N. L 366 / 26 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 27 . 12 . 86
PROTOCOLLO ADDIZIONALE
al protocollo complementare dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la
Repubblica socialista federativa di Iugoslavia sul commercio dei tessili , a seguito dell'adesione del
Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
da un lato , e
IL CONSIGLIO ESECUTIVO FEDERALE DELL'ASSEMBLEA DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDE
RATIVA DI IUGOSLAVIA ,
dall'altro ,
VISTA l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee , in data 1 0 gennaio
1986 ,
VISTO il protocollo complementare dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la
Repubblica socialista federativa di Iugoslavia sul commercio dei tessili , siglato il 26 settembre 1982 , in seguito
denominato «protocollo complementare»,
HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti e le misure transitorie relativi al protocollo complementare , a
seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea , e
DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO :
«Conformemente all'articolo 8 , paragrafo 6 , si può
fissare un limite quantitativo su base regionale quando le
importazioni di un determinato prodotto in una regione
della Comunità superino , rispetto alle quantità stabilite
conformemente ai paragrafi 2 e 2 bis , le percentuali
regionali seguenti :
Articolo 1
Il testo dell'accordo modificato conformemente al presente
protocollo , compresi gli allegati , i protocolli , le dichiara
zioni , il verbale approvato e lo scambio di lettere che ne
costituiscono parte integrante , è redatto in portoghese e
spagnolo ed i testi portoghese e spagnolo fanno fede come i
testi originali . Germania 28,5%
Benelux 10,5%
Francia 18,5%
Italia 15,0%
Danimarca 3,0%
Irlanda 1,0%
Regno Unito 23,5%
Grecia 2,0%
Spagna 7,5%
Portogallo 1,5% »
Articolo 2
Il protocollo complementare è modificato come segue :
1 ) i limiti stabiliti nell'allegato II vengono aumentati fino a
raggiungere i quantitativi indicati nell'allegato del pre
sente protocollo ;
2 ) il paragrafo seguente è inserito all'articolo 8 :
«2 bis . Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 nel
1986 , le importazioni complessive della Comunità ,
effettuate nel corso dell'anno precedente in provenienza
da tutti i paesi terzi , vengono calcolate in base alle
importazioni della Comunità nella sua composizione al
31 dicembre 1985 ed alle importazioni della Spagna e del
Portogallo . Vengono esclusi da questo totale gli scambi
tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre
1985 e la Spagna ed il Portogallo , oppure tra la Spagna e
il Portogallo .»;
3 ) l'appendice C menzionata all'articolo 8 , paragrafo 6 , è
sostituita dal testo seguente :
4 ) il paragrafo seguente è aggiunto all'articolo 8 :
« 12 . Nel 1986 , per introdurre i limiti quantitativi a
livello comunitario e a livello di regioni comunitarie ,
diverse da Spagna e Portogallo , se non sono disponibili le
cifre calcolate sulla base del paragrafo 2 bis oppure se
esse sono inferiori a quelle calcolate sulla base delle
norme in vigore prima dell'ampliamento , si continuerà
eccezionalmente ad utilizzare queste ultime .
Allo scopo di introdurre i limiti regionali per la Spagna e
il Portogallo , se le cifre relative alle importazioni per il
1985 non sono disponibili , il totale delle importazioni
viene fissato conformemente al paragrafo 2 bis , ma sulla
base delle cifre relative alle importazioni del 1984 ».
27 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 366 / 27
Articolo 3
L'allegato al presente protocollo costituisce parte integrante
del medesimo . Il presente protocollo costituisce parte inte
grante del protocollo complementare .
Articolo 4
1 . Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno
del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si
notificano l'espletamento delle procedure necessarie a tal
fine .
2 . Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1986 e
rimane in vigore durante il periodo di validità del protocollo
complementare dell'acordo di cooperazione tra la Comunità
economica europea e la Repubblica socialista federativa di
Iugoslavia sul commercio dei tessili .
Articolo S
Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua
danese , francese , greca , inglese , italiana , olandese , porto
ghese , spagnola , tedesca e serbocroata , ciascun testo facente
ugualmente fede .
ALLEGATO
Categoria Prodotto Unità
Limiti
quantitativi
comunitari
1986
1 Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto Tonnellate 8 019
2 Tessuti di cotone di cui Tonnellate 9 746
2 a ) esclusi i greggi e imbianchiti Tonnellate 2 066
3 Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco Tonnellate 922
5 Maglie , pullover 1 000 pezzi 1 667
6 Pantaloni tessuti per uomo e per donna , calzoncini e « shorts » per
uomo 1 000 pezzi 766
7 Bluse a maglia e tessute , per donna 1 000 pezzi 413
8 Camicette tessute per uomo 1 000 pezzi 2 575
9 Tessuti di cotone , biancheria da toletta e da cucina del tipo
spugna Tonnellate 744
12 Calze e calzini a maglia , escluse le calze di fibre tessili sintetiche per
donna 1 000 paia 4 717
15 B Cappotti , soprabiti , mantelli e simili , tessuti , per donna 1 000 pezzi 452
16 Vestiti completi tessuti , per uomo 1 000 pezzi 478
67 Accessori di abbigliamento ed altri manufatti ( ad eccezione degli
indumenti ), a maglia non elastica né gommata ; articoli ( esclusi i
costumi da bagno ) a maglia elastica o gommata Tonnellate 570
73 Tute sportive , a maglia 1 000 pezzi 775
N. L 366 / 28 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 27 . 12 . 86
Dichiarazione comune
Nell'ambito dei negoziati sul protocollo che definisce le misure transitorie e gli adeguamenti per
l'applicazione da parte del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese dell'accordo di
cooperazione CEE—Iugoslavia , a seguito dell'adesione alla Comunità dei due Stati suddetti e tenuto
conto dei principi che disciplinano questa operazione , le due parti procederanno , se necessario ,
all'adeguamento dei massimali tariffari previsti negli allegati V A e V B del protocollo complementare
all'accordo di cooperazione sul commercio dei tessili .
Full & Egal Universal Law Academy