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ATTI RELATIVI ALL' ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLE COMUNITA EUROPEE, ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE E AGLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI , ALLEGATO XXXII: ELENCO DI CUI ALL' ARTICOLO 378 DELL' ATTO DI ADESIONE
Gazzetta ufficiale n. L 302 del 15/11/1985 pag. 0381
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III . Trasporti
1 . Regolamento n . 11 del Consiglio , del 27 giugno 1960 ( GU n . 52 del 18 . 6 . 1960 , pag . 1121/60 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 3626/84 del Consiglio , del 19 dicembre 1984 ( GU n . L 335 del 22 . 12 . 1984 , pag . 4 ) .
Entro sei mesi dalla loro adesione i nuovi stati membri prendono , previa consultazione della Commissione , le misure prescritte ai sensi dell'articolo 14 , paragrafo 2 , ultimo comma .
2 . Regolamento ( CEE ) n . 1017/68 del Consiglio , del 19 luglio 1968 ( GU n . L 175 del 23 . 7 . 1968 , pag . 1 ) , modificato da :
- atto di adesione del 1972 ( GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972 , pag . 14 ) ,
- atto di adesione del 1979 ( GU n . L 291 del 19 . 11 . 1979 , pag . 17 ) .
Entro sei mesi dalla loro adesione i nuovi stati membri prendono , previa consultazione della Commissione , le misure prescritte ai sensi dell'articolo 21 , paragrafo 6 , ultima frase .
3 . Regolamento ( CEE ) n . 1191/69 del Consiglio , del 26 giugno 1969 ( GU n . L 156 del 28 . 6 . 1969 , pag . 1 ) , modificato da :
- atto di adesione del 1972 ( GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972 , pag . 14 ) ,
- atto di adesione del 1979 ( GU n . L 291 del 19 . 11 . 1979 , pag . 17 ) .
Il diritto di compensazione previsto all'articolo 6 , paragrafo 3 , secondo comma e all'articolo 9 , paragrafo 2 , primo comma ha efficacia nei nuovi stati membri a decorrere dal 1 * gennaio 1987 .
4 . Regolamento ( CEE ) n . 1463/70 del Consiglio , del 20 luglio 1970 ( GU n . L 164 del 27 . 7 . 1970 , pag . 1 ) , modificato da :
- atto di adesione del 1972 ( GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972 , pag . 14 ) ,
- regolamento ( CEE ) n . 1787/73 del Consiglio , del 25 giugno 1973 ( GU n . L 181 del 4 . 7 . 1973 , pag . 1 ) ,
- regolamento ( CEE ) n . 2828/77 del Consiglio , del 12 dicembre 1977 ( GU n . L 334 del 24 . 12 . 1977 , pag . 5 ) ,
- atto di adesione del 1979 ( GU n . L 291 del 19 . 11 . 1979 , pag . 17 ) .
a ) Per i veicoli immatricolati in Spagna per la prima volta prima dell'adesione e che effettuano trasporti nazionali diversi dai trasporti di merci pericolose , il montaggio dell'apparecchio di controllo è realizzato progressivamente secondo le condizioni seguenti :
- per i veicoli destinati al trasporto dei viaggiatori , l'apparecchio di controllo deve essere montato ed utilizzato rispettivamente nel corso del 1986 per i veicoli immatricolati per la prima volta prima del 1 * gennaio 1972 , nel corso del 1987 per i veicoli immatricolati per la prima volta prima del 1 * gennaio 1977 e nel corso del 1988 per i veicoli immatricolati per la prima volta nel periodo tra il 1 * gennaio 1977 ed il 1 * gennaio 1986 ;
- per i veicoli destinati al trasporto di merci diverse dalle merci pericolose , l'apparecchio di controllo deve essere montato rispettivamente nel corso del 1986 sui veicoli di peso massimo autorizzato uguale o superiore a 25 tonnellate , nel corso del 1987 sui veicoli di peso massimo autorizzato uguale o superiore a 14 tonnellate , nel corso del 1988 sui veicoli di peso massimo autorizzato uguale o superiore a 6 tonnellate e nel corso del 1989 sui veicoli di peso massimo autorizzato compreso tra 3,5 e 6 tonnellate .
b ) L'applicazione di questo regolamento è differita in Portogallo
- fino al 1 * gennaio 1989 per i veicoli immatricolati per la prima volta prima dell'adesione , che effettuano trasporti nazionali diversi dai trasporti di merci pericolose ;
- fino al 1 * gennaio 1991 per i veicoli immatricolati e circolanti esclusivamente nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera .
5 . Direttiva 77/143/CEE del Consiglio , del 29 dicembre 1976 ( GU n . L 47 del 18 . 2 . 1977 , pag . 47 ) .
La Repubblica portoghese può differire l'applicazione integrale di questa direttiva fino al 1 * gennaio 1988 per i veicoli che effettuano trasporti internazionali tra il Portogallo e gli altri stati membri e fino al 1 * gennaio 1990 per i veicoli destinati al traffico nazionale all'interno del Portogallo .
La Repubblica portoghese si sforza di applicare questa direttiva a decorrere dall'adesione , in modo progressivo , iniziando dai veicoli più vecchi .
Dal 1 * gennaio 1988 la Repubblica portoghese garantisce , in particolare collegando il controllo tecnico al rilascio delle autorizzazioni , che i veicoli a motore ed i loro rimorchi previsti in detta direttiva , immatricolati in Portogallo e che effettuano trasporti tra stati membri , abbiano effettivamente subito detto controllo .
6 . Direttiva 77/796/CEE del Consiglio , del 12 dicembre 1977 ( GU n . L 334 del 24 . 12 . 1977 , pag . 37 ) .
Per i nuovi stati membri la data stabilita all'articolo 5 , paragrafo 2 è il 1 * gennaio 1983 .
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