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Accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) ed il governo del Canada destinato a sostituire l'«accordo provvisorio relativo all'arricchimento, al ritrattamento e al successivo immagazzinamento di materie nucleari nella Comunità e nel Canada» che costituisce l'allegato C dell'accordo sotto forma di scambio di lettere del 16 gennaio 1978 tra l'Euratom ed il governo del Canada
Gazzetta ufficiale n. L 027 del 04/02/1982 pag. 0025 - 0030
edizione speciale spagnola: capitolo 12 tomo 4 pag. 0037
edizione speciale portoghese: capitolo 12 tomo 4 pag. 0037
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ACCORDO
sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) ed il governo del Canada destinato a sostituire l'« accordo provvisorio relativo all'arricchimento, al ritrattamento e al successivo immagazzinamento di materie nucleari nella Comunità e nel Canada » che costituisce l'allegato C dell'accordo sotto forma di scambio di lettere del 16 gennaio 1978 tra l'Euratom ed il governo del Canada
(82/52/Euratom)
Bruxelles, 18 dicembre 1981
A. Lettera del governo del Canada
Signor Vicepresidente,
1. ho l'onore di riferirmi allo scambio di lettere del 16 gennaio 1978 tra il governo del Canada e la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) (qui appresso denominato « scambio di lettere ») che modifica l'accordo di cooperazione tra il governo del Canada e la Comunità europea dell'energia atomica sugli usi pacifici dell'energia atomica, concluso il 6 ottobre 1959 (qui appresso denominato « accordo »), in particolare per quanto riguarda le salvaguardie (seguito da un ulteriore scambio di lettere). Mi riferisco in modo specifico al paragrafo e) dello scambio di lettere in cui si dichiara che:
« Le materie di cui al paragrafo c) saranno arricchite a più del 20 % o ritrattate, ed il plutonio o uranio arricchito a più del 20 % sarà immagazzinato soltanto conformemente a condizioni convenute per iscritto fra le parti (vedi allegato C - accordo provvisorio relativo all'arricchimento, al ritrattamento e al successivo immagazzinamento di materie nucleari nella Comunità e nel Canada). ».
Il paragrafo 5 dell'allegato C stabilisce che appena possibile, dopo il 31 dicembre 1979, o dopo la conclusione dello studio dell'INFCE se questo sarà stato ultimato prima di tale data, le parti avvieranno negoziati allo scopo di sostituire l'accordo provvisorio con altri accordi, che tengano conto, fra l'altro, dei risultati degli studi INFCE sulle operazioni in questione.
2. Tali negoziati sono ora conclusi e ho l'onore di proporre che le direttive descritte qui appresso si applichino al ritrattamento, immagazzinamento e impiego del plutonio:
A) la parte che intende procedere al ritrattamento, immagazzinamento ed impiego del plutonio dovrà aver assunto e continuare a mantenere un impiego effettivo di non proliferazione;
B) qualisiasi materia nucleare soggetta ad un impegno di usi pacifici in impianti per il ritrattamento, immagazzinamento ed impiego del plutonio dovrà essere soggetta alle salvaguardie dell'AIEA;
C) qualisiasi materia nucleare soggetta all'impegno degli usi pacifici in impianti per il ritrattamento e per le successive attività di immagazzinamento ed impiego, compresi i trasporti connessi a tali attività, dovrà essere sottoposta ad adeguate misure di protezione fisica;
D) dovranno essere instaurate tra le parti con loro reciproca soddisfazione procedure di notifica e di rapporto in merito al materiale;
E) una descrizione del programma di energia nucleare in corso o progettato, che comprenda in particolare una descrizione particolareggiata della politica seguita e del quadro giuridico e normativo, per quanto riguarda il ritrattamento, immagazzinamento e impiego del plutonio, dovrà essere fornita dalla parte che intende svolgere tali attività;
F) le parti dovranno convenire in merito a consultazioni periodiche e tempestive in occasione delle quali tra l'altro verranno aggiornate le informazioni fornite in applicazione della direttiva E) e verranno considerate con la più grande attenzione possibile importanti modifiche del programma di energia nucleare;
G) il ritrattamento e l'immagazzinamento del plutonio dovranno essere effettuati soltanto quando le informazioni fornite sul programma di energia nucleare della parte in questione siano state ricevute, quando gli impegni, le intese o le altre informazioni previsti dalle direttive siano stati assunti o ricevuti e quando le parti abbiano convenuto che il ritrattamento e l'immagazzinamento del plutonio costituiscono parte integrante del programma di energia nucleare descritto; qualora venisse proposto di effettuare il ritrattamento o l'immagazzinamento del plutonio senza che tali requisiti siano soddisfatti, tale operazione dovrà aver luogo solo se le parti lo abbiano convenuto, previa consultazione la quale dovrà aver luogo senza indugio per trattare una tale proposta;
H) il ritrattamento e l'immagazzinamento del plutonio previsti dovranno essere effettuati solo fintanto che rimanga immutato l'impegno di non proliferazione assunto dalla parte in questione e che venga rispettato quello delle consultazioni periodiche e tempestive previste nella direttiva F).
