatorio di sicurezza sociale.
2. Regimi previdenziali e/o aventi carattere di assistenza sociale o di beneficenza, gestiti da istituzioni non soggette alla legge generale sulla sicurezza sociale o alla legge del 6 dicembre 1941.
E. FRANCIA
1. Lavoratori non agricoli autonomi:
a) i regimi complementari di assicurazione vecchiaia e i regimi di assicurazione invalidità-decesso dei lavoratori autonomi di cui agli articoli L 658, L 659, L 663-11, L 663-12, L 682 e L 683-1 del codice della sicurezza sociale (code de la sécurité sociale);
b) le prestazioni supplementari di cui all'articolo 9, della legge 12 luglio 1966, n. 66.509.
2. Lavoratori agricoli autonomi:
le assicurazioni contemplate agli articoli 1049 e 1234.19 del codice rurale (code rural) rispettivamente in materia di malattia, maternità e vecchiaia e in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali dei lavoratori agricoli autonomi.
F. GRECIA
Senza oggetto.
G. IRLANDA
Senza oggetto.
H. ITALIA
Senza oggetto.
I. LUSSEMBURGO
Senza oggetto.
J. PAESI BASSI
Senza oggetto.
K. PORTOGALLO
Senza oggetto.
L. REGNO UNITO
Senza oggetto.
II. Assegni speciali di nascita esclusi dal campo di applicazione del regolamento in virtù dell'articolo 1, lettera u)
A. BELGIO
L'assegno di nascita.
B. DANIMARCA
Nulla.
C. GERMANIA
Nulla.
D. SPAGNA
Nulla.
E. FRANCIA
a) Gli assegni prenatali.
b) Gli assegni postnatali.
F. GRECIA
Nulla.
G. IRLANDA
Nulla.
H. ITALIA
Nulla.
I LUSSEMBURGO
Gli assegni di nascita.
J. PAESI BASSI
Nulla.
K. PORTOGALLO
Nulla.
L. REGNO UNITO
Nulla».
Il testo dell'allegato III è sostituito dal testo seguente:
«ALLEGATO III
[Articolo 7, paragrafo 2, lettera c) e articolo 3, paragrafo 3 del regolamento]
Disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale che rimangono applicabili nonostante l'articolo 6 del regolamento - Disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale il cui beneficio non è esteso a tutte le persone cui si applica il regolamento
OSSERVAZIONI GENERALI
1. Ove le disposizioni menzionate nel presente allegato prevedano riferimenti ad altre disposizioni di convenzioni, detti riferimenti sono sostituiti dai riferimenti alle disposizioni corrispondenti del regolamento, sempreché le disposizioni di convenzioni in questione non siano menzionate nel presente allegato.
2. La clausola di denuncia prevista in una convenzione di sicurezza sociale, di cui alcune disposizioni sono menzionate nel presente allegato, viene mantenuta per quanto concerne dette disposizioni.
A
Disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale che rimangono applicabili nonostante l'articolo 6 del regolamento
[Articolo 7, paragrafo 2, lettera c) del regolamento]
1. BELGIO - DANIMARCA
Senza oggetto.
2. BELGIO - GERMANIA
a) Gli articoli 3 e 4 del protocollo finale del 7 dicembre 1957 della convenzione generale della stessa data, nel testo di cui al protocollo complementare del 10 novembre 1960.
b) L'accordo complementare n. 3 del 7 dicembre 1957 alla convenzione generale della stessa data, nel testo di cui al protocollo complementare del 10 novembre 1960 (pagamento delle pensioni e rendite dovute per il periodo precedente l'entrata in vigore della convenzione).
3. BELGIO - SPAGNA
Nulla.
4. BELGIO - FRANCIA
a) Gli articoli 13, 16 e 23 dell'accordo complementare del 17 gennaio 1948 alla convenzione generale della stessa data (lavoratori delle miniere e imprese assimilate).
b) Lo scambio di lettere del 27 febbraio 1953 (applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, della convenzione generale del 17 gennaio 1948).
c) Lo scambio di lettere del 29 luglio 1953 relativo all'assegno per i vecchi lavoratori subordinati.
5. BELGIO - GRECIA
L'articolo 15, paragrafo 2, l'articolo 35, paragrafo 2, e l'articolo 37 della convenzione generale del 1º aprile 1958.
6. BELGIO - IRLANDA
Senza oggetto.
7. BELGIO - ITALIA
L'articolo 29 della convenzione del 30 aprile 1948.
8. BELGIO - LUSSEMBURGO
a) Gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della convenzione del 16 novembre 1959, nel testo di cui alla convenzione del 12 febbraio 1964 (lavoratori frontalieri).
b) Scambio di lettere del 10 e 12 luglio 1968 concernente i lavoratori autonomi.
9. BELGIO - PAESI BASSI
Nulla.
10. BELGIO - PORTOGALLO
Nulla.
11. BELGIO - REGNO UNITO
Nulla.
12. DANIMARCA - GERMANIA
a) Il punto 15 del protocollo finale della convenzione sulle assicurazioni sociali del 14 agosto 1953.
b) L'accordo complementare, del 14 agosto 1953, alla convenzione suddetta.
13. DANIMARCA - SPAGNA
Senza oggetto.
14. DANIMARCA - FRANCIA
Nulla.
15. DANIMARCA - GRECIA
Senza oggetto.
16. DANIMARCA - IRLANDA
Senza oggetto.
17. DANIMARCA - ITALIA
Senza oggetto.
18. DANIMARCA - LUSSEMBURGO
Senza oggetto.
19. DANIMARCA - PAESI BASSI
Senza oggetto.
20. DANIMARCA - PORTOGALLO
Senza oggetto.
21. DANIMARCA - REGNO UNITO
Nulla.
22. GERMANIA - SPAGNA
Nulla.
23. GERMANIA - FRANCIA
a) L'articolo 11, paragrafo 1, l'articolo 16, secondo comma, e l'articolo 19 della convenzione generale del 10 luglio 1950.
b) L'articolo 9 dell'accordo complementare n. 1 del 10 luglio 1950 alla convenzione generale della stessa data (lavoratori delle miniere e imprese assimilate).
c) L'accordo complementare n. 4 del 10 luglio 1950 alla convenzione generale della stessa data, nel testo di cui alla clausola addizionale n. 2 del 18 giugno 1955.
d) I titoli I e III della clausola addizionale n. 2 del 18 giugno 1955.
e) I punti 6, 7 e 8 del protocollo generale del 10 luglio 1950 della convenzione generale della stessa data.
f) I titoli II, III e IV dell'accordo del 20 dicembre 1963 (sicurezza sociale per quanto riguarda il Land della Saar).
24. GERMANIA - GRECIA
a) L'articolo 5, paragrafo 2, della convenzione generale del 25 aprile 1961.
b) L'articolo 8, paragrafi 1, 2, lettera b), e 3, gli articoli da 9 a 11, nonché i capitoli I e IV, per quanto riguardano tali articoli, della convenzione sull'assicurazione-disoccupatione del 31 maggio 1961 nonché la nota al verbale del 14 giugno 1980.
25. GERMANIA - IRLANDA
Senza oggetto.
26. GERMANIA - ITALIA
a) L'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 23, paragrafo 2, gli articoli 26 e 36, paragrafo 3, della convenzione del 5 maggio 1953 (assicurazioni sociali).
b) L'accordo complementare del 12 maggio 1953 alla convenzione del 5 maggio 1953 (pagamento delle pensioni e rendite dovute per il periodo precedente l'entrata in vigore della convenzione).
27. GERMANIA - LUSSEMBURGO
Gli articoli 4, 5, 6 e 7 del trattato dell'11 luglio 1959 (Ausgleichsvertrag) (regolamento del contenzioso tedesco-lussemburghese).
28. GERMANIA - PAESI BASSI
a) L'articolo 3, paragrafo 2, della convenzione del 29 marzo 1951.
b) Gli articoli 2 e 3 dell'accordo complementare n. 4 del 21 dicembre 1956 alla convenzione del 29 marzo 1951 (regolamento dei diritti acquisiti nel regime tedesco di assicurazione sociale dai lavoratori olandesi fra il 13 maggio 1940 e il 1º settembre 1945).
29. GERMANIA - PORTOGALLO
L'articolo 5, paragrafo 2, della convenzione del 6 novembre 1964.
30. GERMANIA - REGNO UNITO
a) L'articolo 3, paragrafi 1 e 6, e l'articolo 7, paragrafi da 2 a 6, della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 aprile 1960.
b) Gli articoli da 2 a 7 del protocollo finale della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 aprile 1960.
c) L'articolo 2, paragrafo 5, e l'articolo 5, paragrafi da 2 a 6, della convenzione sull'assicurazione-disoccupazione del 20 aprile 1960.
31. SPAGNA - FRANCIA
Nulla.
32. SPAGNA - GRECIA
Senza oggetto.
33. SPAGNA - IRLANDA
Senza oggetto.
34. SPAGNA - ITALIA
L'articolo 5, l'articolo 18, paragrafo 1 c, e l'articolo 23 della convenzione sulla sicurezza sociale del 30 ottobre 1979.
35. SPAGNA - LUSSEMBURGO
a) L'articolo 5, paragrafo 2, della convenzione dell'8 maggio 1969.
b) L'articolo 1 dell'accordo amministrativo del 27 giugno 1975 per l'applicazione della convenzione dell'8 maggio 1969 ai lavoratori autonomi.
