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ATTI RELATIVI ALL' ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLE COMUNITA EUROPEE, ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE E AGLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI , PROTOCOLLO N. 19 CONCERNENTE I BREVETTI PORTOGHESI
Gazzetta ufficiale n. L 302 del 15/11/1985 pag. 0458
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Protocollo N . 19
concernente i brevetti portoghesi
1 . La Repubblica portoghese si impegna a rendere compatibile , dal momento dell'adesione , la sua legislazione sui brevetti con i principi della libera circolazione delle merci e con il livello di protezione della proprietà industriale raggiunto nella Comunità . In particolare , la Repubblica portoghese abroga dal momento dell'adesione le disposizioni dell'articolo 8 del decreto n . 27/84 del 18 gennaio 1984 , secondo le quali il titolare di un brevetto rilasciato in Portogallo deve , per friure del diritto esclusivo che il brevetto gli conferisce , fabbricare sul territorio portoghese il prodotto brevettato o il prodotto ottenuto mediante un processo brevettato .
A tal fine verrà instaurata una stretta collaborazione tra i servizi della Commissione e le autorità portoghesi , anche per quanto concerne i problemi connessi con la transizione dalla vigente legislazione portoghese alla nuova legislazione .
2 . La Repubblica portoghese introdurrà nella sua legislazione nazionale una disposizione sull'inversione dell'onere della prova corrispondente all'articolo 75 della convenzione di Lussemburgo , del 15 dicembre 1975 , sul brevetto comunitario .
Questa disposizione dovrà applicarsi dal momento dell'adesione per i nuovi brevetti relativi ai procedimenti depositati a decorrere dalla data dell'adesione . Per i brevetti depositati anteriormente a tale data , la suddetta disposizione dovrà applicarsi al più tardi il 1 * gennaio 1992 .
Tuttavia questa disposizione non si applicherà se l'azione per contraffazione è diretta contro il titolare di un altro brevetto per la fabbricazione di un prodotto identico a quello che risulta dal processo brevettato dall'attore , se quest'altro brevetto è stato rilasciato prima della data dell'adesione .
Nei casi in cui non si applicherà l'inversione dell'onere della prova , la Repubblica portoghese continuerà a imporre l'onere della prova della contraffazione al titolare del brevetto .
In tutti i casi in cui l'inversione dell'onere della prova non è applicabile alla data del 1 * gennaio 1987 , anche per i brevetti depositati prima della data dell'adesione , la Repubblica portoghese introdurrà nella sua legislazione , con effetto da tale data , una procedura di " descrizione-sequestro " .
Per " descrizione-sequestro " si intende una procedura secondo la quale ogni persona che abbia il diritto d'intentare un'azione per contraffazione può , in virtù di una decisione giudiziaria emessa su sua richiesta , ottenere che un ufficiale giudiziario assistito da esperti proceda nei locali del presunto contraffattore alla descrizione particolareggiata dei processi controversi , segnatamente facendo fotocopie di documenti tecnici , con o senza sequestro effettivo . Questa decisione giudiziaria può ordinare il versamento di una cauzione , destinata ad accordare risarcimenti al presunto contraffattore in caso di pregiudizi causati dalla " descrizione-sequestro " .
3 . La Repubblica portoghese aderirà il 1 * gennaio 1992 alla convenzione di Monaco , del 5 ottobre 1973 , sul brevetto europeo ed alla convenzione di Lussemburgo , del 15 dicembre 1975 , sul brevetto comunitario .
La Repubblica portoghese potrà ricorrere all'articolo 95 , paragrafo 4 della convenzione di Lussemburgo per apportare gli adattamenti di mero carattere tecnico resi necessari dalla sua adesione alla convenzione medesima , fermo restando tuttavia che tale ricorso non potrà in nessun caso ritardare la sua adesione alla convenzione di Lussemburgo oltre la data indicata .
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