3. Prendo atto che il Canada e la Comunità sono d'accordo sul fatto che gli obiettivi delle direttive di cui sopra sono stati realizzati.
Prendo atto in particolare che il Canada e la Comunità e i suoi Stati membri hanno, ai paragrafi c) e g) dello scambio di lettere, assunto, nei limiti delle rispettive competenze, un impegno effettivo di non proliferazione e sottoposto tutte le materie in questione alle salvaguardie dell'AIEA e ad adeguate misure di protezione fisica, completato dalle lettere sulla protezione fisica inviate dai ministri degli affari esteri degli Stati membri agli ambasciatori canadesi. Prendo atto anche che la Comunità ha fornito al Canada la descrizione dei programmi di energia nucleare della Comunità e degli Stati membri in corso e in progetto e che sono state messe a punto le procedure di notifica e di rapporto in merito alle materie. 4. Osservo infine che queste intese hanno tenuto conto, fra l'altro, dei risultati degli studi INFCE sulle operazioni in questione, come previsto al paragrafo 5 dell'allegato C dello scambio di lettere. Rilevo che le parti, in particolare, riconoscono che la separazione, l'immagazzinamento, il trasporto e l'impiego del plutonio richiedono misure speciali per ridurre i rischi di proliferazione nucleare; che sono decise a continuare a promuovere lo sviluppo delle salvaguardie internazionali e delle altre misure di non proliferazione relative al ritrattamento e al plutonio, compreso un programma di immagazzinamento del plutonio, efficiente e accettato su scala internazionale; che riconoscono la funzione del ritrattamento in relazione al massimo impiego delle risorse disponibili e alla gestione delle materie contenute nel combustibile esaurito o ad altri usi pacifici e non-esplosivi, fra cui la ricerca, soprattutto nell'ambito di importanti programmi di energia nucleare e che auspicano un'applicazione senza imprevisti e pratica del paragrafo e) dello scambio di lettere, tenendo conto sia della loro risolutezza di garantire il progresso nella realizzazione dell'obiettivo di non proliferazione, sia delle esigenze a lungo termine dei programmi di energia nucleare delle parti.
5. Ho l'onore di informare la Commissione che, in conformità di quanto specificato più sopra e ai sensi del paragrafo e) dello scambio di lettere, il governo del Canada è d'accordo che le materie soggette all'accordo possano essere ritrattate e che il plutonio venga immagazzinato nell'ambito dei programmi di energia nucleare in corso e progettati, descritti e periodicamente aggiornati dalla Comunità e dagli Stati membri.
6. Ho l'honore di informare la Commissione che l'accordo dato dal governo del Canada nel paragrafo 5 resterà valido fintanto che verranno soddisfatte le seguenti condizioni:
i) che, per quanto riguarda la direttiva A), la Comunità tenga fede al proprio impegno di non proliferazione come descritto nel paragrafo c) dello scambio di lettere e
ii) che la Comunità continui a consultarsi con il governo del Canada, come previsto dall'accordo, allo scopo di aggiornare i programmi di energia nucleare che sono stati descritti e di informare il governo del Canada di ogni cambiamento importante.
7. Il paragrafo e) dello scambio di lettere prevede che le materie soggette all'accordo saranno arricchite a più del 20 % e che l'uranio arricchito a più del 20 % sarà immagazzinato soltanto conformemente a condizioni convenute per iscritto fra le parti. Ho l'onore di proporre che le parti convengano di consultarsi entro quaranta giorni dalla data di ricevimento di una richiesta di una di esse, per esaminare eventuali proposte di condizioni da convenire per iscritto e in virtù delle quali le materie soggette all'accordo potranno essere arricchite a più del 20 % o l'uranio arricchito a più del 20 % potrà essere immagazzinato.
8. Ho l'onore di confermare che i documenti contenenti le descrizioni dei programmi di energia nucleare in corso o progettati della Comunità e degli Stati membri resteranno confidenziali tra le parti contraenti.
9. Se la Comunità europea dell'energia atomica accetta quanto sopra, ho l'onore di proporre che la presente lettera, che fa fede in francese e in inglese, costituisca assieme alla risposta in merito di Vostra Eccellenza l'accordo richiesto al paragrafo e) dello scambio di lettere e sostituisca sia l'allegato C di detto scambio di lettere che lo scambio di lettere del 23 dicembre 1980. Tale accordo entra in vigore il giorno della risposta di Vostra Eccellenza alla presente lettera.