36. SPAGNA - PAESI BASSI
L'articolo 23, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 5 febbraio 1974.
37. SPAGNA - PORTOGALLO
Gli articoli 4, paragrafo 2 e 6, paragrafi 2 e 22 della convenzione generale dell'11 giugno 1969.
38. SPAGNA - REGNO UNITO
Nulla.
39. FRANCIA - GRECIA
L'articolo 16, quarto comma, e l'articolo 30 della convenzione generale del 19 aprile 1958.
40. FRANCIA - IRLANDA
Senza oggetto.
41. FRANCIA - ITALIA
a) Gli articoli 20 e 24 della convenzione generale del 31 marzo 1948.
b) Lo scambio di lettere del 3 marzo 1956 (prestazioni di malattia ai lavoratori stagionali nelle professioni agricole).
42. FRANCIA - LUSSEMBURGO
Gli articoli 11 e 14 dell'accordo complementare del 12 novembre 1949 alla convenzione generale della stessa data (lavoratori delle miniere e imprese assimilate).
43. FRANCIA - PAESI BASSI
L'articolo 11 dell'accordo complementare del 1º giugno 1954 alla convenzione generale del 7 gennaio 1950 (lavoratori delle miniere e imprese assimilate).
44. FRANCIA - PORTOGALLO
Nulla.
45. FRANCIA - REGNO UNITO
Lo scambio di note del 27 e del 30 luglio 1970 relativo alla situazione in merito alla sicurezza sociale dei professori del Regno Unito che esercitano temporaneamente la loro attività in Francia in base alla convenzione culturale del 2 marzo 1948.
46. GRECIA - IRLANDA
Senza oggetto.
47. GRECIA - ITALIA
Senza oggetto.
48. GRECIA - LUSSEMBURGO
Senza oggetto.
49. GRECIA - PAESI BASSI
L'articolo 4, paragrafo 2, della convenzione generale del 13 settembre 1966.
50. GRECIA - PORTOGALLO
Senza oggetto.
51. GRECIA - REGNO UNITO
Senza oggetto.
52. IRLANDA - ITALIA
Senza oggetto.
53. IRLANDA - LUSSEMBURGO
Senza oggetto.
54. IRLANDA - PAESI BASSI
Senza oggetto.
55. IRLANDA - PORTOGALLO
Senza oggetto.
56. IRLANDA - REGNO UNITO
L'articolo 8 dell'accordo del 14 settembre 1971 sulla sicurezza sociale.
57. ITALIA - LUSSEMBURGO
L'articolo 18, paragrafo 2, e l'articolo 24 della convenzione generale del 29 maggio 1951.
58. ITALIA - PAESI BASSI
L'articolo 21, paragrafo 2, della convenzione generale del 28 ottobre 1952.
59. ITALIA - PORTOGALLO
Senza oggetto.
60. ITALIA - REGNO UNITO
Nulla.
61. LUSSEMBURGO - PAESI BASSI
Nulla.
62. LUSSEMBURGO - PORTOGALLO
L'articolo 3, paragrafo 2 della convenzione del 12 febbraio 1965.
63. LUSSEMBURGO - REGNO UNITO
Nulla.
64. PAESI BASSI - PORTOGALLO
L'articolo 5, paragrafo 2, e articolo 31 della convenzione del 19 luglio 1979.
65. PAESI BASSI - REGNO UNITO
Nulla.
66. PORTOGALLO - REGNO UNITO
L'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo relativo al trattamento medico, del 15 novembre 1978.
B
Disposizioni di convenzioni il cui beneficio non è esteso a tutte le persone cui si applica il regolamento
(Articolo 3, paragrafo 3, del regolamento)
1. BELGIO - DANIMARCA
Senza oggetto.
2. BELGIO - GERMANIA
a) Gli articoli 3 e 4 del protocollo finale del 7 dicembre 1957 della convenzione generale della stessa data, nel testo di cui al protocollo complementare del 10 novembre 1960.
b) L'accordo complementare n. 3 del 7 dicembre 1957 alla convenzione generale della stessa data, nel testo di cui al protocollo complementare del 10 novembre 1960 (pagamento delle pensioni e rendite dovute per il periodo precedente l'entrata in vigore della convenzione generale).
3. BELGIO - SPAGNA
Nulla.
4. BELGIO - FRANCIA
a) Lo scambio di lettere del 29 luglio 1953 relativo all'assegno per i vecchi lavoratori subordinati.
b) Lo scambio di lettere del 27 febbraio 1953 (applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, della convenzione generale del 17 gennaio 1948).
5. BELGIO - GRECIA
Nulla.
6. BELGIO - IRLANDA
Nulla.
7. BELGIO - ITALIA
Nulla.
8. BELGIO - LUSSEMBURGO
Nulla.
9. BELGIO - PAESI BASSI
Nulla.
10. BELGIO - PORTOGALLO
Nulla.
11. BELGIO - REGNO UNITO
Nulla.
12. DANIMARCA - GERMANIA
a) Il punto 15 del protocollo finale della convenzione sulle assicurazioni sociali del 14 agosto 1953.
b) L'accordo complementare, del 14 agosto 1953, alla convenzione suddetta.
13. DANIMARCA - SPAGNA
Senza oggetto.
14. DANIMARCA - FRANCIA
Nulla.
15. DANIMARCA - GRECIA
Senza oggetto.
16. DANIMARCA - IRLANDA
Senza oggetto.
17. DANIMARCA - ITALIA
Senza oggetto.
18. DANIMARCA - LUSSEMBURGO
Senza oggetto.
19. DANIMARCA - PAESI BASSI
Senza oggetto.
20. DANIMARCA - PORTOGALLO
Senza oggetto.
21. DANIMARCA - REGNO UNITO
Nulla.
22. GERMANIA - SPAGNA
Nulla.
23. GERMANIA - FRANCIA
a) L'articolo 16, secondo comma, e l'articolo 19 della convenzione generale del 10 luglio 1950.
b) L'accordo complementare n. 4 del 10 luglio 1950 alla convenzione generale della stessa data, nel testo di cui alla clausola addizionale n. 2 del 18 giugno 1955.
c) I titoli I e III della clausola addizionale n. 2 del 18 giugno 1955.
d) I punti 6, 7 e 8 del protocollo generale del 10 luglio 1950 della convenzione generale della stessa data.
e) I titoli II, III e IV dell'accordo del 20 dicembre 1963 (sicurezza sociale per quanto riguarda il Land della Saar).
24. GERMANIA - GRECIA
Nulla.
25. GERMANIA - IRLANDA
Senza oggetto.
26. GERMANIA - ITALIA
a) Gli articolo 3, paragrafo 2, e 26 della convenzione del 5 maggio 1953 (assicurazioni sociali).
b) L'accordo complementare del 12 maggio 1953 alla convenzione del 5 maggio 1953 (pagamento delle pensioni e rendite dovute per il periodo precedente l'entrata in vigore della convenzione).
27. GERMANIA - LUSSEMBURGO
Gli articoli 4, 5, 6 e 7 del trattato dell'11 luglio 1959 (regolamento del contenzioso tedesco-lussemburghese).
28. GERMANIA - PAESI BASSI
a) L'articolo 3, paragrafo 2, della convenzione del 29 marzo 1951.
b) Gli articoli 2 e 3 dell'accordo complementare n. 4 del 21 dicembre 1956 alla convenzione del 29 marzo 1951 (regolamento dei diritti acquisiti nel regime tedesco di assicurazione sociale dai lavoratori olandesi fra il 13 maggio 1940 e il 1º settembre 1945).
29. GERMANIA - PORTOGALLO
L'articolo 5, paragrafo 2, della convenzione del 6 novembre 1964.
30. GERMANIA - REGNO UNITO
a) L'articolo 3, paragrafi 1 e 6, e l'articolo 7, paragrafi da 2 a 6 della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 aprile 1960.
b) Gli articoli da 2 a 7 del protocollo finale della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 aprile 1960.
c) L'articolo 2, paragrafo 5, e l'articolo 5, paragrafi da 2 a 6, della convenzione sull'assicurazione-disoccupazione del 20 aprile 1960.
31. SPAGNA - FRANCIA
Nulla.
32. SPAGNA - GRECIA
Senza oggetto.
33. SPAGNA - IRLANDA
Senza oggetto.
34. SPAGNA - ITALIA
Gli articolo 5, 18, paragrafo 1 c), e 23 della convenzione sulla sicurezza sociale del 30 ottobre 1979.
35. SPAGNA - LUSSEMBURGO
a) L'articolo 5, paragrafo 2, della convenzione dell'8 maggio 1969.
b) L'articolo 1 dell'accordo amministrativo del 27 giugno 1975 per l'applicazione della convenzione dell'8 maggio 1969 ai lavoratori autonomi.
36. SPAGNA - PAESI BASSI
L'articolo 23, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 5 febbraio 1974.
37. SPAGNA - PORTOGALLO
Gli articoli 4, paragrafo 2, 16, paragrafi 2, e 22 della convenzione generale dell'11 giugno 1969.
38. SPAGNA - REGNO UNITO
Nulla.
39. FRANCIA - GRECIA
Nulla.
40. FRANCIA - IRLANDA
Senza oggetto.
41. FRANCIA - ITALIA
Gli articoli 20 e 24 della convenzione generale del 31 marzo 1948.
42. FRANCIA - LUSSEMBURGO
Nulla.
43. FRANCIA - PAESI BASSI
Nulla.
44. FRANCIA - PORTOGALLO
Nulla.
