Avis juridique important
ATTI RELATIVI ALL' ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLE COMUNITA EUROPEE, ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE E AGLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI , PROTOCOLLO N. 20 CONCERNENTE LA RISTRUTTURAZIONE DELLA SIDERURGIA PORTOGHESE
Gazzetta ufficiale n. L 302 del 15/11/1985 pag. 0459
++++
Protocollo N . 20
concernente la ristrutturazione della siderurgia portoghese
1 . Nessun aiuto potrà essere concesso all'industria siderurgica portoghese a decorrere dalla data dell'adesione , salvo approvazione nel quadro di un piano di ristrutturazione . Il piano di ristrutturazione della siderurgia portoghese dovrà essere compatibile con gli ultimi obiettivi generali " acciaio " adottati prima della data dell'adesione .
2 . Dal momento dell'adesione la Commissione e il governo portoghese valuteranno congiuntamente il piano approvato dal governo portoghese , che dovrà essere trasmesso ufficialmente alla Commissione anteriormente al 1 * settembre 1985 , nonché la vitalità dell'impresa siderurgica interessata da detto piano .
3 . Nel caso in cui la vitalità di questa impresa non sia assicurata in maniera soddisfacente al termine di un periodo massimo di cinque anni dopo l'adesione , la Commissione , previo parere del governo portoghese , proporrà alla fine del primo anno successivo all'adesione di apportare complementi a detto piano in modo da raggiungere la vitalità dell'impresa in questione al termine del piano .
4 . Gli eventuali aiuti alla siderurgia portoghese nel quadro del complemento di piano previsto al punto 3 saranno notificati preventivamente , e al più tardi al termine del primo anno successivo all'adesione , dal governo portoghese alla Commissione . Il governo portoghese attuerà il progetto soltanto con l'autorizzazione della Commissione .
La Commissione valuterà i progetti in funzione dei criteri e secondo le procedure che figurano nell'allegato del presente protocollo .
5 . Durante il periodo di cui all'articolo 212 dell'atto di adesione le forniture portoghesi di prodotti siderurgici CECA sul resto del mercato comunitario dovranno soddisfare le condizioni seguenti :
a ) Il livello delle forniture portoghesi nel resto della Comunità nella sua composizione attuale durante il primo anno successivo all'adesione sarà quello che la Commissione fisserà , previo accordo del governo portoghese e previa consultazione del Consiglio , nel corso dell'anno precedente l'adesione . A prescindere dalla situazione , tale livello non potrà essere in alcun caso inferiore a 80 000 tonnellate . In mancanza di un accordo tra la Commissione e il governo portoghese , al più tardi un mese prima dell'adesione , i quantitativi fornibili da parte dell'industria siderurgica portoghese , durante il primo trimestre a decorrere dalla data dell'adesione , non potranno superare 20 000 tonnellate .
Se alla data dell'adesione non è stato possibile raggiungere un accordo su questo punto il livello delle forniture sarà determinato al più tardi due mesi dopo l'adesione della Commissione , previo parere conforme del Consiglio .
Dato che queste forniture dovranno tuttavia essere liberalizzate dal momento della fine del regime transitorio , allo scopo di assicurare una transizione armoniosa il loro livello potrà essere aumentato prima della fine di detto regime , prendendo come minimale il livello del primo anno .
Qualsiasi aumento del livello sarà operato in funzione :
- dello stato d'avanzamento dei piani di ristrutturazione portoghesi , tenuto conto degli elementi significativi del ristabilimento della vitalità delle imprese e delle misure necessarie per raggiungere questa vitalità ,
- delle misure siderurgiche che potranno essere in vigore nella Comunità dopo l'adesione , in maniera che il Portogallo benefici di un trattamento non meno favorevole dei paesi terzi , e
- dell'evoluzione delle forniture dei prodotti siderurgici CECA della Comunità nella sua composizione attuale al Portogallo .
b ) Il governo portoghese si impegna ad attuare sotto la propria responsabilità e con l'accordo della Commissione , dal momento dell'adesione , un meccanismo di sorveglianza delle forniture sul resto del mercato comunitario , tale da garantire il rigoroso rispetto degli impegni quantitativi convenuti o fissati a norma della lettera a ) .