Voglia gradire, Signor Vicepresidente, i sensi della mia più alta considerazione.
Signor
Wilhelm Haferkamp
Vicepresidente della
Commissione delle Comunità europee
200 rue de la Loi
B-1049 Bruxelles
Bruxelles, 18 dicembre 1981
B. Lettera della Comunità
Signor Ambasciatore,
ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna redatta come segue:
« 1. Ho l'onore di riferirmi allo scambio di lettere del 16 gennaio 1978 tra il governo del Canada e la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) (qui appresso denominato "scambio di lettere") che modifica l'accordo di cooperazione tra il governo del Canada e la Comunità europea dell'energia atomica sugli usi pacifici dell'energia atomica concluso il 6 ottobre 1959 (qui appresso denominato "accordo"), in particolare per quanto riguarda le salvaguardie (seguito da un ulteriore scambio di lettere). Mi riferisco in modo specifico al paragrafo e) dello scambio di lettere in cui si dichiara che:
"Le materie di cui al paragrafo c) saranno arricchite a più del 20 % o ritrattate, ed il plutonio o uranio arricchito a più del 20 % sarà immagazzinato soltanto conformemente a condizioni convenute per iscritto fra le parti (vedi allegato C - accordo provvisorio relativo all'arricchimento, al ritrattamento e al successivo immagazzinamento di materie nucleari nella Comunità e nel Canada).".
Il paragrafo 5 dell'allegato C stabilisce che appena possibile, dopo il 31 dicembre 1979, o dopo la conclusione dello studio dell'INFCE se questo sarà stato ultimato prima di tale data, le parti avvieranno negoziati allo scopo di sostituire l'accordo provvisorio con altri accordi, che tengano conto, fra l'altro, dei risultati degli studi INFCE sulle operazioni in questione.
2. Tali negoziati sono ora conclusi e ho l'onore di proporre che le direttive descritte qui appresso si applichino al ritrattamento, immagazzinamento e impiego del plutonio:
A) la parte che intende procedere al ritrattamento, immagazzinamento ed impiego del plutonio dovrà aver assunto e continuare a mantenere un impegno effettivo di non proliferazione;
B) qualsiasi materia nucleare soggetta ad un impegno di usi pacifici in impianti per il ritrattamento, immagazzinamento ed impiego del plutonio dovrà essere soggetta alle salvaguardie dell'AIEA;
C) qualsiasi materia nucleare soggetta all'impegno degli usi pacifici in impianti per il ritrattamento e per le successive attività di immagazzinamento ed impiego, compresi i trasporti connessi a tali attività, dovrà essere sottoposta ad adeguate misure di protezione fisica;
D) dovranno essere instaurate tra le parti con loro reciproca soddisfazione procedure di notifica e di rapporto in merito al materiale;
E) una descrizione del programma di energia nucleare in corso o progettato, che comprenda in particolare una descrizione particolareggiata della politica seguita e del quadro giuridico e normativo, per quanto riguarda il ritrattamento, immagazzinamento e impiego del plutonio, dovrà essere fornita dalla parte che intende svolgere tali attività;
F) le parti dovranno convenire in merito a consultazioni periodiche e tempestive in occasione delle quali tra l'altro verranno aggiornate le informazioni fornite in applicazione della direttiva E) e verranno considerate con la più grande attenzione possibile importanti modifiche del programma di energia nucleare;
G) il ritrattamento e l'immagazzinamento del plutonio dovranno essere effettuati soltanto quando le informazioni fornite sul programma di energia nucleare della parte in questione siano state ricevute, quando gli impegni, le intese e le altre informazioni previsti dalle direttive siano stati assunti o ricevuti e quando le parti abbiano convenuto che il ritrattamento e l'immagazzinamento del plutonio costituiscono parte integrante del programma di energia nucleare descritto; qualora venisse proposto di effettuare il ritrattamento o l'immagazzinamento del plutonio senza che tali requisiti siano soddisfatti, tale operazione dovrà aver luogo solo se le parti lo abbiano convenuto, previa consultazione la quale dovrà aver luogo senza indugio per trattare una tale proposta;
H) il ritrattamento e l'immagazzinamento del plutonio previsti dovranno essere effettuati solo fintanto che rimanga immutato l'impegno di non proliferazione assunto dalla parte in questione e che venga rispettato quello delle consultazioni periodiche e tempestive previste nella direttiva F).
3. Prendo atto che il Canada e la Comunità sono d'accordo sul fatto che gli obettivi delle direttive di cui sopra sono stati realizzati.