45. FRANCIA - REGNO UNITO
Lo scambio di note del 27 e del 30 luglio 1970 relativo alla situazione in merito alla sicurezza sociale dei professori del Regno Unito che esercitano temporaneamente la loro attività in Francia in base alla convenzione culturale del 2 marzo 1948.
46. GRECIA - IRLANDA
Senza oggetto.
47. GRECIA - ITALIA
Senza oggetto.
48. GRECIA - LUSSEMBURGO
Senza oggetto.
49. GRECIA - PAESI BASSI
Nulla.
50. GRECIA - PORTOGALLO
Senza oggetto.
51. GRECIA - REGNO UNITO
Senza oggetto.
52. IRLANDA - ITALIA
Senza oggetto.
53. IRLANDA - LUSSEMBURGO
Senza oggetto.
54. IRLANDA - PAESI BASSI
Senza oggetto.
55. IRLANDA - PORTOGALLO
Senza oggetto.
56. IRLANDA - REGNO UNITO
Nulla.
57. ITALIA - LUSSEMBURGO
Nulla.
58. ITALIA - PAESI BASSI
Nulla.
59. ITALIA - PORTOGALLO
Senza oggetto.
60. ITALIA - REGNO UNITO
Nulla.
61. LUSSEMBURGO - PAESI BASSI
Nulla.
62. LUSSEMBURGO - PORTOGALLO
L'articolo 3, paragrafo 2, della convenzione del 12 febbraio 1965.
63. LUSSEMBURGO - REGNO UNITO
Nulla.
64. PAESI BASSI - PORTOGALLO
L'articolo 5, paragrafo 2 della convenzione del 19 luglio 1979.
65. PAESI BASSI - REGNO UNITO
Nulla.
66. PORTOGALLO - REGNO UNITO
L'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo relativo al trattamento medico, del 15 novembre 1978».
Il testo dell'allegato IV è sostituito dal testo seguente:
«ALLEGATO IV
(Articolo 37, paragrafo 2, del regolamento)
Legislazioni contemplate all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento, secondo le quali l'importo delle prestazioni di invalidità è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione
A. BELGIO
Le legislazioni relative al regime generale d'invalidità, al regime speciale d'invalidità dei minatori, al regime speciale della gente di mare della marina mercantile e la legislazione riguardante l'assicurazione contro l'inabilità al lavoro a favore dei lavoratori autonomi.
B. DANIMARCA
Nulla.
C. GERMANIA
Nulla.
D. SPAGNA
Le legislazioni sull'assicurazione contro l'invalidità del regime generale e dei regimi speciali.
E. FRANCIA
1. Lavoratori subordinati
L'insieme delle legislazioni sull'assicurazione contro l'invalidità, ad eccezione della legislazione sull'assicurazione contro l'invalidità del regime di sicurezza sociale delle miniere.
2. Lavoratori autonomi
La legislazione relativa all'assicurazione contro l'invalidità dei lavoratori agricoli autonomi.
F. GRECIA
La legislazione relativa al regime di assicurazione agricola.
G. IRLANDA
La parte II, capitolo 10, della legge codificata del 1981 sulla sicurezza sociale e sui servizi sociali [Social Welfare (Consolidation) Act, 1981].
H. ITALIA
Nulla.
I. LUSSEMBURGO
Nulla.
J. PAESI BASSI
a) La legge del 18 febbraio 1966 sull'assicurazione contro l'inabilità al lavoro.
b) La legge dell'11 dicembre 1975 sull'assicurazione generalizzata contro l'inabilità al lavoro.
K. PORTOGALLO
Nulla.
L. REGNO UNITO
a) Gran Bretagna
La sezione 15 della legge sulla sicurezza sociale del 1975 (Social Security Act 1975).
Gli articoli 14, 15 e 16 della legge sulle pensioni della sicurezza sociale del 1975 (Social Security Pensions Act 1975).
b) Irlanda del Nord
La sezione 15 della legge sulla sicurezza sociale (Irlanda del Nord) del 1975 [Social Security (Northern Ireland) Act 1975].
Gli articoli 16, 17 e 18 del regolamento sulle pensioni della sicurezza sociale (Irlanda del Nord) del 1975 [Social Security Pensions (Northern Ireland) Order 1975]».
L'allegato VI è così modificato e completato:
«A. BELGIO
...(invariato).
B. DANIMARCA
...(invariato).
C. GERMANIA
...(invariato).
D. SPAGNA
1. La condizione di esercitare un'attività subordinata o autonoma oppure di essere stato assicurato precedentemente a titolo obbligatorio contro lo stesso rischio nell'ambito di un regime organizzato a beneficio dei lavoratori subordinati o autonomi dello stesso stato membro, prevista all'articolo 1, lettera a), punto iv) del regolamento, non è applicabile alle persone che, conformemente al regio decreto n. 2805/1979, del 7 dicembre 1979, sono affiliate a titolo volontario al regime generale di sicurezza sociale in qualità di funzionario o impiegato di un'organizzazione internazionale intergovernativa.
2. Il regio decreto n. 2805/1979, del 7 dicembre 1979, è applicabile ai cittadini degli stati membri nonché ai rifugiati ed agli apolidi:
a) se risiedono sul territorio spagnolo, oppure
b) se risiedono sul territorio di un altro stato membro e se precedentemente, in qualunque momento, sono stati obbligatoriamente affiliati al regime spagnolo di sicurezza sociale, oppure
c) se risiedono sul territorio di uno stato terzo, se hanno versato contributi per almeno 1 800 giorni al regime spagnolo di sicurezza sociale e se non sono obbligatoriamente o volontariamente assicurati in virtù della legislazione di un altro stato membro.
E. FRANCIA
...(invariato).
F. GRECIA
...(invariato).
G. IRLANDA
...(invariato).
H. ITALIA
...(invariato).
I. LUSSEMBURGO
...(invariato).
J. PAESI BASSI
...(invariato).
K. PORTOGALLO
1. Le prestazioni non contributive istituite dal decreto legge n. 160/80, del 27 maggio 1980, e dal decreto legge n. 464/80, del 13 ottobre 1980, sono concesse, alle condizioni previste per i cittadini portoghesi, ai cittadini degli altri stati membri di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, che risiedono in Portogallo.
2. La stessa norma è applicabile ai rifugiati ed agli apolidi.
L. REGNO UNITO
...(invariato)».
Il testo dell'allegato VII è sostituito dal testo seguente:
«ALLEGATO VII
[Applicazione dell'articolo 14 quater, paragrafo 1, lettera b)]
Casi in cui una persona è soggetta simultaneamente alla legislazione di due stati membri
1. Esercizio di un'attività autonoma in Belgio e di un'attività subordinata in un altro stato membro ad eccezione del Lussemburgo. Per quanto riguarda il Lussemburgo, è applicabile lo scambio di lettere del 10 e 12 luglio 1968 tra il Belgio e il Lussemburgo.
2. Esercizio di un'attività autonoma in Danimarca e di un'attività subordinata in un altro stato membro da parte di una persona residente in Danimarca.
3. Per i regimi agricoli di assicurazione contro gli infortuni e di assicurazione vecchiaia: esercizio di un'attività agricola autonoma in Germania e di un'attività subordinata in un altro stato membro.
4. Esercizio di un'attività autonoma in Spagna e di un'attività subordinata in un altro stato membro da parte di una persona residente in Spagna.
5. Esercizio di un'attività autonoma in Francia e di un'attività subordinata in un altro stato membro, ad eccezione del Lussemburgo.
6. Esercizio di un'attività autonoma nel settore agricolo in Francia e di un'attività subordinata nel Lussemburgo.
7. Esercizio di un'attività autonoma in Grecia e di un'attività subordinata in un altro stato membro.
8. Esercizio di un'attività autonoma in Italia e di un'attività subordinata in un altro stato membro.
9. Esercizio di un'attività autonoma in Portogallo e di un'attività subordinata in un altro stato membro».
2. Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, modificato e aggiornato dal regolamento (CEE) n. 2001/83 del Consiglio, del 2 giugno 1983 (GU n. L 230 del 22.8.1983, pag. 6)
All'articolo 15, paragrafo 3 è aggiunto:
«c) Se l'interessato è un lavoratore subordinato ed è stato soggetto al regime della settimana di sette giorni:
i) un giorno equivale a sei ore e viceversa;
ii) sette giorni equivalgono a una settimana e viceversa;
iii) trenta giorni equivalgono ad un mese e viceversa;
iv) tre mesi o tredeci settimane o novanta giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;
v) per la conversione di settimane in mesi e viceversa, le settimane e i mesi sono convertiti in giorni;
vi) l'applicazione delle norme suddette non può comportare l'assunzione, per l'insieme dei periodi di assicurazione compiuti nel corso di un anno civile, di un totale superiore a trecentosessanta giorni o cinquantadue settimane o dodici mesi o quattro trimestri.
Se i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno stato membro sono espressi in mesi, i giorni che corrispondono a una frazione di mese, conformemente alle regole di conversione indicate nel presente paragrafo, sono considerati come un mese intero».
Il testo dell'articolo 85, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
«1. Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 72 del regolamento, l'interessato è tenuto a presentare all'istituzione competente un attestato in cui siano indicati i periodi di assicurazione o di attività subordinata o autonoma compiuti sotto la legislazione alla quale è stato anteriormente soggetto da ultimo».
