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ATTI RELATIVI ALL' ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLE COMUNITA EUROPEE, ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE E AGLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI , ALLEGATO I: ELENCO DI CUI ALL' ARTICOLO 26 DELL' ATTO DI ADESIONE
Gazzetta ufficiale n. L 302 del 15/11/1985 pag. 0233
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e ) Vino
1 . Regolamento ( CEE ) n . 337/79 del Consiglio , del 5 febbraio 1979 ( GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 775/85 del Consiglio , del 26 marzo 1985 ( GU n . L 88 del 28 . 3 . 1985 , pag . 1 ) .
All'articolo 1 , paragrafo 4 , lettera b ) , primo trattino , la frase " del mosto di uve parzialmente fermentato , ottenuto con uve parzialmente appassite " è inserita dopo la frase " del mosto di uve parzialmente fermentato " .
All'articolo 48 , paragrafo 3 , viene aggiunta la seguente lettera :
" c ) Il mosto di uve parzialmente fermentate , ottenuto con uve parzialmente appassite , denominato anche " vino dulce natural " , può essere messo in circolazione soltanto per l'elaborazione di vini liquorosi e unicamente nelle regioni viticole dove tale uso è tradizionale alla data del 1 * gennaio 1985 " .
All'articolo 49 , paragrafo 1 , viene aggiunto il seguente trattino :
" - del mosto di uve parzialmente fermentato , ottenuto con uve parzialmente appassite " .
All'allegato II , viene aggiunto il seguente punto :
" 3 bis . Mosto di uve parzialmente fermentate , ottenuto con uve parzialmente appassite , denominato anche " vino dulce natural " , il prodotto della fermentazione parziale di un mosto di uve ottenuto con uve parzialmente appassite , avente un tenore totale di zucchero minimo , prima della fermentazione , di 272 g/l e un titolo alcolometrico volumico naturale e effettivo non inferiore a 8 % vol " .
All'allegato II il punto 12 è sostituito dal testo seguente :
" 12 . Vino liquoroso : il prodotto :
ottenuto nella Comunità ,
avente un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol e un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 15 % vol e non superiore a 22 % vol ,
e
ottenuto da mosto di uve o da vino , purché tali prodotti provengano da varietà di viti determinate scelte tra quelle di cui all'articolo 49 ed abbiano un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 12 % vol :
mediante concentrazione a freddo
o
mediante aggiunta , durante o dopo la fermentazione :
i ) o di alcole neutro di origine vinica , compreso l'alcole proveniente dalla distillazione di uve essiccate , avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 95 % vol ,
ii ) o di un prodotto non rettificato , proveniente dalla distillazione del vino ed avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 52 % vol e non superiore a 80 % vol ,
iii ) o di mosto di uve concentrato o , per taluni vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate , compresi in un elenco da stabilire e per i quali una tale pratica è tradizionale , di mosti di uve concentrato al fuoco diretto e che , salvo per questa operazione , risponda alla definizione del mosto di uve concentrato ,
iv ) o di una miscela di tali prodotti .
Tuttavia , taluni vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate e compresi in un elenco da stabilire possono essere ottenuti da mosto di uve fresche , non fermentato , che non deve necessariamente avere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12 % vol .
Inoltre , taluni vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate e compresi in un elenco da stabilire , ottenuti in conformità del precedente comma , possono presentare un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 15 % vol , qualora siffatta disposizione sia prevista dalla legislazione nazionale vigente alla data del 1 * gennaio 1985 .
Fanno anche parte dei vini liquorosi i prodotti seguenti :
a ) i vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate , denominati anche " vino generoso " , ottenuti sotto fioretta :
- aventi un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 15 % vol e un titolo alcolometrico volumico effettivo non superiore a 22 % vol ed un tenore di zucchero inferiore a 5 g/l ;
- ottenuti da mosto di uve bianche provenienti da varietà di viti scelte tra quelle di cui all'articolo 49 , e aventi un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 10,5 % vol ;
- elaborati con aggiunta di alcole di vino avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 95 % vol ;
b ) i vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate , denominati anche " vino generoso de licor " :
- aventi un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol e un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 15 % vol e non superiore a 22 % vol ;
- ottenuti da " vino generoso " con aggiunta di mosto di uve parzialmente fermentato , ricavato da uve parzialmente appassite , denominato anche " vino dulce natural " , o da mosto di uve concentrato ;
c ) i vini liquorosi di qualità , rossi , prodotti in regioni determinate :
- aventi un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol e un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 15 % vol e non superiore a 22 % vol ;
- ottenuti da mosto di uve provenienti da varietà di viti scelte tra quelle di cui all'articolo 49 , e aventi titolo alcolometrico naturale non inferiore a 11 % vol ;
- elaborati mediante aggiunta , durante o dopo la fermentazione :
i ) o di alcole neutro d'origine vinica , avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 95 % vol ;
ii ) o di un prodotto non rettificato , proveniente dalla distillazione del vino e avente un titolo alcolometrico volumico non inferiore a 70 % " .
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