Avis juridique important
ATTI RELATIVI ALL' ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLE COMUNITA EUROPEE, ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE E AGLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI , ALLEGATO XXXII: ELENCO DI CUI ALL' ARTICOLO 378 DELL' ATTO DI ADESIONE
Gazzetta ufficiale n. L 302 del 15/11/1985 pag. 0389
++++
VII . RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI
1 . Direttiva 65/65/CEE del Consiglio , del 26 gennaio 1965 ( GU n . L 22 del 9 . 2 . 1965 , pag . 369 ) , modificata dalla direttiva 83/570/CEE del Consiglio , del 26 ottobre 1983 ( GU n . L 332 del 28 . 11 . 1983 , pag . 1 ) ,
direttiva 75/318/CEE del Consiglio , del 20 maggio 1975 ( GU n . L 147 del 9 . 6 . 1975 , pag . 1 ) , modificata dalla direttiva 83/570/CEE del Consiglio , del 26 ottobre 1983 ( GU n . L 332 del 28 . 11 . 1983 , pag . 1 ) ,
seconda direttiva 75/319/CEE del Consiglio , del 20 maggio 1975 ( GU n . L 147 del 9 . 6 . 1975 , pag . 13 ) , modificata da :
- direttiva 78/420/CEE del Consiglio , del 2 maggio 1978 ( GU n . L 123 dell'11 . 5 . 1978 , pag . 26 ) ,
- direttiva 83/570/CEE del Consiglio , del 26 ottobre 1983 ( GU n . L 332 del 28 . 11 . 1983 , pag . 1 ) ,
direttiva 78/25/CEE del Consiglio , del 12 dicembre 1977 ( GU n . L 11 del 14 . 1 . 1978 , pag . 18 ) , modificata da :
- atto di adesione del 1979 ( GU n . L 291 del 19 . 11 . 1979 , pag . 17 ) ,
- direttiva 81/464/CEE del Consiglio , del 24 giugno 1981 ( GU n . L 183 del 4 . 7 . 1981 , pag . 33 ) .
La Repubblica portoghese può differire fino al 1 * gennaio 1991 l'entrata in vigore delle misure necessarie per conformarsi alle disposizioni delle direttive in questione relative alle specialità medicinali .
Tuttavia , dal momento dell'adesione la Repubblica portoghese accetta senza ripetizione , conformemente alle suddette direttive , le prove precliniche e cliniche nonché i controlli su ogni partita di medicinali effettuata negli stati membri attuali . A tal fine ogni partita di medicinali importati in Portogallo dovrà contenere i protocolli delle prove di controllo effettuate nelle stato membro d'origine .
2 . Direttiva 73/173/CEE del Consiglio , del 4 giugno 1973 ( GU n . L 189 dell'11 . 7 . 1973 , pag . 7 ) , modificata da :
- direttiva 80/781/CEE del Consiglio , del 22 luglio 1980 ( GU n . L 229 del 30 . 8 . 1980 , pag . 57 ) ,
- direttiva 80/1271/CEE del Consiglio , del 22 dicembre 1980 ( GU n . L 375 del 31 . 12 . 1980 , pag . 70 ) ,
- direttiva 82/473/CEE della Commissione , del 10 giugno 1982 ( GU n . L 213 del 21 . 7 . 1982 , pag . 17 ) .
Fino al 31 dicembre 1988 , la Repubblica portoghese può continuare ad ammettere la commercializzazione sul proprio territorio dei preparati pericolosi ( solventi ) la cui classificazione , il cui imballaggio e la cui etichettatura non siano conformi alle condizioni fissate da questa direttiva , ma che erano commercializzati regolarmente in Portogallo prima dell'adesione e che sono ancora giacenti alla data dell'adesione .
3 . Direttiva 73/241/CEE del Consiglio , del 24 luglio 1973 ( GU n . L 228 del 16 . 8 . 1973 , pag . 23 ) , modificata da :
- direttiva 74/411/CEE del Consiglio , del 1 * agosto 1974 ( GU n . L 221 del 12 . 8 . 1974 , pag . 17 ) ,
- direttiva 74/644/CEE del Consiglio , del 19 dicembre 1974 ( GU n . L 349 del 28 . 12 . 1974 , pag . 63 ) ,
- direttiva 75/155/CEE del Consiglio , del 4 marzo 1975 ( GU n . L 64 dell'11 . 3 . 1975 , pag . 21 ) ,
- direttiva 76/628/CEE del Consiglio , del 20 luglio 1976 ( GU n . L 223 del 16 . 8 . 1976 , pag . 1 ) ,
- direttiva 78/609/CEE del Consiglio , del 29 giugno 1978 ( GU n . L 197 del 22 . 7 . 1978 , pag . 10 ) ,
- direttiva 78/842/CEE del Consiglio , del 10 ottobre 1978 ( GU n . L 291 del 17 . 10 . 1978 , pag . 15 ) ,
- atto di adesione del 1979 ( GU n . L 291 del 19 . 11 . 1979 , pag . 17 ) ,
- direttiva 80/608/CEE del Consiglio , del 30 giugno 1980 ( GU n . L 170 del 3 . 7 . 1980 , pag . 33 ) .