Il testo dell'articolo 85, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
«3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia se è necessario tener conto di periodi di assicurazione o di attività subordinata o autonoma compiuti anteriormente sotto la legislazione di ogni altro stato membro per soddisfare alle condizioni richieste dalla legislazione dello stato competente».
Il testo dell'articolo 120, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
«1. I diritti di cui all'articolo 94, paragrafo 9 del regolamento sono quelli di cui beneficiavano i lavoratori subordinati per i familiari che danno diritto a prestazioni familiari, ai tassi e nei limiti applicabili il giorno precedente il 1º ottobre 1972 o il giorno precedente l'applicazione del regolamento sul territorio dello stato membro interessato, ai sensi dell'articolo 41 o dell'allegato D del regolamento n. 3, ovvero dell'articolo 20 o dell'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 36/63/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1963, relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori frontalieri (1), ovvero di convenzioni vigenti tra gli stati membri interessati.
(1) GU n. 62 del 20.4.1963, pag. 1314/63».
Il testo dell'allegato 1 è sostituito dal testo seguente:
«ALLEGATO 1
AUTORITÀ COMPETENTI
(Articolo 1, comma 1, del regolamento, articolo 4, paragrafo 1 e l'articolo 122 del regolamento di applicazione)
A. BELGIO:
Ministre de la prévoyance sociale/Minister van Sociale Voorzorg (Ministro della previdenza sociale), Bruxelles
Ministre des classes moyennes/Minister van Middenstand (Ministro delle classi medie), Bruxelles.
B. DANIMARCA:
1. Socialministeren (Ministro degli affari sociali), Koebenhavn.
2. Arbejdsministeren (Ministro del lavoro), Koebenhavn.
3. Indenrigsministeren (Ministro degli interni), Koebenhavn.
4. Ministeren for Groenland (Ministro per la Groenlandia), Koebenhavn.
C. GERMANIA:
Bundesminister fuer Arbeit und Sozialordnung (Ministro federale del lavoro e degli affari sociali), Bonn.
D. SPAGNA:
Ministro de Trabajo y Seguridad Social (Ministro del lavoro e della sicurezza sociale), Madrid.
E. FRANCIA:
1. Ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale (Ministro delle questioni sociali e della solidarietà nazionale), Parigi.
2. Ministre de l'agriculture (Ministro dell'agricoltura), Parigi.
F. GRECIA:
1. Õðïõñãueò Êïéíùíéêþí Õðçñaaóéþí, ÁèÞíá (Ministro dei servizi sociali), Atene.
2. Õðïõñãueò AAñãáóssáò, ÁèÞíá (Ministro del lavoro), Atene.
3. Õðïõñãueò AAìðïñéêÞò Íáõôéëssáò, ÐaaéñáéUEò (Ministro della marina mercantile), Il Pireo.
G. IRLANDA:
1. Minister for Social Welfare (Ministro della previdenza della sanità), Dublino.
2. Minister for Health (Ministro della sanità), Dublino.
H. ITALIA:
- per le pensioni:
1. in generale: Ministro del lavoro e della previdenza sociale, Roma.
2. per i notai: Ministro di grazia e giustizia, Roma.
3. per i dipendenti dell'amministrazione doganale: Ministro delle finanze, Roma.
- per le prestazioni in natura:
Ministro della sanità, Roma.
I. LUSSEMBURGO:
1. Ministre du travail et de la sécurité sociale (Ministro del lavoro e della sicurezza sociale), Luxembourg.
2. Ministre de la famille (Ministro della famiglia), Luxembourg.
J. PAESI BASSI:
1. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministro degli affari sociali e dell'occupazione), Den Haag.
2. Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Ministro del benessere, della sanità e della cultura), Rijswijk.
K. PORTOGALLO:
1. Ministro do Trabalho e Segurança Social (Ministro del lavoro e della sicurezza sociale), Lisboa.
2. Ministro da Saúde (Ministro della sanità), Lisboa.
3. Secrétario Regional dos Assuntos Sociais da Região Autónoma da Madeira (Segretario regionale degli affari sociali della regione autonoma di Madera), Funchal.
4. Secretário Regional dos Assuntos Sociais da Região Autónoma dos Açores (Segretario regionale degli affari sociali della regione autonoma delle Azzorre), Angra do Heroísmo.
L. REGNO UNITO:
1. Secretary of State for Social Services (Ministro per i servizi sociali), London.
2. Secretary of State for Scotland (Ministro per la Scozia), Edinburgh.
3. Secretary of State for Wales (Ministro per il Galles), Cardiff.
4. Department of Health and Social Services for Northern Ireland (Ministro della sanità e dei servizi sociali per l'Irlanda del Nord), Belfast.
5. Director of the Department of Labour and Social Security (Direttore del Ministero del lavoro e della sicurezza sociale), Gilbraltar.
6. Director of the Medical and Public Health Department (Direttore del Ministero della sanità), Gilbraltar».
L'allegato 2 è così completato:
a) nella rubrica C. GERMANIA, punto 2, lettera a), i):
- il testo del secondo trattino è sostituito dal testo seguente:
«- se l'interessato risiede in Belgio o in Spagna o, essendo cittadino belga o spagnolo, risiede nel territorio di uno stato non membro:
Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Ufficio regionale di assicurazione della provincia renana), Duesseldorf»;
- è aggiunto:
«- se l'interessado risiede in Portogallo o, essendo cittadino portoghese, risiede nel territorio di uno stato non membro:
Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Ufficio regionale di assicurazione della Bassa Franconia), Wuerzburg»;
b) nella rubrica C. GERMANIA, punto 2, lettera b), i):
- il testo del secondo trattino è sostituito dal testo seguente:
«- se l'ultimo contributo ai sensi della legislazione di un altro stato membro è stato versato ad una istituzione di assicurazione pensione belga o spagnola:
Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Ufficio regionale di assicurazione della provincia renana), Duesseldorf»;
- è aggiunto:
«- se l'ultimo contributo ai sensi della legislazione di un altro stato membro è stato versato ad una istituzione di assicurazione pensione portoghese:
Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Ufficio regionale di assicurazione della Bassa Franconia), Wuerzburg»;
c) dopo la rubrica C. GERMANIA è inserito:
«D. SPAGNA
1. Tutti i regimi, escluso il regime dei marittimi:
a) per tutti i rischi, esclusa la disoccupazione:
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (Direzioni provinciali dell'istituto nazionale di sicurezza sociale);
b) per la disoccupazione:
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Empleo (Direzioni provinciali dell'istituto nazionale dell'impiego).
2. Regimi dei marittimi:
Instituto Social de la Marina (Istituto sociale della marina), Madrid»;
d) le rubriche «D. FRANCIA», «E. GRECIA», «F. IRLANDA», «G. ITALIA», «H. LUSSEMBURGO» e «I. PAESI BASSI» diventano rispettivamente le rubriche «E. FRANCIA», «F. GRECIA», «G. IRLANDA», «H. ITALIA», «I. LUSSEMBURGO» e «J. PAESI BASSI»;
e) dopo la rubrica J. PAESI BASSI è inserito:
«K. PORTOGALLO
I. Continente
1. Malattia, maternità e prestazioni familiari:
Centro Regional de Segurança Social (Centro regionale di sicurezza sociale) cui l'interessato è affiliato.
2. Invalidità, vecchiaia e morte:
Centro Nacional de Pensões (Centro nazionale di pensioni), Lisboa e Centro Regional de Segurança Social (Centro regionale di sicurezza sociale) cui l'interessato è affiliato.
3. Infortuni sul lavoro e malattie professionali:
Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais (Cassa nazionale di assicurazioni di malattie professionali), Lisboa.
4. Disoccupazione:
a) Ricezione della domanda e controllo delle condizioni relative alla disoccupazione (per esempio conferma dei periodi di impiego, classificazione della disoccupazione, controllo della situazione):
Centro de Emprego (Centro dell'impiego) del luogo di residenza dell'interessato.
b) Concessione e pagamento delle indennità di disoccupazione (per esempio verifica delle condizioni per il diritto alle indennità, determinazione dell'importo e della durata, controllo della situazione per il mantenimento, la sospensione o la cessazione del pagamento):
Centro Regional de Segurança Social (Centro regionale di sicurezza sociale) cui l'interessato è affiliato.
5. Prestazioni del regime di sicurezza sociale non contributivo:
Centro Regional de Segurança Social (Centro regionale di sicurezza sociale) del luogo di residenza dell'interessato.
II. Regione autonoma di Madera
1. Malattia, maternità e prestazioni familiari:
Direcção Regional de Segurança Social (Direzione regionale di sicurezza sociale), Funchal.
2. a) Invalidità, vecchiaia e morte:
Direcção Regional de Segurança Social (Direzione regionale di sicurezza sociale), Funchal.
b) Invalidità, vecchiaia e morte del regime speciale di sicurezza sociale dei lavoratori agricoli:
Direcção Regional de Segurança Social (Direzione regionale di sicurezza sociale), Funchal.
3. Infortuni sul lavoro e malattie professionali:
Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais (Cassa nazionale di assicurazioni di malattie professionali), Lisboa.
4. Disoccupazione:
a) Ricezione della domanda e controllo delle condizioni relative alla disoccupazione (per esempio conferma dei periodi di impiego, classificazione della disoccupazione, controllo della situazione):
Direcção Regional de Emprego (Direzione regionale dell'impiego), Funchal.
b) Concessione e pagamento delle indennità di disoccupazione (per esempio verifica delle condizioni per il diritto alle indennità, determinazione dell'importo e della durata, controllo della situazione per il mantenimento, la sospensione o la cessazione del pagamento):
Direcção Regional de Segurança Social (Direzione regionale di sicurezza sociale), Funchal.
