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ATTI RELATIVI ALL' ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLE COMUNITA EUROPEE, ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE E AGLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI , PROTOCOLLO N. 24 CONCERNENTE LE STRUTTURE AGRICOLE IN PORTOGALLO
Gazzetta ufficiale n. L 302 del 15/11/1985 pag. 0464
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Protocollo N . 24
concernente le strutture agricole in Portogallo
1 . Dalla data dell'adesione sarà attuata , a favore del Portogallo e in conformità con gli obiettivi della politica agricola comune , un'azione comune comprendente un programma specifico di sviluppo adeguato alle particolari condizioni strutturali dell'agricoltura portoghese . Questo programma , di una durata totale di 10 anni , avrà segnatamente per obiettivi un sensibile miglioramento delle condizioni di produzione e di commercializzazione nonché un miglioramento della situazione strutturale globale del settore agricolo portoghese .
2 . La Comunità attuerà questo programma di azioni a favore del Portogallo in maniera analoga alle azioni già esistenti nella Comunità per le sue regioni più svantaggiate . Questo programma sarà inteso a sviluppare le infrastrutture rurali , la divulgazione agricola e le possibilità di formazione professionale e contribuirà al riorientamento della produzione , compresi l'irrigazione , se questa si rivela necessaria , il drenaggio e il miglioramento del pascolo .
Inoltre la Comunità attuerà questo programma in maniera tale da rispondere più specificamente ai bisogni e alla particolare situazione del Portogallo . Questo programma comprenderà in particolare , misure , ancora da determinare , per contribuire efficacemente alla cessazione dalle attività . Queste misure non potranno in nessun caso essere meno favorevoli di quelle di cui hanno fruito gli stati membri della Comunità nella sua composizione attuale e le condizioni per l'ammissibilità al finanziamento comunitario dovranno essere adeguate alla specificità della situazione portoghese .
3 . La Comunità contribuirà all'auspicabile sviluppo delle strutture agricole portoghesi allo scopo di raggiungere obiettivi a breve , medio e lungo termine :
a ) a breve termine , migliorare la divulgazione agricola e le condizioni di coltivazione esistenti mediante una migliore distribuzione delle risorse disponibili , senza che ciò implichi una modifica delle dimensioni delle aziende agricole o rilevanti misure di razionalizzazione ; migliorare , inoltre , gli impianti di trasformazione e di commercializzazione , nella misura del possibile , tenendo conto delle caratteristiche prevalenti o previste della produzione agricola ;
b ) a medio termine , sviluppare una buona infrastruttura e l'irrigazione delle zone di coltura secca , incoraggiare una migliore utilizzazione delle terre , stabilire e sviluppare efficaci azioni di divulgazione , di insegnamento e di ricerche agricole . In questo contesto , si potrebbero anche affrontare gli aspetti a più lungo termine di miglioramento degli allevamenti , quali il controllo della redditività e il controllo della discendenza degli animali da riproduzione maschi ;
c ) a lungo termine , si tratterebbe essenzialmente di agevolare la ricomposizione delle aziende frazionate e l'ingrandimento di quelle che attualmente non sono vitali . Allo stesso tempo occorrerebbe cercare di correggere lo squilibrio della piramide d'età della popolazione agricola incoraggiando il pensionamento dei conduttori anziani e , secondo i casi , attuando misure per agevolare l'accesso dei giovani alla professione in condizioni che assicurino la vitalità a lungo termine della loro azienda .
4 . Il costo totale previsto a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia , sezione orientamento , per l'applicazione del programma specifico che interessa segnatamente le zone più svantaggiate del Portogallo , comprese quelle delle regioni autonome delle Azzorre e di Madera , è dell'ordine di 700 milioni di ECU , per una durata d'applicazione di dieci anni , e di 70 milioni di ECU per anno .
5 . I tassi di finanziamento comunitario delle spese ammissibili a titolo del programma specifico sono fissati tenendo conto dei tassi che sono stati applicati o che sono o verranno applicati alle zone più svantaggiate della Comunità per azioni analoghe .
6 . Il Consiglio , deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , adotta , alle condizioni previste dall'articolo 258 dell'atto di adesione , le modalità del programma specifico .
7 . Prima del 1 * gennaio 1991 la Commissione presenta al Consiglio una relazione di valutazione dell'esecuzione del programma specifico .
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