Questo meccanismo dovrà essere compatibile con ogni altra misura d'inquadramento del mercato che potrebbe essere adottata nel corso dei tre anni successivi all'adesione e non dovrà compromettere la possibilità di fornire i quantitativi convenuti .
La Commissione informerà regolarmente il Consiglio sulla sicurezza e l'efficacia del meccanismo in questione . Se questo si mostrasse inadeguato la Commissione , previo parere conforme del Consiglio , prenderà le misure appropriate .
ALLEGATO
Procedure e criteri di valutazione degli aiuti
1 . Tutti gli aiuti , tanto specifici quanto non specifici , a favore della siderurgia , finanziati dallo stato portoghese o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma , possono essere considerati compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune soltanto se rispettano le regole generali previste dal punto 2 e se sono conformi alle disposizioni dei punti da 3 a 6 . L'attuazione di questi aiuti può avvenire soltanto in conformità delle procedure stabilite nel presente allegato .
La nozione di aiuto comprende gli aiuti concessi dagli enti locali o regionali , nonché elementi di aiuto eventualmente contenuti nelle misure di finanziamento attuate dallo stato portoghese a favore dell'impresa siderurgica da esso controllata direttamente o indirettamente e che non configurano il normale apporto di capitale di rischio secondo la prassi societaria in uso in un'economia di mercato .
2 . Gli aiuti concessi all'industria siderurgica portoghese possono essere considerati compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune a condizione che :
- l'impresa beneficiaria abbia avviato un programma di ristrutturazione coerente e preciso , vertente sui vari aspetti della ristrutturazione ( ammodernamento , riduzione di capacità e , ove necessario , ristrutturazione finanziaria ) e idoneo a ripristinare la competitività e rendere l'efficienza finanziaria dell'impresa , in modo da poter operare senza aiuti in normali condizioni di mercato , al più tardi alla fine del regime transitorio ;
- tale programma di ristrutturazione non preveda , nella capacità produttiva globale dell'impresa beneficiaria , aumenti della capacità produttiva delle varie categorie di prodotti il cui mercato non sia in espansione ;
- l'ammontare e l'intensità degli aiuti concessi all'impresa siderurgica siano progressivamente ridotti ;
- gli aiuti in questione non comportino distorsioni di concorrenza e non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune ;
- gli aiuti vengano autorizzati entro 36 mesi dall'adesione e non comportino pagamenti dopo la fine del periodo transitorio , tranne che per abbuoni di interesse o per onorare garanzie concesse su prestiti erogati prima di tale data .
Deliberando sulle richieste di aiuti , presentatele nel quadro del programma di ristrutturazione , la Commissione tiene conto della situazione peculiare del Portogallo , che è uno degli stati membri che possiedono una sola industria siderurgica , la quale ha ripercussioni poco rilevanti sul mercato comunitario .
3 . Gli aiuti a favore degli investiment nell'industria siderurgica possono essere considerati compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune a condizione che :
- la Commissione abbia ricevuto preventiva notifica del programma di investimenti in questione , qualora ciò sia prescritto dalla decisione n . 3302/81/CECA della Commissione , del 18 novembre 1981 , relativa alle informazioni che le imprese dell'industria siderurgica sono tenute a fornire in ordine ai loro investimenti , o da ogni altra ulteriore decisione ;
- l'ammontare e l'intensità dell'aiuto siano giustificati dall'entità dello sforzo di ristrutturazione attuato , tenendo conto dei problemi strutturali della regione in cui è previsto l'investimento , e siano limitati a quanto necessario a tal fine ;
- il programma d'investimenti sia conforme ai criteri definiti dal punto 2 e agli obiettivi generali " acciaio " , tenuto conto dell'eventuale parere motivato espresso dalla Commissione in proposito .
Nell'esaminare tali aiuti , la Commissione tiene conto della portata del contributo del programma di investimenti in questione rispetto ad altri obiettivi comunitari , come ad esempio in materia di innovazione tecnologica , di risparmi energetici e di tutela dell'ambiente , ferma restando l'applicazione delle regole del punto 2 .