5. Prestazioni del regime di sicurezza sociale non contributivo:
Direcção Regional de Segurança Social (Direzione regionale di sicurezza sociale), Funchal.
III. Regione autonoma delle Azzorre
1. Malattia, maternità e prestazioni familiari:
Direcção Regional de Segurança Social (Direzione regionale di sicurezza sociale), Angra do Heroísmo.
2. a) Invalidità, vecchiaia e morte:
Direcção Regional de Segurança Social (Direzione regionale di sicurezza sociale), Angra do Heroísmo.
b) Invalidità, vecchiaia e morte del regime speciale di sicurezza sociale dei lavoratori agricoli:
Direcção Regional de Segurança Social (Direzione regionale di sicurezza sociale), Angra do Heroísmo.
3. Infortuni sul lavoro e malattie professionali:
Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais (Cassa nazionale di assicurazioni di malattie professionali), Lisboa.
4. Disoccupazione:
a) Ricezione della domanda e controllo delle condizioni relative alla disoccupazione (per esempio conferma dei periodi di impiego, classificazione della disoccupazione, controllo della situazione):
Centro de Emprego (Centro dell'impiego) del luogo di residenza dell'interessato.
b) Concessione e pagamento delle indennità di disoccupazione (per esempio verifica delle condizioni per il diritto alle indennità, determinazione dell'importo e della durata, controllo della situazione per il mantenimento, la sospensione o la cessazione del pagamento):
Centro de Prestações Pecuniárias de Segurança Social (Centro di prestazioni pecuniarie della sicurezza sociale) cui l'interessato è affiliato.
5. Prestazioni del regime di sicurezza sociale non contributivo:
Direcção Regional de Segurança Social (Direzione regionale di sicurezza sociale), Angra do Heroísmo».
f) La rubrica «J. REGNO UNITO» diventa «L. REGNO UNITO».
L'allegato 3 è così completato:
a) nella rubrica C. GERMANIA, punto 3, lettera a):
- il testo del punto i) è sostituito dal testo seguente:
«i) rapporti con il Belgio e la Spagna:
Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Ufficio regionale di assicurazione della provincia renana), Duesseldorf»;
- è aggiunto:
«ix) rapporti con il Portogallo:
Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Ufficio regionale di assicurazione della Bassa Franconia), Wuerzburg».
b) Dopo la rubrica C. GERMANIA è inserito:
«D. SPAGNA
1. Prestazioni in natura:
a) Tutti i regimi, escluso il regime dei marittimi:
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud (Direzioni provinciali dell'istituto nazionale della sanità).
b) Regime dei marittimi:
Instituto Social de la Marina (Istituto sociale della marina), Madrid.
2. Prestazioni in denaro:
a) Tutti i regimi, escluso il regime dei marittimi, e tutti i rischi, esclusa la disoccupazione:
Direcciones provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (Direzioni provinciali dell'istituto nazionale di sicurezza sociale).
b) Regime dei marittimi, per tutti i rischi:
Instituto social de la Marina (Istituto sociale della marina), Madrid.
c) Disoccupazione, salvo per i marittimi:
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Empleo (Direzioni provinciali dell'Istituto nazionale dell'impiego)».
c) Le rubriche «D. FRANCIA», «E. GRECIA», «F. IRLANDA», «G. ITALIA», «H. LUSSEMBURGO» e «I. PAESI BASSI» diventano rispettivamente le rubriche «E. FRANCIA», «F. GRECIA», «G. IRLANDA», «H. ITALIA», «I. LUSSEMBURGO» e «J. PAESI BASSI»;
d) Dopo la rubrica «J. PAESI BASSI» è inserito:
«K. PORTOGALLO
I. Continente
1. Malattia, maternità e prestazioni familiari (quanto alle prestazioni in natura di malattia e maternità, vedi anche l'allegato 10):
Centro Regional de Segurança Social (Centro regionale di sicurezza sociale) del luogo di residenza o di dimora dell'interessato.
2. Invalidità, vecchiaia e morte:
Centro Nacional de Pensões (Centro nazionale di pensioni), Lisboa, Centro Regional de Segurança Social (Centro regionale di sicurezza sociale) del luogo di residenza o di dimora dell'interessato.
3. Infortuni sul lavoro e malattie professionali:
Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais (Cassa nazionale di assicurazioni di malattie professionali), Lisboa.
4. Disoccupazione:
a) Ricezione della domanda e controllo delle condizioni relative alla disoccupazione per esempio conferma dei periodi di impiego, classificazione della disoccupazione, controllo della situazione):
Centro de Emprego (Centro dell'impiego) del luogo di residenza dell'interessato.
b) Concessione e pagamento delle indennità di disoccupazione per esempio verifica delle condizioni per il diritto alle indennità, determinazione dell'importo e della durata, controllo della situazione per il mantenimento, la sospensione o la cessazione del pagamento):
Centro Regional de Segurança Social (Centro regionale di sicurezza sociale) del luogo di residenza dell'interessato.
5. Prestazioni del regime di sicurezza sociale non contributivo:
Centro Regional de Segurança Social (Centro regionale di sicurezza sociale) del luogo di residenza dell'interessato.
II. Regione autonoma di Madera
1. Malattia, maternità e prestazioni familiari (quanto alle prestazioni in natura di malattia e maternità, vedi anche l'allegato 10):
Direcção Regional de Segurança Social (Direzione regionale di sicurezza sociale), Funchal.
2. a) Invalidità, vecchiaia e morte:
Direcção Regional de Segurança Social (Direzione regionale di sicurezza sociale), Funchal.
b) Invalidità, vecchiaia e morte del regime speciale di sicurezza sociale dei lavoratori agricoli:
Direcção Regional de Segurança Social (Direzione regionale di sicurezza sociale), Funchal.
3. Infortuni sul lavoro e malattie professionali:
Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais (Cassa nazionale di assicurazioni di malattie professionali), Lisboa.
4. Disoccupazione:
a) Ricezione della domanda e controllo delle condizioni relative alla disoccupazione (per esempio conferma dei periodi di impiego, classificazione della disoccupazione, controllo della situazione):
Direcção Regional de Emprego (Direzione regionale dell'impiego), Funchal.
b) Concessione e pagamento delle indennità di disoccupazione (per esempio verifica delle condizioni per il diritto alle indennità, determinazione dell'importo e della durata, controllo della situazione per il mantenimento, la sospensione o la cessazione del pagamento):
Direcção Regional de Segurança Social (Direzione regionale di sicurezza sociale), Funchal.
5. Prestazioni del regime di sicurezza sociale non contributivo:
Direcção Regional de Segurança Social (Direzione regionale di sicurezza sociale), Funchal.
III. Regione autonoma delle Azzorre
1. Malattia, maternità e prestazioni familiari (quanto alle prestazioni in natura di malattia e maternità, vedi anche l'allegato 10):
Direcção Regional de Segurança Social (Direzione regionale di sicurezza sociale), Angra do Heroísmo.
2. a) Invalidità, vecchiaia e morte:
Direcção Regional de Segurança Social (Direzione regionale di sicurezza sociale), Angra do Heroísmo.
b) Invalidità, vecchiaia e morte del regime speciale di sicurezza sociale dei lavoratori agricoli:
Direcção Regional de Segurança Social (Direzione regionale di sicurezza sociale), Angra do Heroísmo.
3. Infortuni sul lavoro e malattie professionali:
Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais (Cassa nazionale di assicurazioni di malattie professionali), Lisboa.
4. Disoccupazione:
a) Ricezione delle domande e controllo delle condizioni relative alla disoccupazione (per esempio conferma dei periodi di impiego, classificazione della disoccupazione, controllo della situazione):
Centro de Emprego (Centro dell'impiego) del luogo di residenza dell'interessato.
b) Concessione e pagamento delle indennità di disoccupazione (per esempio verifica delle condizioni per il diritto alle indennità, determinazione dell'importo e della durata, controllo della situazione per il mantenimento, la sospensione o la cessazione del pagamento):
Centro de Prestações Pecuniárias de Segurança Social (Centro di prestazioni pecuniarie di sicurezza sociale) del luogo di residenza dell'interessato.
5. Prestazioni del regime di sicurezza sociale non contributivo:
Direcção Regional de Segurança Social (Direzione regionale di sicurezza sociale), Angra do Heroísmo».
e) La rubrica «J. REGNO UNITO» diventa «L. REGNO UNITO».
L'allegato 4 è così completato:
a) nella rubrica C. GERMANIA, punto 3, lettera b):
- il testo del punto i) è sostituito dal testo seguente:
«i) rapporti con il Belgio e la Spagna:
Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Ufficio regionale di assicurazione della provincia renana), Duesseldorf»;
- è aggiunto:
«ix) rapporti con il Portogallo:
Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Ufficio regionale di assicurazione della Bassa Franconia), Wuerzburg».
b) Dopo la rubrica C. GERMANIA è inserito:
«D. SPAGNA
Instituto Nacional de la Seguridad Social (Istituto nazionale di sicurezza sociale),
c) Le rubriche «D. FRANCIA», «E. GRECIA», «F. IRLANDA», «G. ITALIA», «H. LUSSEMBURGO» e «I. PAESI BASSI» diventano rispettivamente «E. FRANCIA», «F. GRECIA», «G. IRLANDA», «H. ITALIA», «I. LUSSEMBURGO» e «J. PAESI BASSI».
d) Dopo la rubrica J. PAESI BASSI, è inserito:
«K. PORTOGALLO
Relativamente a tutte le legislazioni, tutti i regimi e tutti i rami di sicurezza sociale, di cui all'articolo 4 del regolamento:
Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social (Dipartimento delle relazioni internazionali e convenzioni di sicurezza sociale), Lisboa».
e) La rubrica «J. REGNO UNITO» diventa «L. REGNO UNITO»;
L'allegato 5 è così modificato e completato:
«1. BELGIO - DANIMARCA
...(invariato).