Fino al 31 dicembre 1987 e senza pregiudizio di un eventuale integrazione ulteriore dei prodotti in questione in questa direttiva , il Regno di Spagna può continuare ad autorizzare la commercializzazione sul proprio mercato interno , sotto la denominazione di cioccolata , prodotti di tipo " familiar a la taza " , " a la taza " e " familiar lacteado " .
4 . Direttiva 75/726/CEE del Consiglio , del 17 novembre 1975 ( GU n . L 311 del 1 . 12 . 1975 , pag . 40 ) , modificata da :
- direttiva 79/168/CEE del Consiglio , del 5 febbraio 1979 ( GU n . L 37 del 13 . 2 . 1979 , pag . 27 ) ,
- atto di adesione del 1979 ( GU n . L 291 del 19 . 11 . 1979 , pag . 17 ) .
Fino al 31 dicembre 1988 , la Repubblica portoghese può ammettere la commercializzazione sul proprio territorio dei succhi di frutta e nettari di frutta la cui composizione , le cui caratteristiche di fabbricazione , il cui condizionamento o la cui etichettatura non siano conformi alle condizioni fissate da detta direttiva , ma che erano commercializzati regolarmente in Portogallo prima dell'adesione .
5 . Direttiva 76/118/CEE del Consiglio , del 18 dicembre 1975 ( GU n . L 24 del 30 . 1 . 1976 , pag . 49 ) , modificata da :
- direttiva 78/630/CEE del Consiglio , del 19 giugno 1978 ( GU n . L 206 del 29 . 7 . 1978 , pag . 12 ) ,
- atto di adesione del 1979 ( GU n . L 291 del 19 . 11 . 1979 , pag . 17 ) ,
- direttiva 83/635/CEE del Consiglio , del 13 dicembre 1983 ( GU n . L 357 del 21 . 12 . 1983 , pag . 37 ) .
Benché questo prodotto non rientri nel campo d'applicazione di questa direttiva , e con riserva di ulteriore modifica di quest'ultima , il Regno di Spagna può mantenere la denominazione " leche concentrada " per il tipo di prodotto spagnolo cosi denominato .
6 . Direttiva 77/728/CEE del Consiglio , del 7 novembre 1977 ( GU n . L 303 del 28 . 11 . 1977 , pag . 23 ) , modificata da :
- direttiva 81/916/CEE della Commissione , del 5 ottobre 1981 ( GU n . L 342 del 28 . 11 . 1981 , pag . 7 ) , rettificata nelle GU n . L 357 del 12 . 12 . 1981 , pag . 23 e n . L 78 del 24 . 3 . 1982 , pag . 28 ,
- direttiva 83/265/CEE del Consiglio , del 16 maggio 1983 ( GU n . L 147 del 6 . 6 . 1983 , pag . 11 ) .
Fino al 31 dicembre 1988 , la Repubblica portoghese può ammettere la commercializzazione sul proprio territorio di pitture , vernici , inchiostri da stampa , adesivi ed affini la cui classificazione , il cui imballaggio e la cui etichettatura non siano conformi alle condizioni fissate da detta direttiva , ma che erano commercializzati regolarmente in Portogallo prima dell'adesione e che sono ancora giacenti alla data dell'adesione .
7 . Direttiva 78/611/CEE del Consiglio , del 29 giugno 1978 ( GU n . L 197 del 22 . 7 . 1978 , pag . 19 ) .
Durante un periodo che scade al più tardi il 31 dicembre 1986 , il Regno di Spagna è autorizzato ad immettere sul proprio mercato benzine di qualità " super " il cui tenore massimo autorizzato in piombo sia mantenuto a livello di 0,60 g per litro per la " super " con un RON di 96 ed al livello di 0,65 g per litro per la " premium " con un RON di 98 .
Durante il periodo che scade al più tardi il 31 dicembre 1987 , la Repubblica portoghese è autorizzata a immettere sul proprio mercato benzine di qualità " super " il cui tenore massimo autorizzato in piombo sia superiore a 0,4 grammi per litro .
8 . Direttiva 78/631/CEE del Consiglio , del 26 giugno 1978 ( GU n . L 206 del 29 . 7 . 1978 , pag . 13 ) , modificata da :
- direttiva 81/187/CEE del Consiglio , del 26 marzo 1981 ( GU n . L 88 del 2 . 4 . 1981 , pag . 29 ) ,
- direttiva 84/291/CEE della Commissione , del 18 aprile 1984 ( GU n . L 144 del 30 . 5 . 1984 , pag . 1 ) .
Fino al 31 dicembre 1988 , la Repubblica portoghese può ammettere la commercializzazione sul proprio territorio dei preparati pericolosi ( antiparassitari ) la cui classificazione , il cui imballaggio e la cui etichettatura non siano conformi alle condizioni fissate da detta direttiva , ma che erano commercializzati regolarmente in Portogallo prima dell'adesione e che sono ancora giacenti alla data dell'adesione .
9 . Decisione 80/372/CEE del Consiglio , del 26 marzo 1980 ( GU n . L 90 del 3 . 4 . 1980 , pag . 45 ) .
Per l'applicazione dell'articolo 1 , paragrafo 2 di detta decisione in Portogallo , si considera l'anno 1977 come l'anno di riferimento per il calcolo della riduzione dell'impiego dei clorofluorocarburi .
Top