Prendo atto in particolare che il Canada e la Comunità e i suoi Stati membri hanno, ai paragrafi c) e g) dello scambio di lettere, assunto, nei limiti delle rispettive competenze, un impegno effettivo di non proliferazione e sottoposto tutte le materie in questione alle salvaguardie dell'AIEA e ad adeguate misure di protezione fisica, completato dalle lettere sulla protezione fisica inviate dai ministri degli affari esteri degli Stati membri agli ambasciatori canadesi. Prendo atto anche che la Comunità ha fornito al Canada la descrizione dei programmi di energia nucleare della Comunità e degli Stati membri in corso e in progetto e che sono state messe a punto le procedure di notifica e di rapporto in merito alle materie.
4. Osservo infine che queste intese hanno tenuto conto, fra l'altro, dei risultati degli studi INFCE sulle operazioni in questione, come previsto al paragrafo 5 dell'allegato C dello scambio di lettere. Rilevo che le parti, in particolare, riconoscono che la separazione, l'immagazzinamento, il trasporto e l'impiego del plutonio richiedono misure speciali per ridurre i rischi di proliferazione nucleare; che sono decise a continuare a promuovere lo sviluppo delle salvaguardie internazionali e delle altre misure di non proliferazione relative al ritrattamento e al plutonio, compreso un programma di immagazzinamento del plutonio, efficiente e accettato su scala internazionale; che riconoscono la funzione del ritrattamento in relazione al massimo impiego delle risorse disponibili e alla gestione delle materie contenute nel combustibile esaurito o ad altri usi pacifici e non-esplosivi, fra cui la ricerca, soprattutto nell'ambito di importanti programmi di energia nucleare e che auspicano un'applicazione senza imprevisti e pratica del paragrafo e) dello scambio di lettere, tenendo conto sia della loro risolutezza di garantire il progresso nella realizzazione dell'obiettivo di non proliferazione, sia delle esigenze a lungo termine dei programmi di energia nucleare delle 5. Ho l'onore di informare la Commissione che in conformità di quanto specificato più sopra e ai sensi del paragrafo e) dello scambio di lettere, il governo del Canada è d'accordo che le materie soggette all'accordo possano essere ritrattate e che il plutonio venga immagazzinato nell'ambito dei programmi di energia nucleare in corso e progettati, descritti e periodicamente aggiornati dalla Comunità e dagli Stati membri.
6. Ho l'onore di informare la Commissione che l'accordo dato dal governo del Canada nel paragrafo 5 resterà valido fintanto che verranno soddisfatte le seguenti condizioni:
i) che, per quanto riguarda la direttiva A), la Comunità tenga fede al proprio impegno di non proliferazione come descritto nel paragrafo c) dello scambio di lettere, e
ii) che la Comunità continui a consultarsi con il governo del Canada, come previsto dall'accordo, allo scopo di aggiornare i programmi di energia nucleare che sono stati descritti e di informare il governo del Canada di ogni cambiamento importante.
7. Il paragrafo e) dello scambio di lettere prevede che le materie soggette all'accordo saranno arricchite a più del 20 % e che l'uranio arricchito a più del 20 % sarà immagazzinato soltanto conformemente a condizioni convenute per iscritto fra le parti. Ho l'onore di proporre che le parti convengano di consultarsi entro quaranta giorni dalla data di ricevimento di una richiesta di una di esse, per esaminare eventuali proposte di condizioni da convenire per iscritto e in virtù delle quali le materie soggette all'accordo potranno essere arricchite a più del 20 % o l'uranio arricchito più del 20 % potrà essere immagazzinato.
8. Ho l'onore di confermare che i documenti contenenti le descrizioni dei programmi di energia nucleare in corso o progettati della Comunità e degli Stati membri resteranno confidenziali tra le parti contraenti.
9. Se la Comunità europea dell'energia atomica accetta quanto sopra, ho l'onore di proporre che la presente lettera, che fa fede in francese e in inglese, costituisca assieme alla risposta in merito di Vostra Eccellenza l'accordo richiesto al paragrafo e) dello scambio di lettere e sostituisca sia l'allegato C di detto scambio di lettere che lo scambio di lettere del 23 dicembre 1980. Tale accordo entra in vigore il giorno della risposta di Vostra Eccellenza alla presente lettera. ».
Ho anche l'onore di informarLa che la Comunità europea dell'energia atomica prende atto delle direttive presentate dal governo canadese nella sua lettera, accetta che esse si applichino al ritrattamento delle materie soggette all'accordo e all'immagazzinamento del plutonio così ottenuto e conviene che la Sua lettera e la presente risposta costituiscono l'accordo richiesto al paragrafo e) dello scambio di lettere e sostituiscono sia l'allegato C di detto scambio di lettere che lo scambio di lettere del 23 dicembre 1980.
Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.
Signor
Richard Tait
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario
Capo della missione del Canada presso
le Comunità europee
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