2. BELGIO - GERMANIA
...(invariato).
3. BELGIO - SPAGNA
...(invariato).
4. BELGIO - FRANCIA
...(invariato).
5. BELGIO - GRECIA
...(invariato).
6. BELGIO - IRLANDA
...(invariato).
7. BELGIO - ITALIA
...(invariato).
8. BELGIO - LUSSEMBURGO
...(invariato).
9. BELGIO - PAESI BASSI
...(invariato).
10. BELGIO - PORTOGALLO
...(invariato).
11. BELGIO - REGNO UNITO
...(invariato).
12. DANIMARCA - GERMANIA
...(invariato).
13. DANIMARCA - SPAGNA
Senza oggetto.
14. DANIMARCA - FRANCIA
...(invariato).
15. DANIMARCA - GRECIA
...(invariato).
16. DANIMARCA - IRLANDA
...(invariato).
17. DANIMARCA - ITALIA
...(invariato).
18. DANIMARCA - LUSSEMBURGO
...(invariato).
19. DANIMARCA - PAESI BASSI
...(invariato).
20. DANIMARCA - PORTOGALLO
Senza oggetto.
21. DANIMARCA - REGNO UNITO
...(invariato).
22. GERMANIA - SPAGNA
Nulla.
23. GERMANIA - FRANCIA
...(invariato).
24. GERMANIA - GRECIA
...(invariato).
25. GERMANIA - IRLANDA
...(invariato).
26. GERMANIA - ITALIA
...(invariato).
27. GERMANIA - LUSSEMBURGO
...(invariato).
28. GERMANIA - PAESI BASSI
...(invariato).
29. GERMANIA - PORTOGALLO
Nulla.
30. GERMANIA - REGNO UNITO
...(invariato).
31. SPAGNA - FRANCIA
Nulla.
32. SPAGNA - GRECIA
Senza oggetto.
33. SPAGNA - IRLANDA
Senza oggetto.
34. SPAGNA - ITALIA
Nulla.
35. SPAGNA - LUSSEMBURGO
Nulla.
36. SPAGNA - PAESI BASSI
Nulla.
37. SPAGNA - PORTOGALLO
Gli articoli 42, 43 e 44 dell'accordo amministrativo del 22 maggio 1970.
38. SPAGNA - REGNO UNITO
Nulla.
39. FRANCIA - GRECIA
...(invariato).
40. FRANCIA - IRLANDA
...(invariato).
41. FRANCIA - ITALIA
...(invariato).
42. FRANCIA - LUSSEMBURGO
...(invariato).
43. FRANCIA - PAESI BASSI
...(invariato).
44. FRANCIA - PORTOGALLO
Nulla.
45. FRANCIA - REGNO UNITO
...(invariato).
46. GRECIA - IRLANDA
...(invariato).
47. GRECIA - ITALIA
...(invariato).
48. GRECIA - LUSSEMBURGO
...(invariato).
49. GRECIA - PAESI BASSI
...(invariato).
50. GRECIA - PORTOGALLO
Senza oggetto.
51. GRECIA - REGNO UNITO
...(invariato).
52. IRLANDA - ITALIA
...(invariato).
53. IRLANDA - LUSSEMBURGO
...(invariato).
54. IRLANDA - PAESI BASSI
...(invariato).
55. IRLANDA - PORTOGALLO
Senza oggetto.
56. IRLANDA - REGNO UNITO
...(invariato).
57. ITALIA - LUSSEMBURGO
...(invariato).
58. ITALIA - PAESI BASSI
...(invariato).
59. ITALIA - PORTOGALLO
Senza oggetto.
60. ITALIA - REGNO UNITO
...(invariato).
61. LUSSEMBURGO - PAESI BASSI
...(invariato).
62. LUSSEMBURGO - PORTOGALLO
Nulla.
63. LUSSEMBURGO - REGNO UNITO
...(invariato).
64. PAESI BASSI - PORTOGALLO
Gli articoli 33 e 34 dell'accordo amministrativo del 9 maggio 1980.
65. PAESI BASSI - REGNO UNITO
...(invariato).
66. PORTOGALLO - REGNO UNITO
Gli articoli 3 e 4 dell'allegato dell'accordo amministrativo del 31 dicembre 1981 per l'applicazione del protocollo relativo al trattamento medico del 15 novembre 1978».
Il testo dell'allegato 6 è sostituito dal testo seguente:
«ALLEGATO 6
PROCEDURA DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI
[Articolo 4, paragrafo 6, articolo 53, paragrafo 1, e articolo 122 del regolamento di applicazione]
Osservazione generale
I pagamenti degli arretrati e gli altri versamenti unici sono effettuati, in linea di massima, tramite gli organismi di collegamento. I pagamenti correnti e vari sono effettuati secondo le procedure indicate nel presente allegato.
A. BELGIO
Pagamento diretto.
B. DANIMARCA
Pagamento diretto.
C. GERMANIA
1. Assicurazione pensione degli operai (invalidità, vecchiaia, morte):
a) rapporti con il Belgio, la Danimarca, la Spagna, la Francia, la Grecia, l'Irlanda, il Lussemburgo, il Portogallo ed il Regno Unito:
pagamento diretto;
b) rapporti con l'Italia:
pagamento tramite gli organismi di collegamento (applicazione congiunta degli articoli da 53 a 58 del regolamento di applicazione e delle disposizioni di cui all'allegato 5), sempreché il beneficiario non richieda il pagamento diretto delle prestazioni;
c) rapporti con i Paesi Bassi:
pagamento tramite gli organismi di collegamento (applicazione congiunta degli articoli da 53 a 58 del regolamento di applicazione e delle disposizioni di cui all'allegato 5).
2. Assicurazione pensione degli impiegati e dei lavoratori delle miniere (invalidità, vecchiaia, morte):
a) rapporti con il Belgio, la Danimarca, la Spagna, la Francia, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, il Portogallo ed il Regno Unito:
pagamento diretto,
b) rapporti con i Paesi Bassi:
pagamento tramite gli organismi di collegamento (applicazione congiunta degli articoli da 53 a 58 del regolamento di applicazione e delle disposizioni di cui all'allegato 5).
3. Assicurazione vecchiaia per i lavoratori agricoli:
pagamento diretto.
4. Assicurazione infortuni:
Rapporti con tutti gli stati membri:
pagamento tramite gli organismi di collegamento (applicazione congiunta degli articoli da 53 a 58 del regolamento di applicazione e delle disposizioni di cui all'allegato 5).
D. SPAGNA
Pagamento diretto.
E. FRANCIA
1. Tutti i regimi, escluso quello dei marittimi:
pagamento diretto.
2. Regime dei marittimi:
pagamento tramite il contabile assegnatario nello stato membro in cui risiede il beneficiario.
F. GRECIA
Assicurazione pensione dei lavoratori subordinati (invalidità, vecchiaia, morte):
a)rapporti con la Francia:
pagamento tramite gli organismi di collegamento,
b) rapporti con il Belgio, la Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Spagna, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo e il Regno Unito:
pagamento diretto.
G. IRLANDA
Pagamento diretto.
H. ITALIA
a) LAVORATORI SUBORDINATI
1. Pensioni d'invalidità, di vecchiaia e ai superstiti:
a) rapporti con il Belgio, la Danimarca, la Spagna, la Francia (escluse le casse francesi per minatori), la Grecia, l'Irlanda, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo ed il Regno Unito:
pagamento diretto,
b) rapporti con la Germania e le casse francesi per minatori:
pagamento tramite gli organismi di collegamento.
2. Rendite per infortuni sul lavoro e malattie professionali:
pagamento diretto.
b) LAVORATORI AUTONOMI:
pagamento diretto.
I. LUSSEMBURGO
Pagamento diretto.
J. PAESI BASSI
1. Rapporti con il Belgio, la Danimarca, la Spagna, la Francia, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, il Portogallo ed il Regno Unito:
pagamento diretto.
2. Rapporti con la Germania:
pagamento tramite gli organismi di collegamento (applicazione delle disposizioni di cui all'allegato 5).
K. PORTOGALLO
Pagamento diretto.
L. REGNO UNITO
Pagamento diretto».
Il testo dell'allegato 7 è sostituito dal testo seguente:
«ALLEGATO 7
BANCHE
(Articolo 4, paragrafo 7, articolo 55, paragrafo 3, e articolo 122 del regolamento di applicazione)
A. BELGIO:
Nessuna.
B. DANIMARCA:
Danmarks Nationalbank (Banca nazionale di Danimarca), Koebenhavn.
C. GERMANIA:
Deutsche Bundesbank (Banca federale tedesca), Frankfurt am Main.
D. SPAGNA:
Banco Exterior de España (Banca esterna di Spagna), Madrid.
E. FRANCIA:
Banque de France (Banca di Francia), Paris.
F. GRECIA:
ÔñUEðaaaeá ôçò AAëëUEaeáò, ÁèÞíá(Banca di Grecia), Atene.