4 . Gli aiuti a copertura dei costi normali , derivanti dalla parziale o totale chiusura di impianti siderurgici , sono considerati compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune .
I costi che possono essere coperti da tali aiuti sono i seguenti :
- assegni versati a dipendenti licenziati o collocati in pensione anticipata ove tali assegni non rientrino nelle sovvenzioni in applicazione dell'articolo 56 , paragrafo 1 , lettera c ) o paragrafo 2 , lettera b ) del trattato ;
- indennità dovute a terzi in relazione allo scioglimento di contratti , in particolare per la fornitura di materie prime ;
- le spese sostenute per il riadattamento ad altri usi industriali delle aree , degli edifici o delle infrastrutture degli impianti chiusi .
In via eccezionale e in deroga al punto 4 del protocollo n . 20 e al punto 2 , quinto trattino del presente allegato , gli aiuti per la chiusura che non si sono potuti prevedere nei programmi notificati entro 18 mesi dall'adesione possono essere notificati alla Commissione dopo tale data e autorizzati anche dopo i primi 36 mesi successivi alla data dell'adesione .
5 . Gli aiuti intesi a facilitare il mentenimento in attività di determinate imprese o impianti possono essere considerati compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune a condizione che :
- facciano parte integrante di un programma di ristrutturazione quale definito dal punto 2 , primo trattino ;
- vengano progressivamente ridotti almeno una volta all'anno ;
- la lora intensità e il loro ammontare siano limitati al minimo assolutamente indispensabile per consentire la prosecuzione delle attività durante il periodo della ristrutturazione e siano giustificati dall'entità dello sforzo di ristrutturazione operato , pur tenendo conto degli aiuti eventualmente concessi a favore degli investimenti .
Nell'esaminare tali aiuti , la Commissione tiene conto dei problemi cui devono far fronte l'unità o le unità di produzione e la regione o le regioni interessate , nonché degli effetti secondari dell'aiuto sulla concorrenza in mercati diversi da quello dell'acciaio , in particolare nel mercato dei trasporti .
6 . Gli aiuti concessi a favore delle spese sostenute da imprese siderurgiche per i progetti di ricerca e sviluppo possono essere considerati compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune a condizione che il progetto di ricerca e/o sviluppo in questione persegua uno dei seguenti obiettivi :
- una riduzione dei costi di produzione ( compresi i risparmi energetici ) o un miglioramento della produttività ;
- un miglioramento della qualità del prodotto ;
- un miglioramento delle caratteristiche tecniche dei prodotti siderurgici o un potenziamento della gamma delle utilizzazioni dell'acciaio ;
- un miglioramento dell'igiene e della sicurezza sul lavoro .
L'ammontare complessivo di tutti gli aiuti concessi a tal fine non può superare il 50 % dei costi del progetto ammessi al beneficio dell'aiuto . Tali costi sono quelli direttamente connessi con il progetto in questione , ad esclusione in particolare di tutte le spese di investimento inerenti a processi di produzione .
7 . La Commissione invita gli stati membri a presentare le loro osservazioni sui progetti di aiuti ad essa notificati dal governo portoghese prima di pronunciarsi nei loro confronti . Essa informa tutti gli stati membri della posizione adottata su ciascun progetto di aiuto .
Se , dopo aver intimato agli interessati di presentare loro osservazioni , la Commissione rileva che un aiuto non è compatibile con le disposizioni del presente allegato , essa informa il governo portoghese della sua decisione . Qualora il governo portoghese non si conformi a tale decisione , si applica l'articolo 88 del trattato .
8 . Il governo portoghese presenta alla Commissione relazioni semestrali sugli aiuti erogati nel corso dei sei mesi precedenti , sull'utilizzazione delle somme pagate e sui risultati conseguiti nel corso dello stesso periodo , per quanto riguarda la ristrutturazione . Le relazioni conterranno informazioni sulle misure finanziarie adottate dallo stato portoghese o da autorità locali o regionali nei confronti di imprese siderurgiche pubbliche . Esse saranno presentate , nella forma che verrà stabilita dalla Commissione , entro due mesi dalla fine di ciascun semestre .
La prima di tali relazioni riguarderà gli aiuti erogati nel corso del primo semestre dopo l'adesione .
Top