G. IRLANDA:
Central Bank of Ireland (Banca centrale d'Irlanda), Dublin.
H. ITALIA:
Banca nazionale del lavoro, Roma.
I. LUSSEMBURGO:
Caisse d'Epargne (Cassa di risparmio), Luxembourg.
J. PAESI BASSI:
Nessuna.
K. PORTOGALLO:
Banco de Portugal (Banca del Portogallo), Lisboa.
L. REGNO UNITO:
Gran Bretagna: Bank of England (Banca d'Inghilterra), London.
Irlanda del Nord: Northern Bank Limited (Banca del North Ldt), Belfast.
Gibilterra: Barclays Bank (Banca Barclays), Gibraltar».
Il testo dell'allegato 8 è sostituito dal testo seguente:
«ALLEGAT 8
CONCESSIONE DELLE PRESTAZIONI FAMILIARI
[Articolo 4, paragrafo 8, articolo 10 bis, paragrafo 1 lettera d), e articolo 122 del regolamento di applicazione]
L'articolo 10 bis, paragrafo 1, lettera d), del regolamento d'applicazione è applicabile:
1. Subordinati e autonomi:
a) con un periodo di riferimento della durata di un mese civile nei rapporti:
- tra la Germania e la Spagna,
- tra la Germania e la Francia,
- tra la Germania e la Grecia,
- tra la Germania e l'Irlanda,
- tra la Germania e il Lussemburgo,
- tra la Germania e il Portogallo,
- tra la Germania e il Regno Unito,
- tra la Francia e il Lussemburgo,
- tra il Portogallo e la Francia,
- tra il Portogallo e l'Irlanda,
- tra il Portogallo e il Lussemburgo,
- tra il Portogallo e il Regno Unito.
b) con un periodo di riferimento della durata di un trimestre civile nei rapporti:
- tra la Danimarca e la Germania,
- tra i Paesi Bassi e la Germania, la Danimarca, la Francia, il Lussemburgo e il Portogallo.
2. Autonomi:
con un periodo di riferimento della durata di un trimestre civile nei rapporti:
- tra il Belgio e i Paesi Bassi».
L'allegato 9 è così modificato e completato:
«A. BELGIO
...(invariato).
B. DANIMARCA
...(invariato).
C. GERMANIA
...(invariato).
D. SPAGNA
Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione il regime generale della sicurezza sociale.
E. FRANCIA
...(invariato).
F. GRECIA
...(invariato).
G. IRLANDA
...(invariato).
H. ITALIA
...(invariato).
I. LUSSEMBURGO
...(invariato).
J. PAESI BASSI
...(invariato).
K. PORTOGALLO
Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse dai servizi sanitari ufficiali.
L. REGNO UNITO
...(invariato)».
L'allegato 10 è così modificato e completato:
«A. BELGIO
...(invariato).
B. DANIMARCA
...(invariato).
C. GERMANIA
...(invariato).
D. SPAGNA
1. Per l'applicazione degli articoli 6, paragrafo 1, 13, paragrafi 2 e 3, 14, paragrafi 1, 2 e 3, 102, paragrafo 2, 110 e 113, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:
Instituto Nacional de la Seguridad Social (Istituto nazionale della sicurezza sociale), Madrid.
2. Per l'applicazione degli articoli 11, paragrafo 1, 11 bis e 12 bis, 38, paragrafo 1, 70, paragrafo 1, 80, paragrafo 2, 81, 82, paragrafo 2, 85, paragrafo 2 e 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:
a) tutti i regimi, escluso il regime dei marittimi:
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (Direzioni provinciali dell'istituto nazionale di sicurezza sociale).
b) regime dei marittimi:
Instituto Social de la Marina (Istituto sociale della marina), Madrid.
E. FRANCIA
...(invariato).
F. GRECIA
...(invariato).
G. IRLANDA
...(invariato).
H. ITALIA
...(invariato).
I. LUSSEMBURGO
...(invariato).
J. PAESI BASSI
...(invariato).
K. PORTOGALLO
I. Continente
1. Per l'applicazione dell'articolo 17 del regolamento:
Departamento de Relações Internacionais e Convenções Segurança Social (Dipartimento delle relazioni internazionali e convenzioni della sicurezza sociale), Lisboa.
2. Per l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1 e dell'articolo 11 bis del regolamento di applicazione:
Centro Regional de Segurança social (Centro regionale di sicurezza sociale) cui il lavoratore comandato è affiliato.
3. Per l'applicazione dell'articolo 12 bis del regolamento di applicazione:
Centro Regional de Segurança social (Centro regionale di sicurezza sociale) del luogo di residenza o di affiliazione del lavoratore, secondo i casi.
4. Per l'applicazione dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3 del regolamento di applicazione:
Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social (Dipartimento delle relazioni internazionali e convenzioni della sicurezza sociale), Lisboa.
5. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento di applicazione:
Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social (Dipartimento delle relazioni internazionali e convenzioni della sicurezza sociale), Lisboa.
6. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafi 3 del regolamento di applicazione:
Centro Regional de Segurança Social (Centro regionale di sicurezza sociale), Lisboa.
7. Per l'applicazione degli articoli 28, paragrafo 1, 29, paragrafi 2 e 5, 30, paragrafi 1 e 3 e 31, paragrafo 1, seconda frase del regolamento di applicazione (per quanto concerne il rilascio degli attestati):
Centro Nacional de Pensões (Centro nazionale di pensioni), Lisboa.
8. Per l'applicazione degli articoli 25, paragrafo 2, 38, paragrafo 1, 70, paragrafo 1, 82, paragrafo 2 e 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:
Autorità amministrativa del luogo di residenza dei familiari.
9. Per l'applicazione degli articoli 17, paragrafi 6 e 7, 18, paragrafi 3, 4 e 6, 20, 21, paragrafo 1, 22, 31, paragrafo 1, prima frase e 34, paragrafi 1 e 2, primo comma del regolamento di applicazione (quale istituzione del luogo di residenza o istituzione del luogo di dimora, secondo i casi):
Administração Regional de Saúde (Amministrazione sanitaria regionale) del luogo di residenza o di dimora dell'interessato.
10. Per l'applicazione degli articoli 80, paragrafo 2, 81 e 85, paragrafo 2 del regolamento d'applicazione:
Centro Regional de Segurança Social (Centro regionale di sicurezza sociale) in cui l'interessato è stato affiliato, da ultimo, in precedenza.
11. Per l'applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:
Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social (Dipartimento delle relazioni internazionali e convenzioni di sicurezza sociale), Lisboa.
II. Regione autonoma di Madera
1. Per l'applicazione dell'articolo 17 del regolamento:
Secrétario Regional dos Assuntos Sociais (Segretario regionale degli affari sociali), Funchal.
2. Per l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1 e dell'articolo 11 bis del regolamento di applicazione:
Direcção Regional de Segurança Social (Direzione regionale di sicurezza sociale), Funchal.
3. Per l'applicazione dell'articolo 12 bis del regolamento di applicazione:
Direcção Regional de Segurança Social (Direzione regionale di sicurezza sociale), Funchal.
4. Per l'applicazione dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3 del regolamento di applicazione:
Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social (Dipartimento delle relazioni internazionali e convenzioni della sicurezza sociale), Lisboa.
5. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento di applicazione:
Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social (Dipartimento delle relazioni internazionali e convenzioni della sicurezza sociale), Lisboa.
6. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento di applicazione:
Direcção Regional de Segurança Social (Direzione regionale di sicurezza sociale), Funchal.
7. Per l'applicazione degli articoli 28, paragrafo 1, 29, paragrafi 2 e 5, 30, paragrafi 1 e 3 e 31, paragrafo 1, seconda frase del regolamento di applicazione (per quanto concerne il rilascio degli attestati):
Direcção Regional de Segurança Social (Direzione regionale di sicurezza sociale), Funchal.
8. Per l'applicazione degli articoli 25, paragrafo 2, 38, paragrafo 1, 70, paragrafo 1, 82, paragrafo 2 e 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:
Autorità amministrativa del luogo di residenza dei familiari.
9. Per l'applicazione degli articoli 17, paragrafi 6 e 7, 18, paragrafi 3, 4 e 6, 20, 21, paragrafo 1, 22, 31, paragrafo 1, prima frase e 34, paragrafi 1 e 2, primo comma del regolamento di applicazione (quale istituzione del luogo di residenza o istituzione del luogo di dimora, secondo i casi):
Direcção Regional de Saúde Pública (Direzione regionale di sanità pubblica), Funchal.
10. Per l'applicazione degli articoli 80, paragrafo 2, 81 e 85, paragrafo 2 del regolamento d'applicazione:
Direcção regional de Segurança Social (Direzione regionale di sicurezza sociale), Funchal.
11. Per l'applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:
Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social (Dipartimento delle relazioni internazionali e convenzioni di sicurezza sociale), Lisboa.
III. Regione autonoma delle Azzorre
1. Per l'applicazione dell'articolo 17 del regolamento:
Direcção Regional de Segurança Social (Direzione regionale di sicurezza sociale), Angra do Heroísmo.
2. Per l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1 e dell'articolo 11 bis del regolamento di applicazione:
Direcção Regional de Segurança Social (Direzione regionale di sicurezza sociale), Angra do Heroísmo.
3. Per l'applicazione dell'articolo 12 bis del regolamento di applicazione:
Direcção Regional de Segurança Social (Direzione regionale di sicurezza sociale), Angra do Heroísmo.
4. Per l'applicazione dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3 del regolamento di applicazione:
Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social (Dipartimento delle relazioni internazionali e convenzioni della sicurezza sociale), Lisboa.
5. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento di applicazione:
Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social (Dipartimento delle relazioni internazionali e convenzioni della sicurezza sociale), Lisboa.
6. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento di applicazione:
Direcção Regional de Segurança Social (Direzione regionale di sicurezza sociale), Angra do Heroísmo.
7. Per l'applicazione degli articoli 28, paragrafo 1, 29, paragrafi 2 e 5, 30, paragrafi 1 e 3 e 31, paragrafo 1, seconda frase del regolamento di applicazione (per quanto concerne il rilascio degli attestati):
Direcção Regional de Segurança Social (Direzione regionale di sicurezza sociale), Angra do Heroísmo.
8. Per l'applicazione degli articoli 25, paragrafo 2, 38, paragrafo 1, 70, paragrafo 1, 82, paragrafo 2 e 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:
Autorità amministrativa del luogo di residenza dei familiari.
9. Per l'applicazione degli articoli 17, paragrafi 6 e 7, 18, paragrafi 3, 4 e 6, 20, 21, paragrafo 1, 22, 31, paragrafo 1, prima frase e 34, paragrafi 1 e 2, primo comma del regolamento di applicazione (quale istituzione del luogo di residenza o istituzione del luogo di dimora, secondo i casi):
Direcção Regional de Saúde Pública (Direzione regionale di sanità pubblica), Angra do Heroísmo.
10. Per l'applicazione degli articoli 80, paragrafo 2, 81 e 85, paragrafo 2 del regolamento d'applicazione:
Direcção regional de Segurança Social (Direzione regionale di sicurezza sociale), Angra do Heroísmo.
11. Per l'applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:
Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social (Dipartimento delle relazioni internazionali e convenzioni di sicurezza sociale), Lisboa.
L. REGNO UNITO
...(invariato)».
Il testo dell'allegato 11 è sostituito dal testo seguente:
«ALLEGATO 11
REGIMI DI CUI ALL'ARTICOLO 35, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO
(Articolo 4, paragrafo 11, del regolamento d'applicazione)
A. BELGIO
Regime che estende l'assicurazione relativa alle cure sanitarie (prestazioni in natura) ai lavoratori autonomi.
B. DANIMARCA
Nulla.
C. GERMANIA
Nulla.
D. SPAGNA
Nulla.
E. FRANCIA
Il regime di assicurazione malattia e maternità dei lavoratori autonomi non occupati nel settore agricolo di cui alla legge del 12 luglio 1966 modificata.
F. GRECIA
1. Cassa assicurativa degli artigiani e dei piccoli commercianti (TEBE).
2. Cassa assicurativa dei commercianti.
3. Cassa assicurativa malattia degli avvocati:
a) Cassa previdenziale di Atene,
b) Cassa previdenziale del Pireo,
c) Cassa sanità per avvocati di provincia (TYDE).
4. Assicurazione e cassa pensione del personale medico.
G. IRLANDA
Nulla.
H. Nulla.
I. LUSSEMBURGO
Nulla.
J. PAESI BASSI
Nulla.
K. PORTOGALLO
Nulla.
L. REGNO UNITO
Nulla».
3. Regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975 (GU n. L 39 del 13.2.1975, pag. 1), modificato dall'atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17).
All'articolo 4, paragrafo 1 il termine «trentatré» è sostituito dal termine «trentanove» e in ciascuna delle lettere a), b) e c) il termine «dieci» è sostituito dal termine «dodici».
4. Regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975 (GU n. L 139 del 30.5.1975, pag. 1), modificato dall'atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17).
All'articolo 6, paragrafo 1 il termine «trentatré» è sostituito dal termine «trentanove» e in ciascuna delle lettere a), b), e c) il termine «dieci» è sostituito dal termine «dodici».
5. Regolamento (CEE) n. 2950/83 del Consiglio, del 17 ottobre 1983 (GU n. L 289 del 22. 10. 1983, pag. 1).
All'articolo 3, paragrafo 1 dopo i termini «il Mezzogiorno» sono inseriti i termini «in Portogallo».
6. Regolamento (CEE) n. 815/84 del Consiglio, del 26 marzo 1984 (GU n. L 88 del 31. 3. 1984, pag.1).
All'articolo 11, paragrafo 2 il termine «quarantacinque» è sostituito dal termine «cinquantaquattro».
7. Decisione 63/688/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1963 (GU n. 190 del 30. 12. 1963, pag. 3090/63), modificata da:
- decisione 68/189/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968 (GU n. L 91 del 12. 4. 1968, pag. 26),
- atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),
- atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).
All'articolo 1 la cifra «60» è sostituita dalla cifra «72»
8. Direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968 (GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 13), modificata da:
- atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),
- atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).
Il testo della nota nell'allegato è sostituito dal testo seguente:
«(1) belgi/belga, danesi/danese, tedeschi/tedesco, greci/greco, spagnoli/spagnolo, francesi/francese, irlandesi/irlandese, italiani/italiano, lussemburghesi/lussemburghese, olandesi/olandese, portoghesi/portoghese, del Regno Unito, secondo il paese che rilascia la carta».
9. Decisione 74/325/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1974 (GU n. L 185 del 9. 7. 1974, pag. 15), modificata dall'atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).
All'articolo 4, paragrafo 1 la cifra «60» è sostituita dalla cifra «72».
10. Direttiva 77/576/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977 (GU n. l 229 del 7. 9. 1977, pag. 12), modificata da:
- atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),
- direttiva 79/640/CEE della Commissione, del 21 giugno 1979 (GU n. L 183 del 19. 7. 1979, pag. 11).
All'articolo 6, paragrafo 2, il termine «quarantacinque» è sostituito dal termine «cinquantaquattro».
L'allegato II è completato dall'indicazione dei termini corrispondenti in lingua spagnola e portoghese, cioè:
«ANEXO II/ANEXO II
SEÑALES ESPECIALES DE SEGURIDAD - SINALIZACÃO ESPECIAL DE SEGURANÇA
1. Señales de prohibición - Sinais de proibição
a) Prohibido fumar
Proibido fumar
b) Prohibido fumar o encender fuegos libres
Proibido fumar ou foguear
c) Prohibido el paso a los peatones
Passagem proibida a peões
d) Prohibido apagar con agua
Proibido apagar com água
e) Agua no potable
Água imprópria para beber
2. Señales de advertencia - Sinais de perigo
a) Materias inflamables
Substâncias inflamáveis
b) Materias explosivas
Substâncias explosivas
c) Sustancias venenosas
Substâncias tóxicas
d) Sustancias corrosivas
Substâncias corrosivas
e) Radiaciones peligrosas
Substâncias radioactivas
f) Atención a las cargas suspendidas
Cargas suspensas
g) Atención a los vehículos de mantenimiento
Carro transportador em movimento
h) Peligro eléctrico
Perigo de electrocussão
i) Peligro general
Perigros vários
j) Peligro rayos láser
Perigro, raios laser
3. Senãles de obligación - Sinais de obrigação
a) Protección obligatoria de la vista
Protecção obrigatória dos olhos
b) Protección obligatoria de la cabeza
Protecção obrigatória da cabeça
c) Proteccíon obligatoria de los oídos
Protecção obrigatória dos ouvidos
d) Protección obligatoria de las vías respiratorias
Protecção obrigãtória dos órgãos respiratorios
e) Protección obligatoria de los pies
Protecção obrigatoria dos pés
f) Protección obligatoria de las manos
Protecção obrigatória das mãos
4. Señales de emergencia - Sinais de emergência
a) Puesto de socorro
Posto de primeiros socorros
d) Salida de emergencia a la izquierda
Saída de socorro à esquerda
e) Salida de emergencia
(a colocar sobre la salida)
Saída de socorro
(a colocarpor cima da saída)».
11. Direttiva 80/1107/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1980 (GU n. L 327 del 3. 12. 1980, pag. 8).
All'articolo 10, paragrafo 2 il termine «quarantuno» è sostituito dal termine «cinquantaquattro».
12. Decisione 82/43/CEE della Commissione, del 9 dicenbre 1981 (GU n. L 20 del 28. 1. 1982, pag. 35).
All'articolo 3, paragrafo 1 il termine «venti» è sostituito dal termine «ventiquattro».
All'articolo 6, primo comma e all'articolo 11 il termine «dieci» è sostituito dal termine «dodici».
13. Decisione dei rappresentanti dei governi degli stati
membri, riunitinel Consiglio speciale dei ministri, del 9 luglio 1957 (GU n. 28 del 31. 8. 1957, pag. 487/57), modificata da:
- decisione dei rappresentanti dei governi degli stati membri, riuniti nel Consiglio speciale dei ministri, dell'11 marzo 1965 (GU n. 46 del 22. 3. 1965, pag. 698/65),
- atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),
- atto di adesione del 1979 (GU n> L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).
L'allegato è così modificato:
- all'articolo 3, primo comma il termine «quaranta» è sostituito dal termine «quarantotto»;
- all'articolo 9, secondo comma il termine «cinque» è sostituito dal termine «sei»;
- all'articolo 13, terzo comma il termine «sette» è sostituito dal termine «nove»;
- all'articolo 18, primo comma il termine «ventisette» è sostituito dal termine «trentadue»;
- all'articolo 18, secondo comma il termine «ventuno» è sostituito dal termine «venticinque».
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